Commercialisti: “Sulla giustizia tributaria specializzata si rischia di non centrare
l’obiettivo”

“Il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”, volto a realizzare l’obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il contenzioso tributario, ha tra i punti cardine la professionalizzazione dei magistrati tributari, con il loro reclutamento a tempo pieno mediante un concorso. Si tratta di una scelta decisiva per il rafforzamento della specializzazione dei giudici tributari, che va nella direzione auspicata dal Consiglio nazionale dei commercialisti e dall’associazione dei professori universitari in diritto tributario, nonché dalla quasi totalità dei disegni di legge presentati negli ultimi anni. Ma l’ammissione al concorso per la nomina a magistrato tributario attualmente prevista dal disegno di legge per i soli laureati in giurisprudenza, e non anche per quelli in economia, esclude competenze tecnico – professionali fondamentali e rischia di vanificare del tutto il dichiarato obiettivo di un rafforzamento della specializzazione del giudice tributario. Su questo fronte si rischia di non centrare l’obiettivo”. E’ la posizione del Consiglio nazionale dei commercialisti, espressa dal suo presidente, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, al Ministro dell’Economia, Daniele Franco e ai presidenti delle Commissioni Finanza e Giustizia di Camera e Senato.


“La scelta di limitare ai soli laureati in giurisprudenza l’accesso al concorso – scrive de Nuccio – non è solo disallineata rispetto alla finalità di rafforzamento della specializzazione dei giudici tributari, ma anche foriera di un’ingiustificata disparità di trattamento a danno dei laureati in economia, tanto più laddove si consideri che proprio le competenze tributarie dei Commercialisti hanno sinora assicurato la necessaria interdisciplinarietà delle attuali Commissioni tributarie. Quanto alla specializzazione del giudice tributario – prosegue – è evidente che l’esclusione dei laureati in economia priva la giustizia tributaria di quel bagaglio di specifiche competenze tecnico-professionali nelle materie fiscali, di contabilità aziendale e bilancio che sono fondamentali per il giudizio tributario di merito e che non sono invece rinvenibili nei laureati in giurisprudenza. Un laureato in economia che superi le prove di esame nelle materie previste, ivi incluse dunque quelle più propriamente giuridiche, potrebbe favorevolmente garantire una maggiore interdisciplinarità dei collegi giudicanti a tutto vantaggio di una giustizia iperspecialistica come quella tributaria che presenta un tasso medio di complessità piuttosto elevato”.

Split payment: basta l’iscrizione nell’indice delle PA

Con la risposta a interpello n. 320 del 01/06/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione del meccanismo dello split payment.
IL CASO
Nel caso di specie, una federazione sportiva nazionale, a seguito di una sentenza della Corte dei Conti, non è più stata inserita dall’ISTAT nell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.), come definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009. Tuttavia, tale soggetto risulta ancora iscritto nell’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA).
Nelle more della cancellazione dall’IPA, dunque, la federazione ha continuato ad assolvere l’IVA sugli acquisti con il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72).
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
Premesso che:
L’ambito delle P.A. interessate dalla disciplina dello split payment coincide con quello delle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, di cui all’art. 1 commi 209-214 della L. 244/2007:
<I soggetti indicati ai fini statistici dall’ISTAT nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno, ex art. 1 comma 3 della L. 196/2009;
<Le Autorità indipendenti;
<Le amministrazioni autonome;
<I soggetti di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001.


Sono esclusi dall’applicazione delle sullo split payment, invece, gli enti pubblici gestori di demani collettivi, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (art. 17-ter comma 1- quinquies del DPR 633/72);


Per l’individuazione delle P.A. tenute ad applicare la scissione dei pagamenti, occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”;


La federazione sportiva nazionale, essendo ancora iscritta nell’IPA, deve continuare ad applicare l’IVA con il meccanismo dello split payment, anche per assicurare certezza giuridica ai suoi fornitori, con riguardo alle operazioni per le quali è emessa fattura anteriormente all’avvenuto aggiornamento dell’elenco stesso.”

Accesso al Fondo Sport e Periferie per l’anno 2022

Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato l’avviso “Sport e Periferie 2022”, per la selezione, con procedura a sportello, di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2022.


La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, aperta dalle ore 12,00 del giorno 15 giugno 2022, provvedendo, previa registrazione, a compilare tutti i campi previsti.
Termine finale per la presentazione delle domande: ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2022. Non sarà possibile presentare la domanda oltre i suddetti termini.
Si precisa che l’avviso verrà chiuso in anticipo rispetto al suindicato termine nel caso di esaurimento delle risorse disponibili.


I soggetti proponenti potranno formulare quesiti in merito alla partecipazione al presente avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 15 luglio 2022. Gli stessi dovranno pervenire esclusivamente per iscritto all’indirizzo pec: progettisport@pec.governo.it.

Non saranno valutati quesiti pervenuti oltre le ore 12.00 del 15 luglio 2022.
Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul questo sito istituzionale nella sezione dedicata al Bando sport e periferie 2022.

Indagini finanziarie: illegittimo l’accertamento se la contabilità giustifica i versamenti in contanti

Illegittimo l’accertamento basato sulle indagini finanziarie quando il professionista dimostra che il versamento sospetto sul conto cointestato con la moglie non è altro che un incasso in contanti delle sue prestazioni.


È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con ordinanza 17413 del 30 maggio 2022, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La contestazione riguardava, in particolare, un versamento in contanti da parte del professionista su un conto cointestato con il coniuge.
Col proprio ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate, dopo le soccombenze in entrambi i gradi di merito, denunciava violazione dell’art. 32 del dpr 600/1973 per avere la Ctr erroneamente ritenuto adeguata la prova contraria fornita dal contribuente.


Nel rigettare il ricorso la Cassazione ha ricordato che in tema di indagini finanziarie, si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr. Cass.15538/2020, 9423/2020, 24422/2018, 15857/2016).


Nel caso di specie la Ctr si era adeguata al principio ritenendo, sulla scorta dell’esame della documentazione contabile fornita dal contribuente, che il versamento di 12.000,00 euro, sia stato adeguatamente giustificato sulla base del fatto che nel periodo preso in considerazione il professionista ha incassato in contante compensi (pari ad euro 51.432,97) per prestazioni notarili
eccedenti euro 45.000,00 e, quindi, una somma ben superiore a quella contestata dall’ufficio.

Veicoli a soggetti con disabilità: documentazione per IVA ridotta

Con laa interpello n. 313 del 30/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che:


Il soggetto con ridotte o impedite capacità motorie;

Il quale intende acquistare un veicolo con applicazione dell’IVA al 4% ai sensi della legge 97/86 e del n. 31), Parte II, della Tabella A allegata al DPR 633/72

Può presentare al cedente, oltre all’atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore non abbia beneficiato della medesima agevolazione, la sola copia della patente di guida speciale, in cui sono indicati gli adattamenti, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali.


Nel caso di specie un soggetto ha chiesto di fruire dell’aliquota ridotta, producendo la patente speciale nonché la documentazione attestante l’invalidità e l’handicap, benché dalla stessa risultasse l’autonoma deambulazione e il fatto che le capacità motorie fossero normali.


In risposta a tale quesito, è stato evidenziato che:
-Il DM 13 febbraio 2022 ha introdotto, con decorrenza dal 29 gennaio 2022, una semplificazione delle procedure di accesso all’aliquota IVA agevolata per i soggetti con disabilità,
-Consentendo che, in luogo della fotocopia della patente di guida (art. 1 comma 1 lett. a) del DM 16 maggio 1986) e del certificato attestante le “ridotte o impedite capacità motorie” (art. 1 comma 1 lett. b) del DM 16 maggio 1986), potesse essere prodotta soltanto la copia della patente speciale con l’obbligo di adattamenti alla guida.


Nella fattispecie considerata, si è pertanto concluso che l’IVA al 4% si applica alla cessione dell’autovettura nei confronti di un soggetto, che non ne abbia già beneficiato nel quadriennio, munito di patente speciale di categoria BS, ove emerga che sul veicolo devono essere previsti dispositivi di adattamento per la propria disabilità (nella specie, la selezione automatica del rapporto di trasmissione, i comandi azionabili senza togliere le mani dallo sterzo e il dispositivo di assistenza al volante), sempreché gli stessi siano presenti sul veicolo ceduto.

Bonus psicologo – pronte le procedure operative

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che attiva il c.d. bonus psicologo (che è in attesa di pubblicazione in G.U.).
ll beneficio è stato introdotto dall’art. 1-quater, comma 3 del DL n. 228 del 2021 e spetta alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza.
Gli ordini territorialmente competenti comunicano al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi i nominativi degli aderenti all’iniziativa al fine della formazione dell’elenco nazionale.
Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco, consultabile dai beneficiari attraverso il sito INPS, il sito del CNOP ed i siti degli ordini delle regioni e delle province autonome.
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.
Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:
– ISEE inferiore a 15.000,il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
– ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
– ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Come presentare la domanda
La richiesta del beneficio è presentata in modalità telematica all’INPS. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale
presentare la domanda.
L’INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili.
L’INPS comunica, quindi, ai beneficiari l’accoglimento della domanda e associa a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito a scalare.
Il beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.
Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.
Come utilizzare il bonus

Il beneficiario deve comunicare al professionista il proprio codice univoco ai fini della prenotazione.
Il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.
L’INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione e il beneficiario può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.
A questo punto, il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.
Successivamente l’INPS comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

Trattamento fiscale degli utilizzi e dei rilasci di fondi per rischi e oneri iscritti in sede di acquisto di un ramo d’azienda

Con la risposta a interpello n. 305 del 26/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale degli utilizzi e dei rilasci di fondi per rischi e oneri iscritti in sede di acquisto di un ramo d’azienda che nel tempo hanno assunto una composizione mista di fondi tassati e dedotti.
Ai fini delle imposte dirette il trasferimento d’azienda (o di un ramo), attraverso la sua cessione a titolo oneroso, determina ordinariamente una “cesura” tra la posizione del dante causa (alienante) e quella dell’avente causa (acquirente).
A fronte della cessione, infatti, il cedente rileverà un’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal trasferimento degli asset facenti parte dell’azienda ceduta e l’acquirente provvederà a iscrivere i singoli asset acquisiti attraverso una propria autonoma valutazione, indipendentemente da quella effettuata dall’avente causa.
L’acquirente contabilizzerà il fair value delle attività e delle passività “identificabili” acquisite e/o assunte alla data di acquisizione e rileverà in bilancio l’eventuale differenza tra il costo dell’aggregazione e tale fair value.
Sotto il profilo fiscale, la cessione di un’azienda (o di un ramo di essa) è, per il cedente, un atto di realizzo dei beni che la compongono, che simmetricamente comporta il diritto dell’acquirente a iscrivere l’azienda acquisita al prezzo di cessione pagato, allocandolo, fermo il rispetto del criterio di ragionevolezza, fra gli asset (attivi e passivi) trasferiti e/o acquisiti ricompresi nell’azienda medesima.
Tale ricostruzione, rilevante anche per gli IAS adopter in deroga al principio della derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR, prescinde dalla condotta posta in essere dal cedente (che provvederà a determinare l’eventuale plus/minusvalenza fiscale da cessione secondo le regole a lui applicabili).
Sotto il profilo fiscale, dunque, con la cessione d’azienda non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell’acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell’operazione.
Ciò comporta, quindi, che con l’acquisto dell’azienda, il soggetto acquirente potrà iscrivere – sussistendone i relativi presupposti e sempre nel rispetto delle regole contabili – a titolo originario i fondi in esame con piena rilevanza fiscale.
Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di una autonoma valutazione dell’acquirente in sede di acquisto dell’azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie regole contabili con il conseguente riconoscimento fiscale.
Anche per quanto riguarda l’IRAP, il fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d’azienda e il suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.

Esenzione delle sopravvenienze attive da esdebitamento – chiarimenti

Con le risposte a interpello n. 302 e n. 303 del 26/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di esenzione delle sopravvenienze attive da esdebitamento.
L’art. 88, comma 4-ter), TUIR dispone, tra l’altro, che, nel caso di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84, senza considerare il limite dell’80%, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.
In proposito, si osserva che la disposizione richiede la presenza di un piano di risanamento attestato ma non prevede limitazioni di applicazione dal punto di vista soggettivo.
Inoltre, l’art. 88, comma 4-ter TUIR introduce un regime di detassazione delle sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi d’impresa.
L’art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare individua, in particolare, come non soggetti all’azione revocatoria in caso di successivo fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, in quanto attuati nell’ambito di un piano attestato con funzione di riordino degli squilibri finanziari dell’impresa e di prevenzione dello stato di insolvenza. Sul piano fiscale, il legislatore è
intervenuto prevedendo l’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze generate dallo stralcio dei debiti, nell’ambito delle procedure di risanamento espressamente indicate, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire più agevolmente il ritorno in bonis dell’imprenditore.
Il beneficio fiscale è, tuttavia, limitato alla quota di sopravvenienza attiva che residua dopo aver scomputato le perdite di periodo e pregresse, senza considerare, per queste ultime, il limite dell’ottanta per cento, la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e oneri assimilati.
Relativamente agli effetti fiscali della prima iscrizione dei crediti, in virtù del principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 TUIR, l’Agenzia precisa che:
-il differenziale (negativo) emerso non deve sottostare ai limiti di deducibilità imposti dall’art. 106 TUIR;
-eventuali componenti positivi o negativi di prima iscrizione partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo.

Ai fini fiscali, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, l’art. 83, comma 1, secondo periodo, TUIR dispone che valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

Online il portale incentivi.gov.it

Online il portale incentivi.gov.it, un motore di ricerca che ha l’obiettivo di far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni.
“É uno strumento agile e diretto a disposizione degli imprenditori che, con coraggio, creano nuove attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per realizzare gli investimenti”, ha dichiarato il ministro Giorgetti. “Navigando nella piattaforma – prosegue il ministro – si possono trovare tutte le informazioni utili sugli incentivi del Mise. Una bussola che permette di orientarsi tra le agevolazioni
previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del tessuto produttivo del Paese. È un’opportunità – conclude Giorgetti – per realizzare idee e progetti imprenditoriali, investire in competitività, valorizzare il territorio, coltivando e concretizzando i sogni imprenditoriali”.
Dall’home page del portale, grazie ad una dettagliata classificazione delle varie misure e a procedure guidate, si può trovare o scegliere l’incentivo seguendo uno dei quattro percorsi:
-per profilo, adatto ad aspiranti imprenditori, imprese e professionisti, enti o cittadini;
-per parola chiave;
-per categorie di interesse, ad esempio startup, innovazione, digitalizzazione;
esplorando l’intero catalogo anche con l’uso dei filtri.

Ogni incentivo selezionato è corredato da una scheda sintetica, con le informazioni di dettaglio, che riporta in sintesi la misura, a chi si rivolge, cosa prevede, la data di chiusura e apertura del bando, la tipologia d’impresa che può richiedere il contributo, le specifiche tecniche e i costi ammessi, l’ambito territoriale, le indicazioni per consultare la modulistica necessaria e i riferimenti per agevolare la
compilazione della domanda.

In una prima fase il portale consente di trovare tutte le misure del Ministero dello sviluppo economico in continua interrelazione con il sito del Mise mentre in una seconda fase sarà aperto anche alle misure e le sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o degli enti territoriali. È infine prevista un’area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire report e dati aggiornati utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale.