Il legatario non può presentare la dichiarazione dei redditi per conto della decuius

Con la risposta 367 del 07/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il legatario non può presentare la dichiarazione dei redditi per conto della de cuius.


L’art. 65, D.P.R. n. 600/1973 (rubricato “Eredi del contribuente”) prevede che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.


Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.


La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.


Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.


I soggetti incaricati dagli eredi devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.


La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

Ciò premesso, considerato che in base alla norma citata, solo l’erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, l’Agenzia ritiene, in linea con quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, che il legatario non possa presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius

Crediti d’imposta per prodotti energetici – utilizzo in compensazione dal 18/07/2022

Con un comunicato stampa dell’08/07/2022, Sogei ha informato l’utenza che dal 6 luglio 2022 si sono verificati dei malfunzionamenti sui servizi web dell’Agenzia delle entrate e dall’8 luglio anche sul portale fatture e corrispettivi.


Le problematiche, di carattere tecnico, sono state superate nelle prime ore di oggi pomeriggio.
I citati malfunzionamenti hanno riguardato sostanzialmente l’infrastruttura web mentre è stato possibile procedere alle trasmissioni massive delle dichiarazioni e ai pagamenti con modello F24 tramite Entratel.


Ciò posto, i crediti d’imposta spettanti per l’acquisto dei prodotti energetici, ceduti a soggetti terzi, comunicati all’Agenzia delle entrate entro l’11/07/2022, nonché i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (Iva, Irap, imposte dirette) inviate all’Agenzia Entrate entro la stessa data, potranno comunque essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, a partire dal 18 luglio 2022.

Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti natatori – Nuovo bando

Completate le procedure di registrazione, il Dipartimento dello Sport ha pubblicato il 06/07/2022 il DPCM 10 giugno 2022, relativo alle modalità ed ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori.


Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 5 del decreto. Si ricorda che i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate) complete di tutta la documentazione a supporto, di cui all’articolo 4 del suddetto DPCM.


A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato, corredato di tutta la documentazione a supporto. Si raccomanda di inviare il predetto format mantenendo le celle in formato testo.


Le ASD e SSD già beneficiarie dei contributi di cui al DPCM 18 gennaio 2022, dovranno inviare una nuova domanda solo in caso di variazione dei dati comunicati in precedenza, anche avendo riguardo ai nuovi criteri previsti dal DPCM 10 giugno 2022; in caso di mancato invio di nuova domanda, percepiranno il contributo sulla base dei dati già in possesso del Dipartimento per lo sport.

Verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione al RUNTS per gli Enti di protezione civile

ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota direttoriale n. 9663 del 30 giugno 2022 fornisce chiarimenti in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione al RUNTS per gli Enti di protezione civile.


In particolare sono pervenuti al Ministero alcuni quesiti relativamente alle condizioni di iscrivibilità nel RUNTS dei gruppi comunali di protezione civile disciplinati dall’articolo 35 del d.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile), nonché delle altre forme di volontario organizzato di protezione civile previste dal successivo articolo 36.


Il Ministero ricorda innanzi tutto che la normativa che ha previsto l’esclusione dal perimetro del Terzo settore dei soggetti sottoposti a direzione, controllo e coordinamento da parte di pubbliche amministrazioni non si applica ai soggetti operanti nel settore della protezione civile.
Il Codice della protezione civile tratta del tema nel Capo V, dedicato alla partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile.


L’articolo 35 del d.lgs. n. 1/2018 contiene la disciplina dei gruppi comunali di protezione civile, che vengono definiti quali ETS costituiti in forma specifica stabilendo che a tali gruppi, caratterizzati da un significativo legame con l’ente locale, si applica la deroga al divieto di direzione, controllo e coordinamento da parte delle PP.AA.


Inoltre l’articolo 35 del d.lgs. n. 1/ 2018 assicura l’uniforme organizzazione di detti gruppi, prevedendone la costituzione con delibera del Consiglio comunale, sulla base di uno schema tipo approvato con apposita direttiva della Presidenza del Consiglio e improntato ai due seguenti principi:
Affidamento al Comune, come unico responsabile, tramite i propri uffici di tutti gli aspetti di gestione amministrativa;
Affidamento degli aspetti operativi ad un coordinatore dell’attività dei volontari, individuato secondo principi di democraticità all’interno del gruppo, per il quale sono definiti anche durata dell’incarico e modalità di revoca.


Quindi, gli aspetti gestionali sono rimessi, nella loro totalità, alla sfera pubblica, nel quadro dell’articolazione comunale. La componente volontaria assicura l’individuazione del proprio coordinatore operativo in modo democratico, coerentemente con la generale disciplina delle altre realtà di volontariato oggetto del citato D. Lgs. n. 117/2017. È salvaguardata la possibilità di costituire anche gruppi intercomunali e provinciali. Se i profili genetici e gestionali del gruppo comunale di protezione civile sono riconducibili al perimetro pubblico, il gruppo comunale si distingue dal Comune in termini di alterità funzionale: proprio quest’ultimo profilo deve portare ad escludere la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile.


L’articolo 36, infine, contempla la possibilità di prevedere altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile, diverse dagli ETS e dai gruppi comunali, che possono acquisire la qualifica di ETS, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, rinviando anche in tal caso al successivo D.M .106/2020 la disciplina di dettaglio.


Detta disciplina si compendia nella previsione dell’articolo 11 del citato D.M. n. 106/2020: il comma 1 stabilisce che gli enti possono indicare, in sede di iscrizione al RUNTS, tra le attività effettivamente esercitate, quella di protezione civile solo se previamente iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile. Parallelamente, gli enti già iscritti al RUNTS che conseguono successivamente l’iscrizione al predetto elenco, provvederanno ad aggiornare le informazioni sul RUNTS integrando l’elenco delle
attività di interesse generale svolte con l’attività di protezione civile qualora la stessa, pur presente tra quelle statutarie, non fosse inizialmente tra quelle effettivamente esercitate.


I gruppi comunali sono iscritti nella sezione “Altri enti del terzo settore”: per questi soggetti la condizione per l’iscrizione nel RUNTS è data dal rispetto della disciplina specifica prevista ai fini della loro costituzione nonché dall’iscrizione nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 1/2018.


Alla luce di quanto esposto, il Ministero ritiene dunque che gli uffici del RUNTS saranno chiamati ad accertare esclusivamente la regolarità formale dell’istanza di iscrizione del gruppo comunale di protezione civile, vale a dire la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata, senza svolgere alcun sindacato sui contenuti dello statuto del gruppo comunale di protezione civile. Difatti, in questo caso, la natura amministrativa dell’atto di adozione dello statuto e le garanzie procedurali della formazione della volontà dell’ente locale sono atte ad assicurare la sussistenza dei profili di legittimità sostanziale, che si traduce nella conformità dello statuto del gruppo allo schema – tipo contenuto nell’emananda direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 1/2018; la centralità della funzione regolatoria
assegnata alla direttiva medesima costituisce altresì la corretta chiave di lettura per gli adempimenti posti in essere da parte degli uffici del RUNTS nella fase temporale che precede la finalizzazione del predetto atto di indirizzo.


Pertanto, nel caso di gruppi comunali coinvolti nel processo di trasmigrazione, in quanto provenienti dai pregressi registri regionali del volontariato, gli uffici in indirizzo procederanno, nelle more dell’adozione della direttiva, all’adozione di un provvedimento di iscrizione nel RUNTS, immediatamente efficace, ma in cui sia menzionata la necessità di un successivo adeguamento dello statuto del gruppo ai contenuti della direttiva medesima, da effettuarsi secondo i termini e le modalità che saranno indicati nella direttiva stessa, a pena di cancellazione dal RUNTS in caso di inadempimento.


I restanti gruppi comunali di protezione civile, diversi da quelli cd. “trasmigrati”, avranno cura di provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS a seguito del recepimento nei propri statuti delle indicazioni contenute nell’emananda direttiva.


Diversamente è a dirsi per le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, di cui all’articolo 36 del Codice della protezione civile, le quali potranno conseguire l’iscrizione al RUNTS a condizione che i rispettivi statuti siano conformi al Codice del Terzo settore, non essendo di per sé sufficiente l’atto presupposto dell’iscrizione nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile per determinarne il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione come enti del terzo settore. Nei confronti di tali soggetti, gli uffici del RUNTS opereranno, oltre al controllo di regolarità formale, anche l’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dal Codice del Terzo settore ai fini dell’iscrizione, salva beninteso l’ipotesi di una richiesta di iscrizione al RUNTS presentata ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. n.117/2017, in cui il controllo di legalità è demandato dal legislatore al notaio.

Bonus locazioni imprese turistiche e ai gestori di piscine – pronto il codice tributo

Con la RM 37/E dell’11/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6978per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 5 del DL n. 4/2022 (“Sostegni-ter”) alle imprese turistiche e ai gestori di piscine (cod. Ateco 93.11.20), in relazione ai canoni di locazione di immobili versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.


Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.


Il provvedimento del 30 giugno 2022 del direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola


Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.


In sede di compilazione del modello F24, il neonato codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.


In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, è necessario verificare che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

Imprese energivore – chiarimenti dall’Agenzia sul contributo straordinario caro bollette

Nella CM 25/E dell’11/07/2022, l’Agenzia risponde ai quesiti, formulati dalle associazioni di categoria sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese “energivore” e “non energivore” e sul contributo straordinario contro il caro bollette.
Si ricorda che con la CM n. 13/2022, erano stati forniti i primi chiarimenti sull’agevolazione prevista dal “Sostegni-ter” e dai decreti “Energia” e “Ucraina” per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti nella risposta 2.2 della circolare n. 22/2022 sul prelievo solidale istituito per contrastare il rincaro delle bollette.


Si evidenziano i seguenti chiarimenti forniti nella CM 25/E/2022:


Le aziende incluse, per l’anno 2022, nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 delle imprese “energivore”, mediante sessione suppletiva, possono richiedere il credito di imposta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio. Ai fini del riconoscimento del beneficio in commento, anche con riferimento alle spese sostenute nel mese di gennaio 2022, è necessario solo che tali imprese risultino regolarmente e definitivamente inserite nel suddetto elenco per l’anno 2022, ossia quello relativo al periodo oggetto di agevolazione.


La disciplina normativa riguardante le imprese “energivore” e “non energivore” prevede, ai fini del calcolo del costo medio, che i costi per kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Tale ultima circostanza va interpretata nel senso che il raffronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento debba avvenire avendo riguardo al costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte eventualmente versate e detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti;


Ai fini del calcolo del credito d’imposta, è stato precisato che le imposte (già indicate in una categoria separata in fattura) non devono essere considerate nella base imponibile ai fini del calcolo del credito d’imposta e che eventuali sussidi non devono essere detratti dalla spesa sostenuta, in quanto la norma non prevede tale ipotesi;


Il credito d’imposta previsto a favore delle imprese energivore può essere riconosciuto anche nei confronti del cessionario che acquisti energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da un soggetto produttore di energia, purché ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi che devono essere debitamente documentati;


Per “documentazione certificativa” s’intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante;


-In caso di fatturazione elettronica, le spese per l’acquisto di energia possano essere comprovate mediante le fatture di cortesia (atteso che quest’ultime sono univocamente connesse alle fatture elettroniche), purché facciano riferimento a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d’imposta e il relativo costo sia stato effettivamente sostenuto;


L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta è consentito in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate.


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2022 e, quindi, nel caso in cui il fornitore emetta fatture dopo tale data, il cliente non potrà beneficiare dell’agevolazione in esame, anche nel caso in cui vengano fatturati consumi effettivi;


Il credito d’imposta in esame è cedibile solo “per intero”, per un ammontare pari a quello maturato nell’ambito del trimestre di riferimento. L’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione impedisce la cessione della restante quota di credito trimestrale.

Smart & Start Italia: dal 14 luglio è possibile convertire il finanziamento in contributo a fondo perduto

Con la circolare n. 253833 del 4 luglio 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico, in riferimento alla misura “Smart & Start Italia”, concede la possibilità di richiedere, a partire dal 14 luglio 2022, la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate.
Le richieste di conversione devono essere presentate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito e corredate della documentazione richieste ed essere sottoscritte dal legale rappresentate della società interessata.
La presentazione della richiesta di conversione può essere formulata solo successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni. È ammessa, in ogni caso, la presentazione di un’unica richiesta di conversione per impresa beneficiaria, a fronte di una operazione di investimento, attuata o da investitori terzi o da soci persone fisiche”.
La circolare chiarisce che per le richieste di conversione di una quota del finanziamento agevolato, in relazione alle quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Soggetto gestore procede all’adozione del provvedimento di accoglimento che, definito l’ammontare del contributo a fondo perduto concedibile, ridefinisce il piano di ammortamento del residuale finanziamento agevolato concesso.
Qualora, alla data di presentazione della richiesta di conversione, l’operazione non risulti ancora perfezionata con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’operazione stessa, l’efficacia del provvedimento di accoglimento è condizionata al richiamato perfezionamento, che deve intervenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data del provvedimento.


Conversione parziale del finanziamento
In presenza di investimenti nel proprio capitale di rischio, le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni possono ottenere l’ulteriore beneficio della conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto. In particolare, la predetta conversione è riconosciuta, una sola volta, a fronte di investimenti nel capitale di rischio dell’impresa beneficiaria attuati da investitori
terzi ovvero da soci persone fisiche, tra loro non cumulabili, che presentano le seguenti caratteristiche:
1) Investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi: l’investimento deve provenire da un unico soggetto investitore e deve assumere la forma di investimento in equity ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, e deve:
-Essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni;
-Essere di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro;
-Non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
-Essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dal perfezionamento;
-Essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, le risorse finanziarie già versate all’impresa beneficiaria.
2) investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche: l’investimento deve:
-Possedere le caratteristiche indicate al precedente punto1i), lettere a), b), d) ed e);
-Prevedere l’apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale;
-Essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento.

IVA detratta nel quadro VF superiore a e-fatture e bollette doganali -in arrivo avvisi di anomalia

Con il Provv. del 07/07/20222, l’Agenzia delle Entrate detta le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute, ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 127/2015, e delle bollette doganali di importazione, con l’importo dell’IVA portata in detrazione nel
quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA.


Con il Provv. emanato in attuazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, in sostanza, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute (articolo 1, Dlgs n. 127/2015) e delle bollette doganali di importazione, con l’importo dell’Iva portata in detrazione. In particolare, il confronto riguarda, nella sua prima applicazione, l’anno di imposta 2019.


Nella comunicazione l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, le seguenti informazioni:
-Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
-Numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
-Codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata
-Modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel portale “Fatture e corrispettivi”
-Invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.


Nel portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva” del proprio “Cassetto fiscale”, il contribuente, oltre alle informazioni ricevute con la comunicazione via Pec, troverà:
-Il numero dei documenti trasmessi e ricevuti per l’anno di riferimento
-I dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo fattura, tipo documento, numero fattura/documento, data di emissione, identificativo cliente/fornitore, imponibile/importo, aliquota Iva e imposta, natura operazione, esigibilità Iva)
-I dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file, data di consegna della fattura).


Tutti questi elementi e informazioni forniscono al contribuente indicazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.


Tale comportamento potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.


Nel provvedimento sono, infine, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Redditi 2022 – arriva la circolare dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Consulta nazionale dei Caf, definisce le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
In particolare, con la CM 24/E del 07/07/2022, sono stati forniti i primi chiarimenti:
Per l’anno d’imposta 2021
Concernente ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Come chiarisce la stessa Agenzia, seguirà la pubblicazione di una seconda parte, relativa alle detrazioni pluriennali riguardanti gli immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus).


Tra le principali novità, segnaliamo che:


Le spese per le prestazioni dei massofisioterapisti (che hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999) sono detraibili anche se tali soggetti hanno presentato la domanda d’iscrizione negli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre detto termine, a condizione che l’iscrizione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione


Le spese per tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al Ssn. Le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagati in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).

Le spese per tamponi rapidi di autodiagnosi, qualora il documento di spesa non riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, sono detraibili solo se sono provate la marcatura Ce e la conformità alla normativa europea del prodotto, non essendo compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune.


Le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione sono detraibili, nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a mille euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36mila


Il bonus vacanze è riconosciuto anche per pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator. Spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione (periodi di imposta 2020 e 2021), purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Superbonus – ok alla proroga per le villette

Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti è stata confermata per le persone fisiche la proroga di tre mesi del termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.


Con una nuova modifica del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020:
-Con l’art. 14 comma 1 lett. a) del DL 50/202
-Viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all’art. 119 comma 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché al 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.