Cooperazione amministrativa nel settore fiscale: schema di decreto in consultazione fino al 20 luglio

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale una consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (ue) 2021/514 del consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
In particolare, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L104/1 del 25 marzo 2021 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Pertanto, si è provveduto a predisporre uno schema di decreto legislativo recante la normativa nazionale di recepimento di tale disciplina comunitaria.
La Direttiva 2011/16/UE è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni soprattutto mediante l’introduzione di nuovi obblighi di comunicazione. La Direttiva (UE) 2021/514 si muove ulteriormente in questa direzione ed è diretta, da un lato, a migliorare il quadro normativo già esistente, mediante l’estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni
e cooperazione amministrativa tra gli Stati e, dall’altro, ad ampliare l’ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai Gestori di piattaforme digitali.
Quindi in ragione della complessità della materia trattata, si è ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica lo schema di decreto legislativo.
Gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti della materia, pertanto, possono inviare entro il 20 luglio 2022, contributi ed osservazioni che riguardano l’intero contenuto dello schema di decreto o specifiche parti dello stesso

Crisi d’impresa – in GU il Decreto correttivo

Nella GU 152 del 01/07/2022 è stato pubblicato il decreto correttivo del codice della crisi e dell’insolvenza – D.lgs. 83/2022 – la cui entrata in vigore è stata differita al 15 luglio 2022.
Sono numerose e significative le modifiche introdotte al codice della crisi.
Composizione negoziata della crisi e OCRI
Il decreto correttivo inserisce nel testo del codice della crisi il nuovo Capo I (articoli da 12 a 25 quinquies) dove trova spazio la composizione negoziata della crisi, in una versione parzialmente modificata a seguito di correttivi da parte della commissione “Pagni” e dei suggerimenti pervenuti sul testo del decreto.
La composizione negoziata della crisi sostituirà l’OCRI, che non ha mai avuto attuazione, e che viene definitivamente stralciato. Nel nuovo CAPO II trova spazio il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata mentre il CAPO III contiene le disposizioni sulle segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi nonché il programma informatico da utilizzare nella composizione negoziata della crisi.
In questa sezione del codice, agli articoli da 25-octies a 25-decies, trovano collocazione la segnalazione dell’organo di controllo, dei creditori pubblici qualificati e gli obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari.
Imprenditore e stato di crisi
Viene rivisitata la definizione di crisi, contenuta nell’articolo 2 del nuovo codice, che sarà definita “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi
dodici mesi”.
Precisazioni significative dagli adeguati assetti amministrativi
Gli “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” rivestiranno un ruolo più significativo rispetto al passato nella rilevazione della crisi d’impresa. Il nuovo articolo 3 del codice della crisi e dell’insolvenza contiene l’indicazione analitica delle informazioni fornite dagli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che dovranno consentire di rilevare la situazione di difficoltà dell’impresa e fornire i segnali di allarme da considerare per la rilevazione tempestiva della crisi.

ANC – CS 24.06.2022 – NOTIFICA AVVISI AGENZIA DELLE ENTRATE, PER CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI GLI UFFICI RESTANO INACCESSIBILI

COMUNICATO STAMPA ANC NOTIFICA AVVISI AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI GLI UFFICI RESTANO INACCESSIBILI
Roma, 24 giugno 2022
In questo periodo nel quale si assiste ad una accelerazione dell’attività di notifica degli avvisi da parte dell’Amministrazione finanziaria, con un agire organizzato in modo poco razionale e sovente utile solo a congestionare il sistema, i contribuenti e i professionisti che li assistono non sono in alcun modo agevolati nell’avere accesso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il cui funzionamento si dimostra ancora una volta del tutto inadeguato rispetto alle esigenze dell’utenza.
La miriade di avvisi di pagamento ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 600/73, emessi all’esito di controlli automatizzati, cartelle esattoriali anni 2017-2018-2019, lettere di compliance, ecc… che, in questi giorni resi caldi non soltanto dal meteo, stanno giungendo ai cittadini e alle imprese, avrebbe dovuto assicurare una adeguata disponibilità a ricevere il flusso di pubblico presso gli uffici delle Agenzie delle Entrate, mentre invece la situazione rasenta il collasso.
Senza contare che tra gli avvisi che vengono notificati in questi giorni ci sono anche, stando alle numerose segnalazioni pervenute ad ANC, quelli riguardanti la richiesta del saldo Irap 2019, nonostante il Decreto n. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio) abbia disposto la cancellazione di tale tributo.
Sarebbe auspicabile, in ogni caso, che per gli avvisi notificati dall’Amministrazione finanziaria a prevalere fosse il criterio di urgenza, volto a favorire una gestione razionale della documentazione anche in funzione dell’eventuale rischio di prescrizione, evitando così l’emissione generalizzata e indiscriminata degli avvisi.
È in atto una tempesta tutt’altro che perfetta per i cittadini contribuenti: se da una parte l’amministrazione finanziaria provvede a notificare atti a giudizio dei quali emergerebbero tributi non pagati, dall’altra preclude al contribuente e al professionista che lo assiste la possibilità di recarsi presso gli uffici per documentare opportunamente i pagamenti e le circostanze meritevoli di produrre l’annullamento degli stessi atti entro i termini.
Non si può pensare di affidarsi unicamente ai canali informatici che, evidentemente, non possono essere la soluzione di tutto : il canale Civis non consente di allegare documentazione, normalmente non va oltre l’abbinamento di pagamenti eseguiti e nell’assoluta maggioranza dei casi rimanda agli inaccessibili uffici l’esame delle pratiche, il canale Pec si rivela addirittura inutilizzabile, incapace di dare risposte poiché non opportunamente presidiato.
Per assicurare un servizio adeguato ed efficiente ai contribuenti, è opportuno che siano attivati canali di accesso alle sedi degli uffici finanziari dedicati esclusivamente ai commercialisti, una soluzione questa che sarebbe sicuramente di lungimiranza e di buon senso, anche correlata al tempo necessario alla risoluzione delle diverse problematiche contenute in ciascun atto.
ANC Comunicazione

Fondo PMI creative: via alle compilazione delle istanze

Dal 20/06/2022 è possibile compilare la domanda per la linea di intervento del Fondo PMI creative a sostegno dell’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese dei settori della cultura e dell’arte, della musica e dell’audiovisivo.
La presentazione della domanda sarà possibile dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022.
L’accesso alla linea di intervento, di cui al Capo II del decreto interministeriale 19 novembre 2021, è consentito:
-Alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore creativo, già costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
-Alle micro, piccole e medie imprese non costituenti imprese creative operanti in qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile, partecipanti a progetti integrati con imprese creative;
-Alle persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa, purché la costituzione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.


Ai fini dell’ammissibilità, le imprese creative devono:


-Essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese. Per i suddetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal
beneficio;
-Svolgere un’attività economica, risultante dal Registro delle imprese, individuata da uno dei seguenti codici ATECO: 13.10.00,13.20.00, 13.91.00, 13.92.10, 13.92.20, 13.93.00, 13.94.00, 13.95.00, 13.96.10, 13.99.10, 13.99.20, 14.11.00, 14.13.20, 14.19.10, 15.12.09, 16.10.00, 16.2, 16.29.19, 16.29.20, 16.29.30, 16.29.40, 17.29, 18.1, 18.13, 18.14, 18.20, 23.19.20, 23.41.00, 23.49.00, 23.70.20, 25.99.30, 26.52, 31.09.05, 32.1, 32.2, 32.4, 58.11, 58.14, 58.19.00, 58.21, 59, 60.10.00, 60.20.0,62.01, 63.12, 70.21, 71.1, 73.11, 74.1, 74.20.1, 74.20.2, 90 (con esclusione del codice 90.03.01), 91.0, 95.24, 95.25.
Le domande devono avere ad oggetto programmi di investimento volti a promuovere nuova imprenditorialità, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative.


I programmi proposti:


-Devono prevedere spese ammissibili, compresi quelle afferenti al capitale circolante, di importo non superiore a 500.000 euro, al netto di IVA;
-Devono avere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione dell’agevolazione;
-Possono essere presentati anche nell’ambito di progetti integrati, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa.


Le domande devono essere compilate e presentate online sulla piattaforma di Invitalia, sezione “Fondo imprese creative”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
La compilazione sarà possibile dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022.


L’accesso alla procedura:


-Prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
-E’ riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale ovvero, nel caso previsto di team di persone fisiche, dalla persona fisica proponente per conto della impresa creativa costituenda.


Per le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante dell’impresa.


A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), a partire dalle ore 10.00 del 13 giugno 2022, una specifica richiesta esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo fondoimpresecreative@postacert.invitalia.it, inserendo nell’oggetto “Fondo imprese creative – richiesta accreditamento alla piattaforma informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione della stessa impresa richiedente e del suo rappresentante.


Una volta compilata, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda.


La compilazione, firmata digitalmente, si concluderà, con il rilascio del “codice di predisposizione della domanda” che dovrà essere inserito per l’invio della domanda.

DL Semplificazioni – applicazione del principio di derivazione rafforzata

L’art. 8 della bozza del DL Semplificazioni fiscali modifica l’ambito applicativo del “principio di derivazione rafforzata” ex art. 83 del Tuir.
Si premette che al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese, il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto nel Codice civile un bilancio super semplificato per la categoria delle micro-imprese, ovvero per le società che, ai sensi dell’art. 2435-ter c.c., nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
-Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
-Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; e
-Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Il D.L. 244/2016 ha esteso l’ambito di applicazione del principio di derivazione rafforzata – già in essere per i soggetti che adottavano i principi contabili internazionali – a tutti i soggetti ad eccezione delle micro-imprese, le quali quindi hanno continuato ad applicare l’impostazione giuridico-formale del TUIR.


Sulla questione, è stato evidenziato che in tal modo tra le “micro-imprese” ricadevano le holding poste al vertice di gruppi, soprattutto quelle c.d. statiche, anche molto grandi.
Altra critica mossa nei confronti del nuovo regime delle micro-imprese era relativa all’obbligo di adottare un doppio binario (civilistico – fiscale) che certamente non semplificava, come era invece lo scopo della riforma civilistica, l’attività amministrativa.


In altre parole, ai fini della determinazione dell’IRES, poiché l’impostazione contabile non assumeva rilevanza ai fini impositivi, le micro-impese dovevano ricostruire i componenti reddituali fiscalmente rilevanti in via extracontabile.
Sulla base del dettato letterale dell’art. 83 TUIR, inoltre, anche nel caso in cui la micro-impresa avesse abbandonato le semplificazioni di bilancio ed optato per la redazione del bilancio nelle forme ordinarie, non avrebbe potuto comunque accedere al principio di derivazione rafforzata.
Per evitare la gestione di tale doppio binario, il CNDCEC fin da subito ha suggerito di modificare la disciplina fiscale per permettere alle micro-imprese che intendevano redigere il bilancio in forma abbreviata od ordinaria di applicare, dal punto di vista fiscale, il principio di derivazione rafforzata. Da ultimo in tal senso si segnala anche la circolare di Assoholding n. 1/2022 (paragrafo 4.4).


Derivazione rafforzata per opzione
Venendo incontro alle sopra indicate richieste, il decreto Semplificazioni ha modificato l’art. 83 TUIR escludendo dai soggetti a cui si applica la derivazione rafforzata unicamente le micro-imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
La disposizione prevede l’estensione dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata.
In particolare, si prevede che tale principio si applica:

-Oltre che ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
-Anche ai soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile
-Che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.


Tale modifica permetterà quindi alle società che dimensionalmente ricadono nella categoria delle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. di optare per la redazione del bilancio nelle forme ordinarie e quindi di applicare ai fini fiscali la derivazione rafforzata già in essere per i soggetti che applicano i principi contabili italiani e internazionali.
Tale alternativa consentirà di abbandonare il doppio binario civilistico-fiscale con semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.


Si segnala, inoltre, che l’art. 83, comma 1, TUIR è stato integrato dal seguente periodo:
“i criteri di imputazione temporale di cui al periodo precedente valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.”.


Pertanto, il principio di derivazione rafforzata è applicabile anche a seguito di correzione di errori contabili, ma nel limite del termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa vale a dire entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice.

DL Semplificazioni fiscali – proroga al 30/06/2023 per la registrazione nell’RNA degli aiuti di Stato COVID

Il DL semplificazioni fiscali, approvato nel CDM del 15/06/2022, dovrebbe contenere la tanto attesa proroga del termine per la registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).


Tale proroga consentirebbe la successiva approvazione di uno slittamento del termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, attualmente fissato al 30 giugno 2022.


Nel dettaglio, la misura contenuta nel DL semplificazioni fiscali dovrebbe prevedere:

<Con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del DM 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

-dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
-dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.


Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate avrebbe tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell’RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.


In tal modo, sarebbe possibile una proroga, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del termine di presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato.
Infatti tra i motivi ostativi alla proroga – come evidenziato nella risposta a interrogazione parlamentare del 11 maggio 2022 n. 5-08035 e nella risposta dell’Agenzia delle Entrate ai Garanti dei contribuenti del 6 giugno 2022, in relazione alla richiesta di proroga dell’autodichiarazione ex DM 11 dicembre 2021 – vi è che in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare, il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l’assolvimento dell’obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del suddetto termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.

Società e associazioni sportive: tasse e contributi sospesi da versare entro il 31/08/2022

Con la circolare n. 64 del 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.


Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Nelle ipotesi in cui la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 agosto 2022.
Entro la medesima data del 31 agosto 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022.


Datori di lavoro con dipendenti


Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l’inserimento del codice “N979” all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.


L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”.


Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi entro il 31 agosto 2022 in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.


Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa


I committenti che devono versare il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestioneseparata, devono riportare nell’elemento “CodCalamita” il valore “38”.

Contributo per discoteche e sale da ballo: per le istanze c’è tempo fino al 20/06/2022

Con il Provv. del 18/05/2022 sono state disciplinate le modalità e fissati i termini di presentazione – dal 6 al 20 giugno 2022 – delle istanze da parte delle imprese che al 27 gennaio 2022 svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia.
Il “Sostegni ter” (Dl n. 4/2022) ha disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse previsto dal “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021).
Con riguardo a beneficiari, ammontare del contributo e modalità di erogazione, restano valide le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021.
Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del Dl n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’articolo 6, comma 2, del Dl n.221/2021.


L’art. 1 comma 1 del DL 4/2022 ha disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse ex art. 2 del DL 73/2021, ai fini dell’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”. Tali imprese, alla data del 27 gennaio 2022 dovevano essere chiuse per le misure di prevenzione della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Restano valide le disposizioni stabilite dal decreto interministeriale 9 settembre 2021.
Per la richiesta del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sono tenuti ad inviare un’istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.


L’istanza contiene, tra le varie informazioni:
Il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
La dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 3 dell’art. 4 del decreto interministeriale 9 settembre 2021, ovvero enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162- is del TUIR;
L’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
Le dichiarazioni in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza.
La domanda viene predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o mediante procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il provvedimento in commento, mentre la trasmissione è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022. Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima domanda sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
INVIO ISTANZA
La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito.
La trasmissione può essere effettuata a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.
Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di 25.000 euro per ciascuno, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione UE del Temporary Framework. L’Agenzia comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato
direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.