Modello IRAP 2022 – compilazione alla luce delle novità del DL Semplificazioni fiscali

Con la RM 40/E del 15/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello IRAP 2022 a seguito delle novità previste dal DL semplificazioni (art. 10, DL 73/2022), che ha riformulato alcune parti dell’art. 11 del DLgs. 446/97.
Si ricorda che la richiamata disposizione prevedela deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore solo con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.
Tali disposizioni si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL) e, quindi, dal 2021 per i soggetti “solari”.


La modifica ha carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.


Ai fini dell’applicazione delle novità nel Modello IRAP 2022, si chiarisce che:


Nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
I righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
Nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97 (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto
(da evidenziare anche in colonna 2);
Nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato art. 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.


Considerando che la modifica normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP, l’Amministrazione finanziaria ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022

Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2020 (codice tributo 6954) – ultimo elenco beneficiari

Il 12/07/2022 il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il quarto ed ultimo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2020 (codice tributo 6954), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Si ricorda che il credito di imposta individuato con il quarto elenco è immediatamente utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.lgs. 241/1997) , presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Conversione DL Aiuti – ok alla compensazione dei crediti dei professionisti verso la PA

Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti sono stati ricompresi anche i crediti derivanti da prestazioni professionali (erogate alla PA) tra quelli compensabili con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
L’intervento va a modificare l’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973 il quale prevede che, dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le certificazioni, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. Per procedere all’estinzione del debito iscritto a ruolo dovrà essere verificata
l’esistenza e la validità della certificazione.
L’art. 20-ter, inserito in fase di conversione del D.L. n. 50/2022, ha modificato l’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo anzitutto che – alle attività di somministrazione, forniture e appalti, da cui si generano i crediti poi posti in compensazione – saranno aggiunte anche le prestazioni professionali.
Inoltre, tale disciplina sarà applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
L’altra novità poi riguarda l’abrogazione della disciplina speciale della compensazione provvisoria prevista dal comma 7-bis dell’art. 12, D.L. n. 145/2013, che rimandava a un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), per l’individuazione delle modalità per la compensazione (anno 2014) delle cartelle esattoriali in favore di imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per le attività di cui sopra. Tale decreto doveva poi individuare gli aventi diritto e le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione.

Social bonus – attuazione

Nella GU del 14/07/2022 è stato pubblicato s il decreto 23 febbraio 2022, n. 89 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale recante il regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus. In particolare il regolamento, in attuazione dell’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta, di seguito denominato anche social bonus.


Possono fruire del credito d’imposta:
-Le persone fisiche,
-Gli enti che non svolgono attività commerciali,
-Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.


Sono ammesse al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore in forma singola o in partenariato tra loro:
-Immobili pubblici inutilizzati;
-Beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.


I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con modalità non commerciali.
Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d’imposta in ragione degli interventi edilizi di finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l’efficienza funzionale.


Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.


Fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.


Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.


Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Tax credit imprese turistiche anche per i canoni pagati entro il 29 agosto

Con una FAQ dell’11/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
-Ai fini del credito d’imposta riconosciuto alle imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili
-Per i soggetti che – alla data del 30 giugno 2022 – non avevano ancora provveduto al pagamento dei canoni
-Si può ritenere applicabile il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente e considerare pertanto validi, ai fini del riconoscimento del tax credit, anche i canoni pagati entro e non oltre il 29 agosto 2022.


Sono validi, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022 , in applicazione dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta a una FAQ in tema di credito d’imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili.
In sede di emanazione del provvedimento n. 253466/2022 del 30 giugno 2022, con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni da presentare per il riconoscimento del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha applicato, oltre alla normativa interna, anche le disposizioni contenute nella decisione della Commissione europea C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022.
Infatti, l’art. 288 TFUE, a proposito dell’efficacia delle decisioni comunitarie nel diritto interno, dispone espressamente che “la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi”. Per questo motivo, nel punto 1.5 del provvedimento è stata data attuazione a quanto previsto al punto 14 della decisione, che così recita:


“Aid may be granted under the measure as from the notification of the Commission’s decision approving the measure until no later than 30 June 2022. Italy confirms that the tax liability in relation to which the aid is granted must have arisen no later than 30 June 2022, in line with footnote 24 of the Temporary Framework”.


In particolare, in ottemperanza al punto 22 del Temporary Framework, la Commissione UE ha inteso individuare nel 30 giugno 2022 la data finale entro cui il credito d’imposta deve essere maturato ai fini del suo riconoscimento (maturazione che avviene con il pagamento dei canoni di locazione, atteso che l’art. 5, comma 1, D.L. n. 4/2022 fa riferimento ai “canoni versati”).


Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari della misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione del punto 14, l’Agenzia ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

Cessione tax credit “energetici”: pronto i codici tributo per la fruizione

Con la RM 38/E del 12/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte degli acquirenti i crediti d’imposta ceduti dalle imprese, a cui erano stati riconosciuti in conseguenza dell’aumento dei prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale e carburante) acquistati per lo svolgimento dell’attività.
Si ricorda che il beneficio è stato introdotto per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto dei richiamati prodotti, possono essere utilizzati in compensazione entro la fine del 2022 oppure ceduti per intero a terzi. In tal caso, la disciplina operativa di riferimento è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 giugno scorso, nel quale è stabilito, tra l’altro, che la cessione e la relativa accettazione vanno comunicate all’Agenzia delle entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022 e che anche i cessionari sono tenuti a utilizzare i crediti entro il 31 dicembre 2022, oppure ricederli sempre per intero a soggetti qualificati, puntualmente identificati nello stesso provvedimento.


Per l’utilizzo diretto delle agevolazioni, con le risoluzioni nn. 18 e 23 del 2022 sono stati istituiti appositi codici tributo da posizionare nel modello F24.

Ora, con l’ultimo documento di prassi, arrivano quelli dedicati ai cessionari. Sono:
1) “7720”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4”
2) “7721”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
3) “7722”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”
4) “7723”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
5) “7724”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
6) “7725”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
7) “7726”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.


Nel modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, gli elencati codici devono essere sistemati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o in quella “importi a debito versati”, se il contribuente deve riversare il credito compensato.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.


In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello.

Proroga regime impatriati: natura perentoria del termine di versamento

Con le risposte a interpello nn. 371 e 372 del 12/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato la natura perentoria del termine per il versamento dell’onere una tantum ai fini del perfezionamento dell’opzione per estendere la durata del regime dei c.d. vecchi impatriati, prevista dall’art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019.
La proroga riguarda il beneficio per un ulteriore quinquennio in presenza di requisiti legati alla presenza di un figlio minorenne o alla proprietà di un’unità immobiliare residenziale, concessa, in base al provv. Agenzia delle Entrate 3 marzo 2021 n. 60353, ai soggetti:
-Che siano stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, siano cittadini di Stati membri dell’Ue (ovvero i cittadini inglesi, in base a quanto chiarito dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 172/2022);
-Che abbiano trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019;
-Che siano beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, delle agevolazioni per gli impatriati.
L’opzione ex art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019 è esercitata mediante versamento dell’onere del 10% o del 5% (a seconda delle condizioni) dei redditi “rilevanti” di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia re relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione; nel caso di lavoratori subordinati, è altresì prevista la presentazione al datore di lavoro di un’apposita richiesta scritta.


Entrambi gli adempimenti devono essere effettuati, a regime, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione; i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, erano tenuti a effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.


Nel caso di specie, delle persone fisiche che, rientrate in Italia prima del 2020, hanno fruito del regime speciale dei c.d. vecchi impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 fino al 31 dicembre 2020, non hano però effettuato il versamento in parola entro il termine transitorio del 30 agosto 2021.
In entrambi i casi la questione attiene dunque la possibilità di accedere all’opzione per l’estensione temporale del beneficio effettuando il versamento tardivo dell’imposta sostitutiva.
L’Agenzia evidenzia come, stando alle richiamate disposizioni, l’opzione per la proroga del regime speciale è esercitata mediante versamento dell’imposta di ingresso nei termini previsti.


Ciò premesso, con le risposte nn. 371 e 372, l’Agenzia ritiene che tale mancato adempimento precluda l’applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.


In altre parole, ad avviso dell’Agenzia, i soggetti che, avendo fruito del regime fino al 31 dicembre 2020, non hanno provveduto ad effettuare il versamento dovuto entro il termine del 30 agosto 2021 non possono accedere all’estensione temporale del regime per l’ulteriore quinquennio.

Taglio accise carburante: entro il 09/08/2022 la comunicazione delle giacenze dei prodotti energetici

Con avviso dell’11 luglio 2022 l’Agenzia delle Dogane ha reso indicazioni sulla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022.
Il D.M. 24 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022, ha rideterminato le aliquote di accisa da applicare su taluni prodotti energetici usati come carburanti, senza soluzione di continuità e nelle misure fissate nei precedenti interventi temporanei.
Con la circolare n. 27/D dell’11 luglio 2022 l’Agenzia delle Dogane ha richiamato le singole aliquote d’imposta in vigore dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 e ha evidenziato le prossime scadenze previste per gli esercenti che dovranno trasmettere all’Ufficio delle dogane territorialmente competente mediante PEC o per via telematica, entro il 9 agosto 2022, le giacenze dei medesimi prodotti rilevate alla fine della giornata del 2 agosto 2022.

Irap non dovuta per il professionista che svolge attività diversa da quella della società di cui è socio

Non è dovuta l’Irap a carico del professionista (nel caso di specie medico) sulle attività diverse da quelle dello studio o della società di cui è socio. Non può avvalersi di una struttura che svolge un lavoro diverso, nel caso di specie diagnostico mentre il medico era specializzato in medicina del lavoro.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con ordinanza 21357 del 6 luglio 2022, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che aveva chiesto il pagamento dell’Irap a un medico legale socio e amministratore di un poliambulatorio.


Confermata dunque la pronuncia della Ctr che aveva accolto l’appello del contribuente. Secondo i giudici di appello, infatti, l’attività della società (di cui il contribuente era socio al 33% nonché legale rappresentante) e quella del contribuente erano differenti in quanto mentre il contribuente svolge attività di medico del lavoro e in tale sua qualità si reca nei luoghi di lavoro ad effettuare le visite senza usufruire
delle strutture del suddetto Centro mentre il Centro svolge attività di prevenzione, informazione, formazione degli addetti responsabili delle singole aziende e, in quanto poliambulatorio autorizzato, esami di laboratorio e diagnostica, cosicché appare corretto l’assunto che la corresponsione di compensi da parte della società al contribuente depone per l’assenza di autonoma organizzazione.


A sostegno della decisione la Cassazione ricordato che in tema di Irap, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (cfr. da ultimo Cass. 9071/2021 e 28329/2021).


Nel caso di specie era emerso che l’attività svolta dal medico era diversa da quella svolta dal centro diagnostico per cui appare corretto l’assunto che la corresponsione di compensi da parte della società al contribuente depone per l’assenza di autonoma organizzazione giacché, se il contribuente si avvalesse delle strutture della società per l’esercizio della professione medica, dovrebbe egli corrispondere somme e non riceverle in pagamento.


Infine la disponibilità di uno studio professionale per lo svolgimento dell’attività non costituiva indice di una autonoma organizzazione perché tale studio è riferibile a un soggetto terzo e da quest’ultimo organizzato: di conseguenza il contribuente non era, sotto qualsiasi forma, il responsabile di una organizzazione essendo invece inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità.

Agenzia delle Entrate Riscossione – ampliato il servizio assistenza in videochiamata

L’Agenzia delle Entrate- Riscossione ha pubblicato un comunicato stampa in data 8 luglio 2022 con cui ha reso noto di ampliare il servizio di assistenza in videochiamata.


Dopo la fase sperimentale avviata lo scorso autunno in alcune città, il servizio “sportello online” è ora disponibile per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo in tutte le province delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’ Aosta e Veneto, a cui si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano e gli ambiti provinciali di Roma, Milano e Brescia.


In tal modo, ovviamente, si amplia la platea degli utenti che, senza la necessità di andare allo sportello, possono ricevere assistenza “a distanza” e dialogare in tempo reale, tramite il pc, smartphone e tablet, con un addetto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per effettuare operazioni e ricevere informazioni specifiche su cartelle, rateizzazioni, sospensioni e rimborsi.


Lo “sportello online” in videochiamata, che nei prossimi mesi sarà esteso a tutte le regioni, rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi a distanza che possano rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i contribuenti.


Lo “sportello online” in videochiamata consente di relazionarsi con Agenzia delle entrate-Riscossione in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico, come ad esempio informazioni, assistenza per richieste di rateizzazioni, di sospensione o di rimborso.


La piattaforma tramite cui avviene il collegamento semplifica le procedure di riconoscimento del contribuente e permette lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente. Per agevolare l’interazione sono stati predisposti dei moduli in formato PDF editabile che possono essere utilizzati nel corso dell’appuntamento.