Pronto il tracciato informativo per il tracciato informatico per il riversamento spontaneo del bonus R&S

Con il Provv. del 04/07/2022 è stato approvato il tracciato informatico per la predisposizione e la trasmissione telematica delle richieste di accesso alla procedura per il riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta a favore di chi investe in attività di ricerca e sviluppo, utilizzati indebitamente.
Vengono, inoltre, apportate delle correzioni alle istruzioni del modello di domanda, approvate con il provvedimento direttoriale del 1° giugno scorso, per quanto riguarda il “Calcolo dell’importo del credito da riversare”.
Si tratta della misura agevolativa prevista dall’articolo 3 del Dl n. 145/2013.
Possono essere regolarizzate le posizioni riferibili ai periodi di imposta 2015-2019.
L’istanza può essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022 utilizzando il modello “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” approvato con il provvedimento dello scorso 1° giugno.
Nella richiesta devono essere specificati il periodo o i periodi d’imposta in cui è stato maturato il credito, gli importi da restituire e alcuni dati ed elementi relativi alle attività e alle spese ammissibili.
La somma dovuta deve essere versata entro il 16 dicembre 2022 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, presentando il modello F24 senza compensazioni. È ammessa la rateizzazione. In tal caso la seconda e la terza rata (con scadenza rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024), andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre
2022.
La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato l’intero importo o con il pagamento dell’ultima rata.

Riversamento spontaneo bonus R&S – pronti i codici tributo

Con la RM 34/E del 05/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo del bonus R&S.
La richiesta di accesso alla procedura deve essere inviata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2022, utilizzando il modello approvato con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 1° giugno
Le specifiche tecniche hanno avuto il via libera con il provvedimento del 04/07/2022.
L’agevolazione è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da 2015 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto n. 146/2021 ovvero al 22 ottobre 2021.
Gli ultimi arrivati, i codici tributi istituiti ad hoc con la risoluzione n. 34/2022, sono:
8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – unica soluzione
8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – prima rata
8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – seconda rata
8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – terza rata”.
In caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati insieme alla seconda e alla terza rata.
Gli identificati trovano posto nel modello “F24 Elide”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
nella sezione “Contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale di chi effettua il versamento nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:
-Nel campo “tipo”, la lettera “R”
-Nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
-Nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173)
-Nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”
-Nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.

Aiuti Covid oltre il limite Ue: i codici per restituire l’eccedenza

Con la RM 35/E del 05/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti eccedente il massimale spettante, ai sensi dell’articolo 4 del DM 11 dicembre 2021.
L’articolo 4 del citato DM ha previsto che, in caso di superamento dei massimali stabiliti ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 dello stesso decreto, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante sia volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
Il § 1.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022 ha stabilito che le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali in parola, nonché il versamento dei relativi interessi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono quindi stati istituiti i seguenti codici tributo:
-“8174” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
-“8175” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafi del soggetto tenuto al versamento nella sezione “CONTRIBUENTE”, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
-Nel campo “tipo”, la lettera “R”;
-Nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente
-Nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;
-Nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
-Nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato “AAAA”;
-Nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Blockchain e intelligenza artificiale: da settembre gli incentivi

E’ stato pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico il decreto che rende note le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Mise con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro.


A partire dal 21 settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della domanda è stata inoltre prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di avviare
l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online.


“Sosteniamo gli investimenti delle imprese in tecnologie all’avanguardia con l’obiettivo di favorire la modernizzazione dei sistemi produttivi attraverso modelli di gestione sempre più interconnessi, efficienti, sicuri e veloci”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti. “


La sfida della competitività – aggiunge – richiede all’industria manifatturiera una costante capacità di innovare e di cogliere le potenzialità delle nuove tecnologie”.
Con il fondo verranno agevolate spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori 2 milioni di euro nei seguenti settori strategici prioritari:

-Industria e manifatturiero
-Sistema educativo
-Agroalimentare
-Salute
-Ambiente ed infrastrutture
-Cultura e turismo
-Logistica e mobilità
-Sicurezza e tecnologie dell’informazione
-Aerospazio


Per monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo, applicazione e trasferimento tecnologico alle imprese, il Mise si avvarrà del supporto di Infratel.

Dall’Agenzia in arrivo le comunicazione delle anomalie relative alla dichiarazione IVA per il 2021

Con il Provv. n. 263062 del 05/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità con le quali saranno messe a disposizione dei soggetti passivi e della Guardia di Finanza le informazioni relative alle possibili anomalie consistenti nell’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2021 o nella presentazione della stessa senza il quadro VE.
L’Agenzia delle Entrate utilizza:
– I dati delle fatture elettroniche
– I dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2021, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE.


L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni citate, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.


Dati contenuti nelle comunicazioni
-Codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
-Numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
-Data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
-Data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2021, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.


Le comunicazioni di anomalia verranno trasmesse al “domicilio digitale” del soggetto passivo e saranno consultabili all’interno del “Cassetto fiscale” e nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”


Il soggetto passivo potrà, attraverso i medesimi canali utilizzati dall’Agenzia, chiedere informazioni o segnalare “eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti”.
Coloro che non hanno trasmesso la dichiarazione IVA potranno procedere alla regolarizzazione, presentando il modello entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2022, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta conformemente al disposto di cui all’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/1997.
Potranno effettuare il ravvedimento anche i soggetti passivi che hanno omesso la presentazione del quadro VE, regolarizzando la propria posizione secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 1 lett. a-bis del DLgs. 472/97

Dilazione dei ruoli automatica sino a 120.000 euro

Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti – DL 50/2022 – è stata prevista la modifica dell’art. 19 del DPR 602/73 che contiene disposizioni in materia di dilazione dei ruoli.
Si premette che l’art. 13-decies del DL 137/2020

-Contenente disposizioni emanate per affrontare le difficoltà anche economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

-Aveva previsto, limitatamente alle richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021

-Che, in deroga alla disciplina generale, per debiti iscritti a ruolo di importo sino a 100.000 euro (anziché di 60.000 euro come previsto dall’art. 19 del DPR 602/73, vigente) non fosse necessaria la prova da parte del contribuente della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.


Con l’emendamento approvato nell’iter di conversione del DL Aiuti, viene parzialmente riformulato l’art. 19 del DPR 602/73 innanzitutto innalzando a 120.000 euro (oggi la norma individua un limite pari a 60.000 euro) l’importo di ogni richiesta in relazione alla quale il contribuente può chiedere la dilazione senza la necessità di dimostrare la temporanea difficoltà economica.


Di conseguenza:


-Per richieste di valore pari o inferiore a 120.000 euro
-Il contribuente che intenda presentare l’istanza di dilazione non dovrà documentare alcuna temporanea difficoltà, essendo sufficiente la presentazione di apposita richiesta di dilazione.


Nella nuova formulazione dell’art. 19 del DPR 602/73 la soglia di 120.000 euro è determinata in relazione alla singola richiesta di dilazione, mentre nella formulazione attuale la soglia è determinata facendo riferimento alle somme iscritte a ruolo

Aiuti Covid e autodichiarazione – Il ruolo delle Garanzie gratuite

Il MEF, nella risposta a interrogazione parlamentare n. 3-03381 in Commissione Finanze al Senato relativa agli “Altri aiuti” richiesti nell’ambito della Autodichiarazione aiuti di Stato COVID in scadenza al 30/11/2022, ha chiarito che:
-La garanzia del 100% concessa (su un finanziamento massimo di €. 30.000) dal Fondo PMI ex lett. m) del co. 1, art. 13, DL 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”): concorre interamente al massimale della Sez. 3.1 del “Quadro temporaneo” degli aiuti di Stato
-La garanzia fino al 90% dell’importo del finanziamento concesso ex lett. c) del citato co. 1, dell’art. 13, DL 23/2020: concorre alla Sez. 1 solo per la “gratuità” del premio di garanzia.
Come noto, il modello predisposto per la Autodichiarazione richiedono che per la verifica del rispetto dei massimali di Sez. 3.1 e Sez. 3.12 occorre considerare non solo le misure fiscali elencate nel quadro A del modello, ma anche di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sez. 3.1 e 3.12 “diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II ’Altri aiuti’, del quadro A”.


LA RISPOSTA DEL MEF: a tal fine il MEF ha rilevato che:


-La prima tipologia di garanzia: è concessa ai sensi e nei limiti della Sez. 3.1 del Quadro Temporaneo, posto che la Commissione UE assimila una garanzia integrale (copertura al 100%) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto; posto che nessuna valutazione del “merito creditizio” è operata sul prenditore e nessun rischio assume il –Soggetto che eroga il finanziamento (la banca), questo tipo di garanzia incide per l’intero importo ai fini del limite della Sez. 3.1 (€. 2.300.000 per imprese diverse da quelle operanti in agricoltura/pesca); si noti che è questo il motivo per cui il Fondo PMI ha aggiornato il RNA indicando l’intero importo del finanziamento ricevuto dal soggetto passivo Iva.

La seconda tipologia di garanzia (del 90%): è concessa ai sensi e nei limiti della Sez. 3.2 del Quadro Temporaneo, che prevede dei limiti massimi dell’importo del finanziamento (in base al fatturato dell’impresa o al suo “monte salari”). In generale, tali garanzie siano concesse a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia; nel caso di gratuità di tale garanzia, è il solo differenziale tra il premio di garanzia richiesto dalla Sez. 3.2 e il premio applicato all’impresa (pari a zero) a costituire un
“aiuto” connesso alla garanzia del Fondo da inquadrare nella Sez. 3.1.


Infine, l’interpellante richiedeva se era possibile che il MEF fornisse una elencazione esaustiva degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali. A tal fine viene rilevato che tra gli “Altri aiuti” da indicare nella Sez. II del quadro A dell’autodichiarazione possono essere compresi aiuti non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate, in quanto concessi da altre amministrazioni, per i quali un elenco esaustivo dovrebbe essere fornito dalle relative “autorità concedenti” (e non dal MEF).

Fisco, nasce tavolo tecnico Mef, Entrate e commercialisti

Il Ministero dell’Economia ha convocato un tavolo tecnico dedicato alle problematiche, anche normative, correlate alla professione di commercialista. Presieduto dal Capo di Gabinetto, Consigliere Giuseppe Chiné, ne faranno parte con i commercialisti, anche rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze del Mef. L’avvio dei lavori è fissato per l’8 luglio. La delegazione del Consiglio nazionale dei commercialisti, guidata dal presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, sarà
composta anche dal Consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto, e dal coordinatore dell’area fiscalità della Fondazione nazionale dei commercialisti, Pasquale Saggese.
“Questo tavolo tecnico – è il commento di de Nuccio – nasce da una richiesta da noi avanzata al Mef nei giorni scorsi e apre finalmente una nuova stagione di collaborazione istituzionale tra i soggetti direttamente coinvolti nelle problematiche fiscali. Con una logica costruttiva e di collaborazione, porteremo al tavolo proposte e istanze su riforma fiscale, semplificazione degli adempimenti,
razionalizzazione del calendario fiscale, giustizia tributaria. Proviamo dunque a modificare il meccanismo che ha visto negli ultimi anni la categoria coinvolta solo dopo che le norme erano già state definite. Un coinvolgimento ex post che non può portare a risultati concreti in termini di miglioramenti a norme spesso di difficile applicazione e comprensione. Per questo chiediamo da tempo che i commercialisti, ossia coloro che le norme fiscali devono applicarle, siano coinvolti già nella fase della loro formulazione. La nascita di questo tavolo tecnico è il primo passo concreto sulla via di questo cambio di metodo che potrà produrre, a nostro avviso, effetti positivi non solo per la nostra professione, ma ben più in generale per il funzionamento del sistema fiscale del nostro Paese, con benefici per imprese e cittadini contribuenti”.

Superbonus – no al riversamento delle somme

Con la risposta a interpello n. 358 dell’1 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di utilizzo parziale in compensazione del credito d’imposta da Superbonus e ricostituzione del valore originario.


In particolare, è stato chiarito che:


-In tema di Superbonus, non è contemplata la soluzione di ripristino dell’ammontare del credito già fruito tramite riversamento all’Erario, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto;

-Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità e quindi non è possibile la mera ricostituzione del valore originario.

Nuova Sabatini “Sud” – pronte le regole

Con il DM 22 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022 n. 139 è stata definita la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, al fine di adeguare la disciplina operativa della misura di cui all’art. 2 del DL n. 69/2013 (c.d. “Nuova Sabatini”), alle intervenute modifiche della normativa di riferimento.
Il decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 del DL n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dal medesimo art. 2 del DL n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e
tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche disposte e delle linee di intervento definite dalla normativa intervenuta.
In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati, in conformità con le disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:
-Agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
-Agevolazioni per investimenti 4.0;
-Agevolazioni per investimenti green.

Il DM 22 aprile 2022 disciplina, inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 226 della L. n. 160/2019, le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato previsto a favore delle imprese che realizzano i suddetti interventi nelle Regioni del Mezzogiorno (c.d. “Nuova
Sabatini Sud”).
Con riguardo alla “Nuova Sabatini Sud”, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimenti di cui alle diverse linee di intervento previste dal decreto destinati alla sede legale o a un’unità locale già esistente o ad una nuova unità locale dell’impresa, localizzata nelle regioni del Mezzogiorno (i programmi non possono essere frazionati su più sedi dell’impresa).
A fronte del finanziamento, è concessa un’agevolazione, nei limiti delle intensità previste dai regolamenti di cui all’art. 5, nella forma di contributo in conto impianti, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento, a un tasso d’interesse annuo pari:
-Al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
-Al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green;
-Al 5,5% per gli investimenti “4.0” delle PMI del Mezzogiorno (c.d. “Nuova Sabatini Sud”).

Termini per la presentazione delle domande da definire
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Ai fini della concessione del contributo, in linea generale le imprese interessate trasmettono al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo.
Per la “Nuova Sabatini Sud”, invece, l’impresa deve compilare la domanda in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma “Nuova Sabatini Sud”.
La piattaforma attribuirà un codice identificativo per ciascuna domanda, con validità 60 giorni. Entro tale termine, ai fini del perfezionamento della domanda, l’impresa proponente deve individuare un soggetto finanziatore che, previo accesso alla piattaforma Nuova Sabatini Sud, confermi il finanziamento abbinandolo al codice identificativo della domanda