Dal 11 luglio 2022 è possibile inviare l’autodichiarazione necessaria per il credito d’imposta locazioni per imprese turistiche e gestori di piscine (codice Ateco 93 11 20). Il termine ultimo per la trasmissione è il 28 febbraio 2023. Per le imprese che hanno attivato una partita Iva per proseguire l’attività del “decuius” o effettuato una trasformazione aziendale o che intendono comunicare la cessione del credito al locatore, la trasmissione parte dal 15 settembre 2022, sempre con scadenza al 28 febbraio 2023. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal contribuente o da un intermediario incaricato.
Ago, 2022
Taglio accise carburante: entro il 09/08/2022 la comunicazione delle giacenze dei prodotti energetici
Con avviso dell’11 luglio 2022 l’Agenzia delle Dogane ha reso indicazioni sulla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022.
Il D.M. 24 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022, ha rideterminato le aliquote di accisa da applicare su taluni prodotti energetici usati come carburanti, senza soluzione di continuità e nelle misure fissate nei precedenti interventi temporanei.
Con la circolare n. 27/D dell’11 luglio 2022 l’Agenzia delle Dogane ha richiamato le singole aliquote d’imposta in vigore dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 e ha evidenziato le prossime scadenze previste per gli esercenti che dovranno trasmettere all’Ufficio delle dogane territorialmente competente mediante PEC o per via telematica, entro il 9 agosto 2022, le giacenze dei medesimi prodotti
rilevate alla fine della giornata del 2 agosto 2022.
Ago, 2022
Niente esterometro per l’attività istituzionale delle PA
Con la Risposta a interpello n. 379 del 14/07/2022, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in tema di esterometro, dopo l’emanazione della CM 26/E/2022.
Il decreto Semplificazioni (art. 12, D.L. n. 73/2022) ha sostituito l’art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, il quale dispone che i soggetti passivi Iva (di cui al co. 3) trasmettono telematicamente all’Agenzia Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore a €. 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente in formato Xml, utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.
Con riferimento alle medesime operazioni, la trasmissione dei dati avrà un termine “mobile”, non più “fisso”; in particolare, per i dati relativi:
– Alle operazioni attive (svolte nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia): è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
-Alle operazioni passive (ricevute da soggetti non stabiliti in Italia): è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
In merito all’ambito applicativo della trasmissione “esterometro”, l‘obbligo:
-Sussiste per i soli “soggetti passivi” residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
-Ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando “non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia”.
Con la CM 26/2022 è stato chiarito come tra i soggetti passivi tenuti all’adempimento possa rientrare, dal 1° luglio 2022, anche chi prima ne era escluso – tipicamente coloro che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 (c.d. ” forfetari”) o che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991.
In riferimento agli enti non commerciali, l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente. Quindi le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro – comunque possibile su base volontaria – in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”).
Anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione. Infatti, gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall’altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.
Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica), ma il mancato/tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate costituisce violazione dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015.
Per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022, la PA potrà quindi continuare ad integrare le fatture ricevute da soggetti esteri (analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio che siano), liquidando la relativa imposta come fatto sinora, con modello F24 EP utilizzando il codice tributo 622E. Pertanto non è soggetta a emissione di e-fattura integrate.
Ago, 2022
Monitoraggio fiscale dei trasferimenti da e per l’estero di denaro – la nuova soglia
Il DL Semplificazioni (DL 73/2022) interviene sulla disciplina dettata dal D.L. n. 167/1990, in materia di monitoraggio fiscale dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, valori e titoli. Il primo comma dell’art. 1 viene, difatti, novellato prevendendo due variazioni sostanziali:
–Da un lato, una riduzione dell’importo a partire dal quale le operazioni poste in essere a favore o per conto dei soggetti individuati dalla norma devono essere segnalate, che scende a 5.000 euro;
–Dall’altro, l’eliminazione del riferimento alle operazioni artefattamente frazionate.
La prima novità incide, dunque, sulla soglia di allerta, raggiunta la quale scatta per l’intermediario l’obbligo di segnalare l’operazione.
La platea dei destinatari di tale adempimento è piuttosto ampia. Sono, infatti, obbligati alla segnalazione gli intermediari bancari e finanziari, così come individuati nell’art. 3, commi 2 e 3, lettere a) e d), insieme agli altri operatori non finanziari, di cui all’ art. 3, comma 5, lettera i), D.Lgs. n. 231/2007. La segnalazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate e deve contenere i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a 5.000 euro.
Sarà necessario comunicare i dati di cui all’art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, e quindi come dati numerici la data, l’importo e la causale dell’operazione, i mezzi di pagamento utilizzati, cui dovranno essere aggiunte le informazioni acquisite al momento della adeguata verifica: la tipologia di rapporto istaurato e i dati del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore delle operazioni poste in essere.
I dati raccolti andranno comunicati utilizzando l’infrastruttura SID, il sistema di interscambio flussi dati. L’Agenzia delle Entrate, in fase di controllo, potrà utilizzarli anche raffrontandoli con i dati indicati nel quadro RW dai soggetti monitorati. La sanzione in caso di inadempimento è fissata dall’art. 5 del D.L. n. 167/1990. In caso di mancata segnalazione, infatti, agli intermediari verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata.
La seconda novità introdotta dal decreto Semplificazioni ha ad oggetto lo stralcio del riferimento alle operazioni simulatamente frazionate.
L’art. 1 del D.L. n. 167/1990, prima della novella, rubricava “[…] operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro (rectius 5.000 euro), indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata”.
Da segnalare, infine, che l’ultimo comma dell’art. 16 del decreto Semplificazioni 2022 prevede l’estensione dell’obbligo di monitoraggio e segnalazione anche alle operazioni poste in essere nell’anno 2021.
Dunque, la previsione avrà effetto retroattivo e potranno finire del mirino dell’Amministrazione finanziaria tutte quelle operazioni sotto la soglia di 15.000 euro, ma superiori a 5.000, che i soggetti destinatari della norma hanno posto in essere nella convinzione di non essere monitorati.
Sarebbe interessante conoscere la numerosità delle operazioni comprese tra il vecchio e il nuovo limite di legge, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 20 giugno 2022, per confrontarle con quelle effettuate dopo l’entrata in vigore della nuova soglia.
Ago, 2022
Riversamento bonus R&S: apertura canale telematico
Il 14/07/2022 l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico che consentirà di presentare online la richiesta di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati in compensazione.
Nella stessa data è stato aggiornato il software di compilazione e quello di controllo necessari per presentare online la richiesta di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati in compensazione.
Attraverso la richiesta:
–Da presentare entro il 30/09/2022
–Crediti maturati nei periodi di imposta a partire dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in
corso al 31 dicembre 2019;
–Utilizzati indebitamente in compensazione al 22/10/2021;
–Potranno essere restituiti senza applicazione di interessi e sanzioni.
La procedura di riversamento spontaneo, attraverso cui trasmettere le istanze, è disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia, al percorso Home – Strumenti – Software di compilazione.
I file contenenti le istanze da trasmettere devono essere successivamente predisposti con le applicazioni “Entratel” e “File Internet” presenti all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” mediante le funzionalità, rispettivamente, “Documenti – Autentica singolo file” e “Documenti – Prepara file”.
Nel caso di invio di istanze predisposte mediante software di mercato, i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate: i file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite.
Ago, 2022
Pronta la guida agli sconti della dichiarazione. In una raccolta aggiornata tutte le agevolazioni per i cittadini
Comunicato stampa del 18 luglio 2022
Pronta la guida agli sconti della dichiarazione. In una raccolta aggiornata tutte le agevolazioni per i cittadini Online la guida agli sconti fiscali – pdf da utilizzare nella dichiarazione 730 o Redditi 2022. La pubblicazione illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e ricorda quali sono i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato. Trattandosi della raccolta completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri
detraibili, deducibili e crediti di imposta, per una più agevole consultazione i contenuti sono stati suddivisi per aree tematiche autonome.
La guida completa – Il documento è aggiornato con le recenti novità: dalle regole sulle detrazioni delle spese sostenute per l’esecuzione di tamponi e test per il Sars-Cov-2 al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.
Spazio anche alle misure per i più giovani, con le istruzioni sulle agevolazioni previste per gli under 36 che acquistano la prima casa e sulle spese detraibili per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica e a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il tavolo tecnico Entrate-Caf – La raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei Caf, e si propone di essere, in un’ottica di reciproca collaborazione e trasparenza, uno strumento condiviso utile per gli operatori dei Centri di assistenza fiscale, per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e per gli stessi uffici
dell’Amministrazione finanziaria.
Ago, 2022
Conversione DL Aiuti – compensazione crediti maturati verso le AA.PP.
Intervenendo sul co. 1 dell’art. 28-quater del DPR 602/1973, viene disposto quanto segue:
1. Anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti), i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle AA.PP. possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
2. Le disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30/09/2013 e, in ogni caso, entro il 31/12 del 2° anno antecedente a quello di richiesta della compensazione;
3. Ai fini della compensazione, le certificazioni delle PP.AA. attestanti che il credito sia certo, liquido ed esigibile (previste dall’art. 9, co. 3-bis e co. 3-ter, lett. b), D.L. 185/2008), emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Ago, 2022
Dal CNDCEC – Sostenibilità, documento sulle opportunità per pmi e professionisti
“Informazioni sulla sostenibilità per le piccole imprese, le opportunità per i professionisti” è il titolo di un documento dell’ International Federation of Accountants (IFAC), tradotto dal Consiglio nazionale dei commercialisti. L’IFAC, organismo di cui il Consiglio nazionale fa parte, ritiene che le informazioni sulla sostenibilità siano già diventate cruciali per piccole e medie imprese e piccoli e medi studi. La pubblicazione illustra alcuni dei vantaggi di cui le PMI potrebbero beneficiare utilizzando le informazioni sulla sostenibilità e evidenzia la gamma di servizi che i professionisti possono fornire, inclusi incarichi di consulenza, di reporting, incarichi per lo svolgimento di procedure concordate (Agreed-Upon Procedures -AUP) e incarichi di assurance. Indica inoltre in che modo i piccoli e medi studi professionali possono creare competenze, conoscenze e adottare le prime misure. Il documento esamina anche
l’impatto che un approccio sostenibile può avere sulla vita delle aziende a partire dalla pianificazione strategica, per arrivare a considerare i riflessi sul risk management e sul “pensiero integrato”, gli aspetti legati all’informativa e alla comunicazione esterna, nonché il rapporto tra l’impresa e il professionista.
Secondo il presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, quello della sostenibilità “è un tema strategico, di cui i commercialisti intendono essere protagonisti nei prossimi anni”.
Proprio a sostenibilità e economia circolare è dedicato un convegno nazionale della categoria, in programma a Bologna il 14 e 15 ottobre. La delega alla materia in seno al Consiglio nazionale è stata affidata al neoconsigliere nazionale ed ex ministro dell’ambiente, Gian Luca Galletti.
L’orientamento verso la sostenibilità, che ha da subito trovato grande riscontro nelle multinazionali e nelle imprese di grandi dimensioni, secondo de Nuccio “deve essere attenzionato anche dalle piccole e medie imprese che, sebbene singolarmente prese non hanno un grande impatto in questo ambito, costituiscono l’ossatura del tessuto economico nazionale ed europeo e, per questo, possono
incidere fortemente con il loro comportamento sulla qualità della vita delle comunità di riferimento. Seppur, quindi, il tema è stato introdotto in Italia con l’implementazione della Direttiva Non Finanziaria (NRFD) con d.lgs n.254 del 30 dicembre 2016, che ha come riferimento le grandi imprese, notevoli sono gli sviluppi applicativi attesi, sia per la pubblicazione della “nuova” Direttiva sul Corporate
Sustainability Reporting Directive (CSRD) che dovrebbe ampliare il perimetro di adozione, sia per la naturale evoluzione della disciplina, che sta seguendo un trend di espansione cha appare irreversibile. In questo contesto – prosegue – la professione contabile può essere un punto di riferimento per la diffusione di best practices che risultano maggiormente adatte a comunicare l’attitudine delle
organizzazioni aziendali a creare valore per le comunità di riferimento nel breve e nel medio-lungo periodo. Il percorso della creazione di specifiche competenze sulla materia è una sfida importante per i commercialisti interessati a dotarsi di una specifica professionalità sul mercato, a cui spetta anche il compito di indicare alle aziende i vantaggi competitivi derivanti da un atteggiamento responsabile
verso la società e l’ambiente”.
Lug, 2022
CNDCEC – razionalizzazione del calendario fiscale
Si è tenuta a Roma presso la sala Andreatta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la riunione di insediamento del Tavolo tecnico tra MEF, Agenzia delle Entrate e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il Capo di Gabinetto del MEF, Giuseppe Chiné, il Direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, il
Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il Vicedirettore, Paolo Savini, e, in rappresentanza del Consiglio Nazionale, il Presidente, Elbano de Nuccio, il Consigliere delegato alla Fiscalità, Salvatore Regalbuto, e il Coordinatore dell’area Fiscalità della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Pasquale Saggese.
“La riunione – sottolinea de Nuccio – si è svolta in un clima di ampia collaborazione e di fattiva condivisione. In apertura dei lavori il capo di Gabinetto Chiné ha sottolineato l’importanza di un dialogo e di un confronto costante con i Commercialisti sui temi di interesse comune. È emersa, sin da subito, la disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria e dell’Agenzia delle Entrate a valutare
costruttivamente le proposte avanzate dal Consiglio Nazionale”.
I temi principali posti all’attenzione riguardano la razionalizzazione del calendario fiscale, la semplificazione degli adempimenti e le riforme del sistema fiscale e della giustizia tributaria. È stata proposta la sospensione dei termini nei mesi di giugno e luglio conseguenti alla notifica di avvisi bonari, richieste documentali e lettere per la compliance. I commercialisti hanno chiesto, in
sostanza, una sorta di “moratoria” estiva che garantirebbe ai contribuenti e ai professionisti che li assistono di concentrare le attenzioni nell’effettuazione degli adempimenti autodichiarativi su cui si fonda il sistema tributario.
La categoria ha inoltre ribadito le proposte emendative al Decreto Semplificazioni, tra cui quella relativa all’esonero dalla conservazione sostitutiva dei registri e libri contabili.
In merito alla riforma della giustizia tributaria, de Nuccio, nel confermare l’assoluta condivisione dell’obiettivo di fondo costituito dall’istituzione di una magistratura professionale e specializzata, con giudici a tempo pieno, ha ribadito l’importanza del coinvolgimento dei commercialisti, quali attori protagonisti, all’interno dell’ordinamento giudiziario tributario.
Quanto alla legge delega di riforma fiscale, il presidente dei commercialisti ha chiesto una diretta partecipazione dei rappresentanti dei commercialisti nell’attuazione della delega. “Essendo coloro che primariamente sono chiamati ad applicare le norme tributarie in via di introduzione – ha affermato – è necessario, infatti, che già in sede di loro predisposizione i commercialisti possano offrire il contributo
di competenza ed esperienza per una migliore e più efficiente scrittura delle nuove regole”.
È stata infine ribadita la centralità del ruolo del commercialista quale presidio di legalità, evidenziando come l’intervento dei professionisti, quali soggetti certificatori, sia indispensabile per garantire che le misure di sostegno all’economia, quali bonus edilizi e altre agevolazioni, raggiungano gli obiettivi prefissati, scoraggiando comportamenti illeciti
Lug, 2022
No al Superbonus acquisti con rogito post 30/06/2022
Con la risposta 384 del 20/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile fruire del Superbonus “acquisti” del 110% l’acquirente di un immobile residenziale.
-In possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del sisma bonus acquisti;
-Se sottoscrive il contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare del 24 maggio 2021, entro il 30 novembre 2022 versando un secondo acconto il 30 giugno 2022.
L’istante, il 24 maggio 2021, al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, ha versato la caparra, mentre il pagamento del saldo era previsto per il 30 giugno 2022, in concomitanza con la stipula del rogito, anche con parziale “sconto in fattura”.
Successivamente, l’impresa venditrice ha però comunicato al contribuente che a causa dei rallentamenti nell’esecuzione dei lavori dovuti all’emergenza pandemica, il termine ultimo di consegna dell’immobile slittava dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022.
L’istante chiede se, nonostante il rinvio della consegna dell’immobile da parte della ditta, possa beneficiare del Superbonus. Chiede inoltre se nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in base al contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita possa usufruire del sisma bonus acquisti nella misura del 110% e optare per lo sconto in fattura.
A differenza di quanto affermato dal contribuente lo slittamento del rogito a novembre 2022 preclude l’applicazione della detrazione maggiorata perché la data sconfina i termini applicativi della misura agevolativa.
L’Agenzia delle entrate evidenzia, infatti, che, da quanto emerge dalla normativa e dalla prassi che disciplinano la materia, affinché gli acquirenti degli immobili residenziali agevolati possano usufruire della super sconto d’imposta, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022 (circolare n. 30/2020). Le proroghe concesse dalla legge di bilancio 2022 per alcuni casi specifici di applicazione del Superbonus lascia fuori, infatti, il sisma bonus acquisti che, pertanto, attualmente spetta per le compravendite concluse entro il 30 giugno 2022.
Di conseguenza, la sottoscrizione del contratto definitivo di acquisto dopo tale data fa perdere la l’opportunità di applicare la detrazione maggiorata. Il contribuente potrà invece applicare il sisma bonus acquisti secondo le aliquote previste, ossia 75% o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto grazie agli interventi effettuati, corrispondenti, rispettivamente, al passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, visto che tale l’agevolazione è vigente fino al 31 dicembre 2024, e il contribuente potrà anche esercitare l’opzione per il sconto in fattura.