A partire alle ore 12 del 13 ottobre ottobre potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa “Imprese dell’economia sociale” che il Ministero dello sviluppo economico ha deciso di riformare con l’obiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, nonché dalle società cooperative con
qualifica di onlus.
“Oltre a favorire la competitività e lo sviluppo industriale del Paese, tra i compiti del Mise c’è anche quello di promuovere e rafforzare attività imprenditoriali che puntano a raggiungere obiettivi di particolare interesse pubblico e sociale su tutto il territorio nazionale”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti.
Con l’incentivo verranno agevolati gli interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio: dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili, nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale. Sono inoltre ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze.
La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero, l’ABI e CDP, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.
Ago, 2022
Conversione DL Aiuti – più tempo per utilizzare il credito d’imposta per le società benefit
Nell’iter di conversione del DL Aiuti è stata modificata la disciplina del credito di imposta per le società benefit, estendendo il periodo di utilizzo del bonus.
Viene infatti eliminato il riferimento all’anno 2021 e si consente di utilizzare le somme in conto residui riferite allo stanziamento previsto per l’agevolazione, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dalle imprese beneficiare a partire dalla pubblicazione del provvedimento di concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico.
In base al comma 2 dell’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, oggetto di modifica con l’art. 52-bis, inserito in sede di conversione del decreto Aiuti, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni, per l’anno 2021.
Con l’art. 52-bis si estende il periodo di utilizzo del credito di imposta, agendo su due fronti.
In primo luogo, si prevede che le somme in conto residui di cui all’art. 38-ter, c. 1, D.L. n. 34/2020 possono essere utilizzate, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.
Intervenendo poi sul comma 2 dell’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, si elimina il riferimento all’anno 2021.
Il credito d’imposta è fruibile in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito di imposta sarà istituito con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non dovrà eccedere l’importo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Ago, 2022
PNRR. MiTE: 200 milioni di euro per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento
Duecento milioni di euro per finanziare progetti volti alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente; all’estensione a nuovi utenti di reti esistenti e al loro efficientamento. A dare attuazione all’investimento 3.1 (M2C3) del PNRR il decreto firmato dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.
La misura rappresenta un importante passo verso la riduzione dei consumi connessi alla produzione di calore ed energia frigorifera per la climatizzazione degli edifici. L’investimento ha l’obiettivo di realizzare entro il 2026 nuove reti per il teleriscaldamento o ampliare quelle esistenti al fine di raggiungere un risparmio annuo di 20.000 tep di energia primaria non rinnovabile.
Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali da parte degli operatori che saranno aggiudicate entro dicembre 2022.
Per consultare il decreto: MISURA 3 – Sistemi di teleriscaldamento | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it)
Ago, 2022
Conversione DL Aiuti – Superbonus: ok alla proroga per le villette
Nell’ambito della legge n. 91/2022 di conversione del “Decreto Aiuti” (DL n. 50/2022), in G.U. 15/07/2022, ha stata confermata, per le persone fisiche:
-La proroga di tre mesi;
-Del termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti:
●sugli edifici unifamiliari;
●oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.
Nello specifico, l’art. 14, co. 1 lett. a), del DL 50/2022 – introdotto in sede di conversione – modificando il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, prevede che:
-Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (di cui all’art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020);
-Il superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (senza soluzione di continuità e, dunque, fin dal 1/07/2022) a condizione che:
●alla data del 30 settembre 2022 (anziché al 30 giugno 2022);
●siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Ago, 2022
Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale. Avviso pubblico apertura termini per la presentazione delle domande
Con Decreto Direttoriale 20 luglio 2022 è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo per la compensazione dei costi delle emissioni indirette sostenuti da alcune imprese nell’anno 2021.
Gli aiuti sono rivolti alle imprese che operano nei settori elencati nell’allegato I della comunicazione della Commissione europea (2020/C 317/04) ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica (c.d. aiuti per i
costi indiretti delle emissioni).
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.M. n. 466 del 12 novembre 2021, è stato emanato il Decreto Direttoriale del 20 luglio 2022 che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo e di valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) e
che abbiano sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
I soggetti beneficiari hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo che saranno corrisposti, su richiesta. Qualora le risorse non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti dalle domande di beneficio, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’ammontare dei predetti costi.
Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 25 luglio 2022 e fino alle ore 19:00 del giorno 8 agosto 2022, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore (https://www.acquirenteunico.it/fte), e devono essere firmate digitalmente e inviate esclusivamente, pena l’improcedibilità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fondotesi@pec.acquirenteunico.it con i relativi allegati.
Il soggetto gestore della misura di aiuto è Acquirente Unico S.p.A. e fornisce alle imprese richiedenti le informazioni sui seguenti canali:
-Pagina web dedicata al Fondo per le informazioni generali http://www.acquirenteunico.it/fte
-Recapito telefonico 320 0307466 per eventuale supporto legato esclusivamente all’invio della domanda. Il numero sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12.
Ago, 2022
Lavoro agile: modalità di comunicazione telematica dal 1° settembre 2022
Con il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 – e relativi allegati – sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come recentemente modificato dall’articolo 41-bis del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.
A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati – pubblici e privati – sarà disponibile dal 1° settembre l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
Si ricorda che tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto ministeriale.
Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato.
Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Ago, 2022
Società a ristretta base azionaria: anche i costi indeducibili rilevano per la presunzione di distribuzione degli utili occulti
Nella società di capitali a ristretta base azionaria il maggior reddito si presume distribuito fra i soci anche quando non è frutto di ricavi in nero o di costi fittizi ma soltanto di costi indeducibili. Tali spese, infatti, pure alterano il conto economico e dunque la dichiarazione Ires della società.
È quanto emerge dall’ordinanza 25322 del 25 agosto 2022 con cui la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Ribaltata la pronuncia con cui la Ctr aveva annullato l’accertamento emesso a carico del socio al 50 per cento della srl. E ciò sul rilievo che la presunzione di distribuzione del maggior reddito accertato a carico della società non opererebbe in caso di disconoscimento della variazione in diminuzione ex articolo 83 Tuir.
Quando i soci della compagine sono pochi o legati da parentela, si presume che gli utili non contabilizzati siano distribuiti fra loro perché la gestione è caratterizzata da un vincolo di solidarietà oltre che da controllo reciproco: spetta alla persona ?sica provare che i maggiori ricavi siano invece stati accantonati dalla società o reinvestiti nell’impresa.
Secondo la Cassazione (che ha accolto sul punto la tesi dell’Agenzia delle entrate) la presunzione a favore dell’amministrazione finanziaria opera anche quando risultano fittizi o comunque indeducibili i costi, che pure costituiscono un elemento rilevante per determinare il reddito d’impresa: il risultato non cambia rispetto all’ipotesi in cui sono individuati maggiori ricavi perché quando sono disconosciute le spese il reddito della società è comunque più alto di quanto dichiarato o indicato in bilancio. Il tutto anche quando il costo è stato davvero sostenuto dalla srl ma non può essere dedotto perché la somma doveva essere versata in un altro esercizio oppure in quanto non risulta inerente all’attività d’impresa o per violazione di norme ?scali come l’articolo 99 del dpr 917/86 sull’annullamento di azioni proprie. Nessun dubbio che l’indebita deduzione alteri il conto economico e che dunque il maggior reddito
generato si presuma distribuito ai soci (cfr. in senso conforme Cass. 2224/2021 e 25501/2020).
Sul punto esiste un vivace dibattito in giurisprudenza in ordine alla rilevanza dei costi indeducibili. Secondo la tesi dei contribuenti (seguita anche da alcune commissioni di merito) la contestazione di costi indeducibili non può dar luogo al recupero di utili extracontabili nei confronti del socio in quanto, a differenza dei costi inesistenti, determinano pur sempre un effettivo flusso finanziario in uscita, si da non far presumere l’esistenza di un maggior ricavo non contabilizzato e, quindi, di un utile extracontabile utilizzato per distribuire ai soci utili in nero.
Si segnala a tal proposti un’interessante pronuncia della Ctp di Reggio Emilia (la n. 173/2/19)
Ago, 2022
Imprese di autotrasporto merci: entro il 16/08/2022 la richiesta dei contributi
C’è tempo fino al 16/08/2022 per le imprese di autotrasporto di merci per accedere ai contributi messi a disposizione dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per l’acquisto di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità.
La chiusura della prima finestra è fissata alle ore 16 del 16 agosto 2022.
La domanda deve essere presentata esclusivamente all’indirizzo Pec all’indirizzo www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevatasostenibilita.
Ogni impresa può inoltrare una sola richiesta contenente tutti gli investimenti anche per più mezzi di diversa tipologia. Nel caso vengano presentate più domande verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima.
La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 13 milioni di euro.
e imprese che hanno presentato la domanda durante l’apertura dello sportello (1° luglio-16 agosto) dovranno fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
La documentazione tecnica di rendicontazione dell’investimento potrà essere trasmessa dal 1° settembre 2022 fino al 1° luglio 2023 tramite la piattaforma informatica che sarà resa nota sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e sul sito della RAM.
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente dell‘istanza. Solo successivamente a tale adempimento, entro i termini stabiliti, la domanda potrà considerarsi perfezionata.
Decorse tali date, le domande non rendicontate decadranno automaticamente.
In ogni caso l’impresa che, pur avendo presentato domanda di accesso aII’incentivo, non trasmetta, attraverso la piattaforma informatica e secondo le modalità di cui al precedente comma 2, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento prenotato in fase di istanza, non potrà presentare una nuova domanda nel
successivo periodo di incentivazione.
Qualora I’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l’impresa ha I’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall‘utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.
In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall’UMC sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del D.M. n. 461/2021 (ovvero a far data dal 22 gennaio 2022), ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione (1° luglio 2023).
In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri “zero”
Ago, 2022
UIF – segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2022
È stato pubblicato il quarto numero del 2022 della newsletter della UIF, con una breve sintesi delle attività svolte nel primo semestre 2022.
In questo periodo la UIF ha ricevuto 74.233 SOS, in aumento del 5,9% rispetto al primo semestre del 2021; la variazione è in linea con quelle rilevate nel triennio 2018-20 dopo l’eccezionale crescita dello scorso anno. Le segnalazioni analizzate nel semestre considerato sono 72.658, in aumento del 5,6%.
Nel semestre la UIF ha adottato 19 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, per un valore di 3,4 milioni di euro.
Gli scambi nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria e con gli Organi investigativi delegati alle indagini si sono mantenuti elevati; in crescita gli scambi informativi con le omologhe autorità estere.
Gli accertamenti ispettivi rivolti a banche e intermediari finanziari hanno prestato particolare attenzione alle cessioni di crediti, all’attività di prestito su pegno e al settore del fintech.
Nel periodo considerato il D.lgs. 231 del 2007 è stato modificato per rafforzare le disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni antiriciclaggio (L. 15/2022) e per disciplinare gli scambi informativi tra la UIF e i Servizi centrali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la prevenzione e il contrasto del terrorismo (L. 25/2022)
Ago, 2022
Dal 27 luglio operativo il nuovo registro delle opposizioni contro telemarketing selvaggio
A partire da mercoledì 27 luglio sarà operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni (RPO) al telemarketing selvaggio che semplifica le procedure per i cittadini che intendono tutelare la propria privacy da attività promozionali invasive e indesiderate.
In particolare viene estesa ai numeri di telefono cellulare la possibilità di iscrizione all’RPO – già prevista per il telefono fisso e l’indirizzo postale – annullando così i consensi all’utilizzo dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare periodicamente il registro e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria.
Sono le novità introdotte con i decreti attuativi della riforma approvata, su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti, dal Consiglio dei ministri dello scorso mese di gennaio, mentre il cosiddetto decreto tariffe è stato firmato lo scorso venerdì e inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Con il nuovo registro delle opposizioni si completa un percorso molto atteso dai cittadini che ha coinvolto, insieme al Mise e la Presidenza del Consiglio, il Parlamento, l’Agcom, il Garante della Privacy, gli operatori e le associazioni dei consumatori.
Si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni.
Per far conoscere le nuove modalità del registro ai cittadini e agli operatori, il Mise mette a disposizione materiali informativi che saranno successivamente affiancati da una campagna di comunicazione.
L’iscrizione nel registro sarà infatti possibile compilando un apposito modulo elettronico sul sito del RPO www.registrodelleopposizioni.it oppure telefonando al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari o inviando un apposito modulo digitale tramite mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.
Restano invece valide le iscrizioni inserite precedentemente al nuovo RPO, con la facoltà per l’utente di annullare i consensi attraverso il rinnovo dell’iscrizione.