Commercialisti, il Consiglio nazionale torna nel Gruppo di studio per il Bilancio Sociale

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti rientra nella compagine associativa di GBS (Gruppo di studio per il Bilancio Sociale) dopo quattro anni di assenza. L’assemblea dei soci, infatti, ha approvato all’unanimità la nuova governance di cui fanno parte per il triennio 2022-2025 il presidente dei commercialisti italiani, Elbano de Nuccio, come membro del Comitato scientifico ed il consigliere
nazionale dei commercialisti delegato allo Sviluppo sostenibile, Gian Luca Galletti, come componente del Consiglio direttivo con delega a Ordini professionali e imprese.


Il Gruppo di studio per il Bilancio Sociale, costituitosi ufficialmente nel 2001, è un’associazione scientifica di carattere nazionale che può contare su oltre cento soci tra fondatori, sostenitori (tra cui il CNDCEC), università ed enti di ricerca, la cui missione principale è lo sviluppo e la promozione della ricerca sulla rendicontazione sociale, sugli strumenti e le prassi tramite i quali viene realizzata, sulle
tematiche inerenti ai processi di gestione responsabile delle imprese per favorire la diffusione della responsabilità sociale nelle organizzazioni profit, non profit e pubbliche.


“In qualità di socio sostenitore – afferma il presidente de Nuccio – il Consiglio nazionale dei commercialisti intende valorizzare l’attività tecnico-scientifica curata dall’associazione. Quello della sostenibilità, infatti, è un tema strategico sul quale il CNDCEC ha deciso di porre una attenzione particolare. In questo ambito, l’apporto della nostra professione è fondamentale e, anche attraverso questa specifica collaborazione, è possibile raggiungere l’obiettivo di contribuire efficacemente allo sviluppo e alla promozione della rendicontazione sociale”.


“La professione contabile può essere un punto di riferimento per la diffusione di best practices che risultano maggiormente adatte a comunicare l’attitudine delle organizzazioni aziendali a creare valore per le comunità di riferimento nel breve, medio e lungo periodo – conclude de Nuccio –. Il percorso della creazione di specifiche competenze sulla materia è una sfida importante per i commercialisti interessati a dotarsi di una specifica professionalità sul mercato. A loro spetta anche il compito di indicare alle aziende i vantaggi competitivi derivanti da un atteggiamento responsabile verso la società e l’ambiente”.


Consiglio Direttivo: Andrea Venturelli (Presidente), Luisa Pulejo (Vicepresidente), Gabriele Badalotti (Tesoriere), Gianluca Galletti (CNDCEC) – Delega Ordini professionali e imprese, Paolo Esposito – Delega Università e PA, Cristiana Rogate, Gaia Campione Taddei.
Comitato Scientifico: Lara Tarquinio (Presidente), Mario Viviani (Vicepresidente), Carlo Vermiglio (Vicepresidente), Federica Balluchi, Antonio Chiesi, Ericka Costa, Mara Del Baldo, Elbano de Nuccio (CNDCEC), Rossella Leopizzi, Carlo Luison, Chiara Mio, Paolo Palombelli, Paolo Ricci, Elisa Rotta, Gianfranco Rusconi, Lorenzo Sacconi.
Comitato di garanzia: Claudio Badalotti, Franco Vermiglio, Alberto Martinelli, Chiara Mio, Paolo Ricci.

Ampliato l’ambito di applicazione della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle PA

L’art. 20-ter del DL 50/2022 post conversione ha ampliato l’ambito di applicazione della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, portando a regime quanto previsto dall’art. 12 comma 7-bis del DL 145/2013.


Il comma 1 lett. a) dell’art. 20-ter del DL 50/2022, modificando l’art. 28-quater del DPR 602/73, ha infatti stabilito che le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni anche relativi alle prestazioni professionali, e non solo relativi a somministrazioni, forniture ed appalti.
Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001:


-Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
-Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
-Istituzioni universitarie;
-Istituti autonomi case popolari;
-Camere di commercio e loro associazioni;
-Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
-Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
-Agenzie fiscali e Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
-CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).


L’estensione dell’ambito di applicazione della compensazione dei crediti maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come stabilito dal comma 1 lett. b) dell’art. 20-ter del DL 50/2022, vale anche per le somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.


Conseguentemente all’estensione della possibilità di compensazione dei crediti maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base della disciplina a regime dell’art. 28-quater del DPR 602/73, il descritto art. 12 comma 7-bis del DL 145/2013 è stato abrogato dall’art. 20-ter comma 2 del DL 50/2022.
Si sottolinea che, per instaurare la procedura di compensazione, i suddetti crediti devono essere oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore, di cui all’art. 9 del DL 185/2008, che avviene tramite l’apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.


L’operatività della disciplina a regime di cui all’art. 28-quater del DPR 602/73 è subordinata all’emanazione di appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Il documento con le proposte di modifica ANC

L’Associazione Nazionale Commercialisti ha elaborato un documento con proposte di modifica allo “Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”.
Di seguito il documento ANC.
ANC_Proposte modifica Dlgs 12.01.2019 n. 14

DECRETO AIUTI – PROFESSIONISTI E AUTONOMI A RISCHIO DI RIMANERE FUORI DAL BONUS

COMUNICATO STAMPA ANC
DECRETO AIUTI – PROFESSIONISTI E AUTONOMI A RISCHIO DI RIMANERE FUORI DAL BONUS

Roma, 18 luglio 2022
Ancora una volta lavoratori autonomi e professionisti si trovano, in occasione del varo di misure di sostegno emergenziali, ad essere penalizzati rispetto alla restante platea dei beneficiari.
Le risorse messe per loro a disposizione dal Dl 50/2022 “Aiuti”, potrebbero infatti non essere sufficienti a coprire le richieste e si profila all’orizzonte la fissazione di un click day per i potenziali aventi diritto e, inoltre, è incredibile che non siano stati ancora emanati i decreti attuativi per l’accesso al beneficio.
“Tralasciando le considerazioni su una misura che poco risolve rispetto alle problematiche che affliggono la nostra professione” interviene sul tema il Presidente ANC Marco Cuchel “dobbiamo assistere nuovamente ad una ingiustificata discriminazione e penalizzazione rispetto ai pensionati, i quali si sono visti accreditare direttamente i 200 euro e ai lavoratori dipendenti, ai quali basta una semplice autodichiarazione. Noi, non solo non abbiamo la certezza di poter accedere ad un beneficio che ci spetta, ma dobbiamo essere anche sottoposti alla forca caudina del click day, che, oltre a togliere tempo a tutte le incombenze telematiche del periodo, ci costringe ad una corsa che lede la dignità di una professione
“Ci auguriamo” conclude Cuchel “che vengano apportati i correttivi necessari a non lasciare fuori nessuno degli aventi diritto e che le modalità di accesso al beneficio, che attendiamo sapere dal Ministero competente, siano stabilite nel civile rispetto di tutti i contribuenti”

CS 15.07.2022 | NUOVA CRISI D’IMPRESA AL VIA OGGI – NECESSARIO RIVEDERE LE SOGLIE DI SEGNALAZIONE

COMUNICATO STAMPA ANC
NUOVA CRISI D’IMPRESA AL VIA OGGI – NECESSARIO RIVEDERE LE SOGLIE DI SEGNALAZIONE


Roma, 15 luglio 2022


È entrata in vigore oggi un’altra parte importante del Codice della crisi, così come modificato dal recente intervento legislativo dello scorso giugno. A fronte dell’indubbio beneficio che la messa in campo di tutti gli strumenti che il codice offre per riportare l’azienda a parametri “fisiologici”, prima che la stessa sviluppi una patologia irreversibile, occorre sottolineare che sarebbe necessario rivedere alcuni indicatori.


“È stato fissato il limite unico di 5.000 euro, al di sopra del quale, in caso di debiti verso i cosiddetti creditori pubblici qualificati (AdE, Inps, Inail) scatta una lettera di invito alla regolarizzazione e i problemi in questo caso sono due” dichiara il presidente ANC Marco Cuchel “Il primo è che la norma prevede, all’art. 14, l’interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati come la Centrale Rischi della Banca d’Italia, mettendo a rischio la reputazione dell’impresa, la quale, ancor prima di mettere in campo le misure necessarie, si potrebbe trovare con un marchio che inevitabilmente andrebbe ad interferire con quei processi di riallineamento che implicano anche l’ottenimento di eventuali impieghi bancari, cosa che può affossare definitivamente un’azienda che sarebbe potuta agevolmente rientrare nei parametri di continuità aziendale. Il secondo problema” prosegue Cuchel “è che questo limite è decisamente troppo basso e dovrebbe essere modulato in ragione della dimensione dell’azienda e del volume d’affari. È impensabile che un soggetto economico dal fatturato, poniamo, di due milioni di euro l’anno, si ritrovi la segnalazione per essere rimasto indietro di un pagamento Iva di 5.000 euro. Non vorremmo che queste lettere di segnalazione, anziché essere funzionali alla salute dell’impresa, costituissero uno sbrigativo
mezzo di riscossione sostenuto da una buona dose di pressione psicologica”.


“L’Associazione Nazionale Commercialisti” conclude Cuchel “ha sempre sostenuto e promosso, anche attraverso importanti iniziative divulgative, il Codice della crisi, che ritiene essere un importante tassello nel rilancio dell’economia del Paese, ma proprio perché abbiamo il polso della situazione e crediamo fortemente in questo strumento, riteniamo che sia necessario apportare urgentemente, da parte del Legislatore, tutte quelle modifiche che possano contribuire a raggiungere l’obiettivo che la norma si pone: accompagnare le aziende affinché le criticità non diventino crisi”.
ANC Comunicazione

Tregua estiva notifiche Inps

Dal 25 luglio e fino al prossimo 31 agosto l’Inps sospenderà le note di rettifica, le diffide di adempimento e le elaborazioni delle richieste verso il sistema “DurcOnLine” per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).
Nello stesso periodo sarà inetrrotta anche la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione. A comunicarlo il Consiglio Nazionale dell’Ordine in una lettera inviata oggi ai Presidenti provinciali per annunciare che l’Istituto di previdenza ha accolto la richiesta di rendere attiva una tregua estiva delle notifiche e delle diffide in materia previdenziale emesse dall’Istituto.
“Una decisione apprezzabile – si legge nella lettera – che si aggiunge a quella, già comunicata, in materia fiscale e che rappresenta una sostanziale pausa per l’operatività degli studi dei Consulenti del Lavoro in un periodo generalmente coincidente con la chiusura per le ferie estive”.

Noleggio di ponteggi con IVA ordinaria

Con la risposta a interpello n. 373 del 12/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono assoggettate a IVA con l’aliquota ordinaria le prestazioni che consistono nella semplice messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi e, in generale, ogni altra attrezzatura (es. gru), senza che sia direttamente svolta alcuna attività edile nel cantiere.
Nel caso di specie, la società istante opera nel settore edilizio, sia effettuando lavori di costruzione e decorazione con l’utilizzo dei propri ponteggi, sia limitandosi a mettere a disposizione, montare e smontare in cantiere i ponteggi stessi.
Al riguardo, è ricordato che il meccanismo dell’inversione contabile, previsto con riguardo alle prestazioni edili ex art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72, non incide sulla determinazione dell’aliquota IVA e ricade sull’appaltatore la responsabilità per la corretta individuazione della medesima ( risposta a interpello n. 576/2020).
Inoltre, come già indicato nella circ. n. 71/2000, se nell’ambito di un contratto di appalto è applicabile l’aliquota agevolata, quest’ultima si estende alle relative prestazioni di subappalto (salvo i casi di manutenzione, in cui l’aliquota ridotta si applica solo per le prestazioni rese nei confronti del consumatore finale).
Chiarito ciò, laddove, come nella specie, si tratti della messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi riconducibile al mero noleggio, né funzionale né collegato all’esecuzione diretta di un’altra attività edile in cantiere, l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’aliquota del 22%, indipendentemente dalla tipologia di intervento e di immobile, senza possibilità di reverse charge.

Bonus edili Criticità sullo sconto in fattura


Nella circolare n. 19 l’Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un
gruppo bancario e imprese di assicurazione

Beni in transito – non imponibilità IVA solo se rese nei confronti del titolare del regime di transito

Con la risposta a interpello n. 370 dell’11/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
-Il nuovo art. 9 ultimo comma del DPR 633/72 introdotto dall’art. 5-septies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), a decorrere dal 1° gennaio 2022;
-Le prestazioni di trasporto relative ai beni in transito beneficiano della non imponibilità IVA solo se rese nei confronti del titolare del regime di transito.