Mise, dal 14 luglio gli incentivi per rilanciare aree di crisi industriale

A partire dalle ore 12 del 14 luglio 2022 riaprono gli sportelli online di cinque aree di crisi industriale per le quali il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente risorse pari a circa 27 milioni di euro.
Gli interventi rientrano nell’ambito della riforma della legge 181/89, promossa dal ministro Giancarlo Giorgetti, che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in favore delle imprese che richiedono agevolazioni per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.


In particolare, verranno finanziati i progetti di riconversione, riqualificazione e rilancio industriale previsti nei seguenti territori:
• Area di crisi industriale non complessa della regione Friuli Venezia-Giulia, con agevolazioni pari a 1.977.677,85 di euro;
• Area di crisi industriale non complessa della regione Toscana (provincia di Massa-Carrara), con agevolazioni pari a 6.336.194,40 di euro;
• l’Area di crisi industriale del gruppo Antonio Merloni (comuni della regione Marche), con agevolazioni pari a 7.160.253,59 di euro;
• Area di crisi industriale complessa di Venezia, con agevolazioni pari a 6.231.245,25 di euro;
• Area di crisi industriale complessa del Polo produttivo dell’area costiera livornese, con agevolazioni pari a 5.006.554,10 di euro.


“Si tratta di interventi che puntano a rilanciare la competitività di importanti aree industriali del Paese, in difficoltà per la crisi di alcuni settori produttivi che hanno contribuito ad accrescere lo stato di sofferenza del tessuto economico e sociale del territorio”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti. “Per accelerare gli investimenti sono state rese più veloci le procedure amministrative della legge 181/89 – aggiunge – in modo da consentire una erogazione più veloce dei contributi a sostegno di programmi di sviluppo che puntano sull’innovazione, la sostenibilità ambientale e la tutela dei lavoratori”.


Con la riforma della legge 181/89 vengono, infatti, ridotti i tempi per le istruttorie, le delibere e l’erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato.
Inoltre, sono incentivati gli interventi che puntano alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e per la tutela ambientale con spese complessive ammissibili superiori a un milione di euro, che possono comprendere progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione e la formazione del personale e, nel caso di programmi di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro,
anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.


Priorità nella concessione delle agevolazioni verrà rivolta alle imprese che si impegneranno ad assumere lavoratori di aziende del territorio per le quale è attivo un tavolo di crisi al Mise, recependo così una disposizione già introdotta su volontà del ministro Giorgetti.
Prevista, infine, una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici.

INPGI – definiti i contributi minimi

Con la circolare n. 7 del 2022, l’INPGI comunica gli importi aggiornati dovuti a titolo di contributi minimi per l’anno in corso da parte di tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2022 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma.
Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. Per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta è ridotta nella misura del 50%.
Gli importi dovuti per l’anno 2022 sono i seguenti:
-Contributo minimo ordinario: 389,90 euro;
-Contributo minimo ridotto (meno di 5 anni di anzianità professionale): 215,14 euro;
-Contributo minimo ridotto (titolari di pensione): 258,83 euro.


Modalità di pagamento
Il pagamento deve essere eseguito con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato ed utilizzando i seguenti codici:
Ente = P
Provincia = (lasciare vuoto)
Codice tributo = G001
Codice identificativo = 22222
Mese = 01
Anno di riferimento = 2022


In alternativa è possibile effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2022 seguito dal numero di posizione A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale”


Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2021 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.


I giornalisti iscritti alla Gestione separata che, alla data del 30 settembre 2021, non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2021 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati dal versamento del contributo minimo.

Ristorazione: definiti i criteri e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 05/07/202 è stato pubblicato il Decreto del MISE 29/04/2022 che stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione.
Le risorse messe a disposizione sono riservate all’attribuzione di contributi a fondo perduto alle imprese:
Risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti a valere sulle risorse di cui all’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto 30 dicembre 2021;
-Che svolgono, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, una delle attività individuate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
1) 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
2) 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
3) 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.


Il predetto contributo é riconosciuto nel medesimo quadro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.
Per l’attribuzione del contributo dovranno essere applicate le procedure di cui al decreto 30 dicembre 2021. A tal fine, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà essere adeguato al fine di tenere conto anche delle previsioni di cui al presente decreto, ferma restando la presentazione di un’unica istanza per l’accesso alla misura di cui al decreto 30 dicembre 2021 e a quella prevista dal presente decreto.
Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di accesso unitamente all’importo spettante ai sensi del decreto 30 dicembre 2021.
Il decreto stabilisce che i soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.


La misura di sostegno è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it».


L’operatività delle disposizioni di cui al presente decreto e’ subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

Redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia – Tassazione

Con il principio di diritto n. 2 del 06/07/2022, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in base alla norma convenzionale, sono imponibili in Italia le pensioni pagate ad un residente in Francia in relazione a un impiego privato, in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato italiano.


Si ricorda che nel Commentario al modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni – e la tesi dell’Agenzia – la natura pubblica o privata della pensione è legata alla natura giuridica pubblica o privata non dell’ente che la corrisponde, ma del rapporto di lavoro a fronte del quale la pensione è erogata.
Rientrano, pertanto, tra le pensioni private anche quelle erogate da un ente pubblico (es. INPS) ove derivanti da un rapporto di lavoro di carattere privato.
Posto tale inquadramento, sul piano domestico, le pensioni sono imponibili quale reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR.
Ove le stesse siano erogate nei confronti di soggetti non residenti, occorre invocare il criterio di territorialità di cui all’art. 23 comma 2 lett. a) del TUIR, che attrae a tassazione in Italia le pensioni erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
IL CASO
Nel caso di specie, si tratta di una pensione erogata a un residente francese.
L’art. 18 della Convenzione Italia-Francia
Al paragrafo 1, stabilisce un criterio di tassazione esclusiva delle pensioni nello Stato di residenza;
A tale criterio di natura soggettiva, il paragrafo 2 affianca però l’eccezione per cui le pensioni sono tassate anche nello Stato in cui il reddito è stato prodotto (nel caso di specie, l’Italia) ove le stesse siano pagate “in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato”.
Ai fini dell’individuazione delle pensione pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, si richiama L’l’Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, formalizzato con uno scambio di lettere del 20 dicembre 2000, il quale ha stilato un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.


Nell’accordo si annovera tra le pensioni erogate in applicazione della legislazione italiana sulla sicurezza sociale le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall’INPS per i lavoratori dipendenti, nonché, per i lavoratori autonomi, le pensioni erogate dalle diverse Casse di previdenza professionali (ingegneri, architetti, geometri, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti, notai ecc.).


I trattamenti pensionistici rientranti nella suddetta elencazione, ad avviso dell’Agenzia sono quindi imponibili anche in Italia per il combinato disposto degli artt. 49 comma 2, lett. a) del TUIR e dell’art. 23 comma 2, lett. a) del TUIR, oltre che nello Stato di residenza (nella specie, la Francia).


Quando detto è in linea con il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 23001 del 12/11/2010, la quale aveva respinto il ricorso di un cittadino italiano residente in Francia, basato sulla motivazione per cui la pensione di anzianità INPS non si potesse ritenere erogata in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, e non fosse quindi imponibile in Italia.

Conversione PNRR2 – Invio dati all’ENEA anche agli interventi che rientrano nel cd. “sismabonus”

Nel corso dell’iter di conversione del DL 36/2022 (Decreto PNRR):
-Per la corretta attuazione delle misure del PNRR;
-L’obbligo di comunicazione all’Enea viene esteso agli interventi da Sismabonus (senza pregiudizio per la detrazione).
L’art. 16, co. 2-bis. DL n. 63/2013 prevede che il contribuente:
-Trasmetta telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori le informazioni sugli interventi effettuati
1) Alla conclusione degli stessi con le seguenti finalità:
per poter fruire della detrazione (oltre che per i motivi di monitoraggio di cui al punto successivo) per gli interventi: di riqualificazione energetica (art. 14 del medesimo DL n. 63/2013)
del cd. “bonus facciate” che interessi la riqualificazione energetica (l’intervento incide sulla trasmetta
termica dell’involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso), ex art. 1, co. 219, L. 160/2019
2) Per meri motivi “di monitoraggio e valutazione” del risparmio energetico ottenuto (l’eventuale omissione non compromette la detrazione):
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio “finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” (art. 16-bis, co. 1, lett. h), Tuir)
all’acquisto di elettrodomestici che rientrano nell’ambito del cd. “Bonus arredi” (art. 16, co. 2, DL n. 63/2013).
In sostanza la comunicazione risultava richiesta solo per interventi che implicano un risparmio energetico (anche tramite utilizzo di fonti rinnovabili).
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Ora, in sede di conversione viene confermata l’estensione in quest’ultimo gruppo (comunicazione ai soli fini del monitoraggio, senza alcun riflesso sul diritto alla detrazione):
3) anche agli interventi che rientrano nel cd. “sismabonus” nella forma:
-sia ordinaria (detrazione del 50%, 70%-75% o 80-85%);
-che informa del super sismabonus (detrazione del 110%).
Controlli: viene previsto che l’ENEA elabori le informazioni pervenute e trasmetta una relazione sui risultati degli interventi al Mite, al MEF ed alle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

Decreto Aiuti – novità su bonus edilizi e cessione del credito

Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti (DL 50/2022) – sul quale è stata posta la questione di fiducia alla Camera (da votare oggi 07/07/2022) e che dovrà poi essere approvato dal Senato entro il 16/07/2022 – si prevede l’ennesima modifica alle regole per la cessione crediti derivanti dai bonus edilizi.
Si ricorda che, da ultimo, l’art. 29-bis del decreto Energia (D.L. n. 17/2022) aveva elevato da tre (la seconda e la terza esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilato, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) a quattro il numero di cessioni effettuabili.
In particolare, veniva prevista la facoltà di un’ultima cessione, la quarta, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.
DL AIUTI
L’art. 14, lettera b), del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ha previsto che:
-Alle sole banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia (di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 385/1993),
-E’ sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/1998)
-Che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
In altre parole, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere direttamente il credito ai correntisti che siano clienti professionali, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni “vigilate”.
Clienti professionali privati
Secondo l’All. n. 3 del Regolamento CONSOB (recante norme di attuazione del D.lgs. n. 58/1993), per clienti professionali privati si intendono:
1) i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
– totale di bilancio: 20.000.000 euro;
fatturato netto: 40.000.000 euro;
fondi propri: 2.000.000 euro;
3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli sopra indicati, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali ( clienti professionali su richiesta), purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionate nel medesimo allegato.
LEGGE DI CONVERSIONE DL AIUTI
Nell’iter di conversione del DL Aiuti si prevede che le banche avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi:
-Non più a favore dei clienti professionali privati
-Ma a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005.
Resta il vincolo che il cessionario deve essere correntista della banca cedente o della banca capogruppo.
Grazie alla modifica, le banche potranno cedere crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA.
Si precisa che la nuova disposizione si applicherà anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti (che dovrà avvenire entro il 16 luglio 2022), fermo restando il limite massimo delle 4 cessioni.

Commercialisti, superata quota 120mila iscritti

Nel 2021 i commercialisti italiani hanno superato per la prima volta la soglia delle 120 mila unità, arrivando a 120.269 iscritti totali. La crescita annuale è stata dello 0,8% (+1,2% al Nord e +0,6% al Sud). È proseguita, per il secondo anno consecutivo, anche la crescita degli iscritti al Registro praticanti (+7,9%) che hanno così sfiorato la cifra di 14 mila unità. La crescita dell’albo è stata spinta, in particolare, dagli iscritti nella sezione B, ossia gli esperti contabili (+14,1%), mentre la sezione A, riservata ai commercialisti, ha fatto registrare una crescita dello 0,6%. Molto positivo l’andamento delle Società tra professionisti (STP) che hanno oltrepassato le 1.400 unità (+19,4%), con un incremento molto forte al Sud (+24,7%). Infine, si registra anche la crescita dei redditi medi professionali, saliti dell’1,1% in termini nominali, pari allo -0,8% in termini reali. Rispetto al 2007, il reddito professionale netto medio è aumentato del 4,1%, mentre in termini reali, cioè al netto dell’inflazione, è diminuito del 10,4%. È la radiografia della
categoria che emerge dal Rapporto annuale sulla professione realizzato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti.
I REDDITI
Il reddito professionale netto medio dei commercialisti nel 2021 è aumentato nonostante la pandemia. Il tasso di crescita annuale è stato dell’1,1% e il valore medio si è portato a 62.282 euro. Il reddito mediano, invece, è cresciuto dello 0,8% portandosi a 35.530 euro pari al 57% di quello medio e perdendo terreno rispetto al 57,6% di un anno prima. Il reddito medio cresce a Sud (+2,1%), mentre cala a Nord (-0,1%). Anche il reddito mediano cresce al Sud (+1,8%) e cala, invece, al Nord (-0,6%).
DONNE E GIOVANI
Nel 2021 le donne sono state il 34,7% del totale degli iscritti, mentre i giovani (under 40) sono pari al 17,6%. La presenza di donne negli Ordini territoriali dei commercialisti è piuttosto variabile e tende ad essere più elevata negli Ordini del Nord. In particolare, nel Nord-est raggiunge il 38,1% con una punta del 42,6% in Emilia-Romagna. Nel Sud la quota di donne scende al 31,5% con il valore più basso in Campania (27,4%). Analogamente, anche per i giovani, nel Nord, si registrano livelli più elevati (20,6%) rispetto al Sud (14,9%). Da segnalare come la quota di donne continui ad aumentare di anno in anno (+1,4%), mentre quella dei giovani tende a diminuire progressivamente.
GLI ABILITATI ALL’ESAME DI STATO
Secondo la Fondazione, questi dati confermano il carattere anticiclico della professione di commercialista. Nei momenti di crisi, i commercialisti sono chiamati ad uno sforzo maggiore. E durante la pandemia questo sforzo è stato eccezionale. Ciononostante, il trend generale è verso un rallentamento della crescita che, la Fondazione nazionale non esclude nei prossimi anni possa tradursi in un tasso negativo.
Il dato più allarmante riguarda gli abilitati all’esame di stato di dottore commercialista e di esperto contabile: –61% dal 2008 al 2019, da 4.309 a 1.692. Si tratta di un dato direttamente collegato al calo dei praticanti in atto da molto tempo. Al netto di una leggera ripresa negli ultimi due anni, i praticanti si sono quasi dimezzati dal 2009 al 2019: da circa 2 praticanti e mezzo per ogni 10 iscritti a un praticante per ogni 10 iscritti. Del resto, la dinamica del mercato continua ad essere sfavorevole alla categoria dei commercialisti.
IL RAPPORTO TRA ISCRITTI, POPOLAZIONE E IMPRESE
I trend di lungo periodo, sintetizzati nel rapporto tra la popolazione italiana e le imprese, da un lato, e gli iscritti all’albo, dall’altro, si traducono in un abbattimento drastico del mercato potenziale. Il rapporto teorico tra gli abitanti e gli iscritti è passato da 549 del 2007 a 490 del 2021 con una perdita secca di 59 abitanti per ogni Commercialista. L’altro rapporto, quello con le imprese, è passato, nello stesso periodo, da 48 a 43, con un taglio di 5 unità per ognuno. Le conseguenze negative di questa analisi si riflettono
nell’andamento dei redditi medi professionali dal 2008 ad oggi. Al netto di una leggera ripresa negli ultimi anni, è evidente, infatti, il lungo deterioramento dei valori medi sia in termini nominale che, soprattutto, in termini reali e cioè al netto dell’inflazione.

Imposte sui carburanti – riduzione aliquote fino al 02/08/2022

Con un decreto firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, online sul sito Df, che ora attende solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
per limitare gli effetti derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici utilizzati come carburanti
il Governo dispone con la conferma della riduzione delle imposte applicate sugli stessi (taglio, già effettuato con l’articolo 1-bis del DL n. 21/2022 (“Ucraina-bis”) fino all’8 luglio)
per il periodo 09/07/2022 – 02/08/2022.
In particolare, le aliquote di accisa sono state così rideterminate:
1) per la benzina, 478,40 euro per mille litri
2) per gli oli da gas o il gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri
3) per i gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti, 182,61 euro per mille chilogrammi
4) per il gas naturale usato per autotrazione, zero euro per metro cubo.
Nell’intervallo temporale indicato dal Dm (9 luglio-2 agosto 2022), inoltre, in conseguenza della riduzione dell’aliquota sul gasolio usato come carburante, non si applica l’accisa sul gasolio commerciale usato come carburante (numero 4-bis, della Tabella A allegata al Dlgs n. 504/1995).
Lo stesso decreto in corso di ufficializzazione, poi, mette mano anche all’Iva, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ridotta al 5% da applicare al gas naturale usato per autotrazione.
Infine, stabilisce che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e i gestori di impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere mediante Pec o in via telematica, entro il 9 agosto 2022, all’ufficio competente per territorio dell’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, i dati relativi alle quantità dei carburanti, le cui aliquote sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla fine della giornata del 2 agosto 2022

Fondo PMI creative – via alle istanze

Dalle ore 10:00 del 5 luglio 2022 apre, infatti, lo sportello per l’invio delle domande per la linea di intervento a sostegno dell’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese dei settori della cultura e dell’arte, della musica e dell’audiovisivo.
Le agevolazioni sono concesse fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all’80%, articolata come segue:
-Una quota massima pari al 40% delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto;
-Una quota massima pari al 40% delle spese ammissibili, sotto forma di finanziamento a tasso zero, della durata massima di 10 anni.
Le imprese creative che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio, attuato da investitori terzi. Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del finanziamento concesso.
Sono finanziabili i progetti di importo non superiore a 500.000 euro, al netto di IVA, da realizzare entro 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione dell’agevolazione.
Come si presenta la domanda
Per presentare la domanda è necessario collegarsi all’indirizzo che verrà attivato in concomitanza con l’apertura dello sportello.
Per poter effettuare l’invio, occorrerà digitare il “codice di predisposizione della domanda” generato dalla piattaforma di compilazione, operativa dal 20 giugno scorso.
L’accesso è consentito dalle 10.00 alle 17.00 nei giorni feriali, fino a esaurimento fondi, pari a complessivamente a 28 milioni di euro.
La procedura di invio della domanda si concluderà con l’assegnazione del numero di protocollo e l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda

C’è tempo fino al 31/07/2022 per il bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali

Nella GU del 04/07/2022, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 28 giugno 2022, relativo al termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022.
Come ricordato dall’IFEL in una nota del 30 giugno, dopo l’approvazione della proroga da parte della Conferenza Stato città e autonomie locali, lo slittamento riguarda anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate e, in particolare:
L’approvazione delle delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall’art. 43 comma 11 del DL 50/2022, qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno;
Le delibere relative alle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF e con esse l’adeguamento ai nuovi scaglioni fiscali, introdotti dalla legge di bilancio 2022.
Il DL 73/2022 già ha introdotto un ulteriore differimento al 31 luglio 2022 dei termini per l’approvazione delle delibere da parte dei Comuni, correlato all’adeguamento ai nuovi scaglioni.