Esercenti attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione – obbligo di comunicazione prezzi dal 24/07/2023

Con il DM 31/03/2023 – pubbl. nella GU del 22/05/2023 – il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indicato:
• le modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione;
• nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.

Obbligo di comunicazione dei prezziL’obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all’art. 51, L. 99/2009, secondo quanto previsto dal DL 5/2023 sussiste con riferimento:
apertura nuovo impianto;
impianto già esistente:
variazione prezzo: comunicazione, preventiva o almeno contestuale all’applicazione della variazione in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato;
assenza variazione prezzo: comunicazione con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata.

Tale obbligo di comunicazione sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito.

Comunicazione opzionale – Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

Termini e modalità comunicazione – L’obbligo di comunicazione decorre dal 24/07/2023.

Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all’obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell’applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all’indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it, seguendo altresì le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet.

Sono comunque possibili forme di trasmissione semplificata.

Al fine di garantire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti, i prezzi comunicati sono pubblicati su Osserva prezzi carburanti.

Caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni – Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, devono esporre con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera.

A decorrere dal 01/08/2023, gli esercenti devono esporre i prezzi medi entro le ore 10,30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30; qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, gli esercenti devono esporre i prezzi medi entro le due ore successive all’apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti devono esporre i prezzi medi entro le ore 10,30.

Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento.

Rottamazione – quater: adesione entro il 30/06/2023

Con il DL 51/2023 è stata disposta la proroga dei diversi termini caratterizzanti la Rottamazione-quater, già annunciata in via ufficiosa dal MEF.

Si ricorda che con un Comunicato Stampa n.68 del 21/04/2023, il MEF aveva reso noto che il Governo si era impegnato ad adottare un apposito provvedimento normativo contenete la proroga dal 30/04/2023 al 30/06/2023 del termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli (c.d. rottamazione – quater).

Tale provvedimento è stato adottato dal CDM del 04/05/2023 ed è stato pubblicato nella GU del 10/05/2023 (DL 51/2023).

Per effetto di tale proroga, slittano anche i seguenti termini:
• comunicazione liquidazione delle somme al contribuente (adempimento a cura dell’Agente della riscossione) dal 30/06/2023 al 30/09/2023;
pagamento di tutte le somme o della prima rata slitta dal 31/07/2023 al 31/10/2023.

Procedure per l’adesione – le novità – L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile l’apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:
• in area riservata
• in area pubblica.

Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.

Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.

Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).

Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:
• se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
• se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:
– riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata
– dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti
– se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

L’Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare – secondo la normativa vigente – all’interessato, entro il 30/06/2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.

NEW – Con il Dl 51/2023 si dispone che per la comunicazione dell’Agenzia ci sarà tempo fino al 30/09/2023.

Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

L’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
• unica soluzione, che slitta dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
• numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
– il pagamento della prima rata slitta dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
– la seconda con scadenza 30/11/2023 (conferma); pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata
(conferma) le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• sito istituzionale dell’Agenzia delle EntrateRiscossione;
• app EquiClick;
• domiciliazione sul conto corrente;
• moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
• sportelli di Agenzia delle EntrateRiscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Indennità una tantum 150 euro – istanza di riesame entro il 13/07/2023

Con il messaggio n. 1389 del 14/04/2023, l’INPS ha indicato termini e procedure operative ai fini della presentazione dell’istanza di riesame nel caso risulti “respinta” l’istanza per l’erogazione dell’indennità una tantum di €. 150 x art. 19 commi 11-14 del DL 144/2022.

L’istanza di riesame potrà essere presentata entro il 13/07/2023

L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la prestazione d’interesse e accedere alla sezione “Ricevute e provvedimenti”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, di produrre i documenti previsti per il riesame.

Nel caso di domanda “respinta”, il soggetto interessato può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 127 del 16/11/2022.

L’istanza di riesame potrà essere presentata entro 90 gg dal 14/04/2023, giorno di pubblicazione del messaggio n. 1389 del 14/04/2023, ossia entro il 13/07/2023.

Vengono poi forniti alcuni chiarimenti in merito ai requisiti di accesso all’indennità in base alla tipologia di soggetti.

Fermo restando che per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti l’indennità viene erogata dall’INPS solo in forma residuale, e cioè qualora non l’abbiano già ricevuta, ove spettante, dal datore di lavoro, l’Istituto di previdenza ricorda che per tali soggetti il requisito delle “50 giornate di lavoro svolte nel corso dell’anno 2021” si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite al settore sia agricolo che non agricolo.

Inoltre, l’INPS precisa che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell’anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l’indennità risulta indebita e deve essere restituita.

Con un provvedimento di prossima pubblicazione verranno fornite istruzioni con specifico riferimento alla categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, per risolvere la criticità circa l’assenza dell’informazione relativa alla presenza di un contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dal DL 144/2022, che ha comportato la reiezione delle relative domande.

Due vie per l’accesso alle precompilate dei clienti

Anche quest’anno, l’accesso alle dichiarazioni precompilate (modelli 730/2023 o REDDITI 2023 PF) è consentito, in alternativa:
– direttamente ai contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
– oppure ai sostituti d’imposta, ai CAF o ai professionisti abilitati, quali i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

Questi ultimi, per poter accedere, devono in primo luogo acquisire l’apposita delega del contribuente, di cui al punto 5 del provvedimento Agenzia delle Entrate 18 aprile 2023 n. 131884, unitamente a una copia di un documento d’identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico.

Le deleghe acquisite devono essere numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione di numero progressivo e data della delega, codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante ed estremi del documento di identità dello stesso.

L’accesso è consentito fino al 10 novembre 2023, effettuando una specifica richiesta tramite file o web (si veda anche la Procedura pratica n. 47/2023). Ove si decida per tali modalità di accesso, è bene tuttavia muoversi per tempo, tenuto conto dell’imminente scadenza dei termini di versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 (fissato, per le persone fisiche, al 30 giugno 2023, oppure al 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,4%, salvo proroghe dell’ultimo minuto).

Qualora il professionista voglia accedere via file, deve scaricare il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet (Comunicazione Richieste Precompilata), seguendo il percorso “Home – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – Dichiarazione precompilata – Software di compilazione 2023”.

Dopo aver selezionato l’apposito link, il software viene scaricato sul proprio pc e, lanciando il programma, è possibile predisporre le richieste.

Preliminarmente, occorre impostare il Profilo Utente. Ad esempio, l’intermediario Entratel (dottore commercialista) che trasmette la richiesta della precompilata dei propri clienti, deve impostare il profilo “Soggetto che presenta la richiesta per proprio conto”. Invece, l’intermediario Entratel che trasmette la richiesta per conto dei sostituti d’imposta deve impostare il profilo “Incaricato (intermediari e società del gruppo)”.

Predisposta la richiesta, il software rende disponibile – all’interno della cartellina del proprio pc C:…\UnicoOnLine\CRP23\File_da_inviare – il file controllato denominato “codice fiscale professionista_CRP23.dcm”, che occorre autenticare e inviare all’Agenzia delle Entrate secondo le consuete modalità, tramite l’applicazione Entratel presente all’interno del Desktop telematico.

Entro 3 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica. In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, la dichiarazione precompilata e le informazioni ad essa attinenti non sono consegnati limitatamente ai soggetti segnalati. In tal caso, è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le suddette modalità.

Sempre entro lo stesso termine di 3 giorni, se la richiesta è pervenuta regolarmente, i documenti richiesti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file.

Nell’ipotesi di richiesta via web, non occorre installare alcun software, ma il professionista deve accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (tramite le proprie credenziali Entratel, SPID, CIE o CNS), seguendo il percorso “Home – Servizi – Dichiarazioni – Accesso al 730 precompilato (Riservato agli intermediari) – Richiesta 730 precompilato puntuale” (https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/servizi/prelievo730).

Nella videata che si apre, bisogna:
– specificare il formato (cartaceo o digitale) della delega conferita dal contribuente al professionista;
– inserire i dati relativi al contribuente (compresi quelli reddituali) richiesti;
– selezionare la modalità con la quale si vuole che i dati siano resi disponibili (sintetico dichiarazione o file .xml);
– accettare l’informativa sulla privacy.

I campi “Modalità sottoscrizione delega” e “Hash delega” possono non essere valorizzati.

A questo punto, dopo aver digitato il codice di sicurezza visualizzato sulla pagina internet, occorre cliccare sul tasto “Scarica” e la documentazione richiesta, sempre che sia stata predisposta dall’Agenzia, è resa disponibile in tempo reale.

Il buon esito dell’operazione è confermato dalla pagina internet successiva, ove viene dato conto che il file è stato scaricato.

Platea definita per la nuova flat tax incrementale

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile in consultazione fino al prossimo 15 giugno una bozza di circolare che fornisce i primi chiarimenti in merito alla nuova flat tax incrementale al 15%, introdotta dall’art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

La circolare si propone di definire la platea dei soggetti ammessi. Si tratterebbe delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un’arte o una professione in forma individuale.
Viene precisato che non sarebbe sufficiente la mera titolarità del reddito d’impresa (art. 55 del TUIR) o di lavoro autonomo professionale (art. 53 comma 1 del TUIR), atteso il riferimento della norma all’esercizio effettivo dell’attività. Verrebbero infatti esclusi dal regime agevolato i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata.

Sono escluse dal regime le persone fisiche che applicano, nel 2023, il regime forfetario, fatta salva l’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.
La tassa piatta si applica sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000 euro. In sostanza, si dovrebbe procedere nel modo seguente:
– effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
– applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito. Trovando applicazione l’art. 3 comma 3 lett. a) del TUIR, l’IRPEF va calcolata applicando le aliquote previste dall’art. 11 del Testo unico, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.

I redditi da considerare per l’applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF e RG. La bozza di circolare indica che nessun ostacolo all’applicazione della tassa piatta determina l’aver utilizzato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, in uno degli anni del triennio 2020-2021-2022, per cui anche il reddito assoggettato a tale regime, dichiarato nel quadro LM, è utilizzabile per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.

Stando alla bozza di circolare, il regime agevolato può essere applicato dai soggetti che abbiano svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento; è quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto – viene precisato – che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.

Ferma la condizione per cui l’attività deve essere svolta per almeno un’intera annualità, viene indicato che il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento dovrebbe essere fatto:
– ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
– confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Ad esempio, qualora il contribuente abbia iniziato la propria attività il 1° giugno 2021, il calcolo per l’individuazione del maggior reddito nel triennio deve avvenire nel seguente modo:
– anno 2021 – reddito pari a 30.000 euro (prodotto nel periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021) ragguagliato ad anno: (euro 30.000/214) x 365 = 51.168 euro;
– anno 2022 – reddito pari a 40.000 euro (reddito dell’intero anno).
Nell’esempio, il maggior reddito del triennio di riferimento, da raffrontare con quello del 2023, per la verifica dell’eventuale incremento di reddito, è rappresentato da quello relativo all’anno 2021.

IVA – buoni “spesa” non equiparabili ai “voucher”

Con la risposta a interpello 341 del 05/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA dei buoni “spesa”.

Nel caso di specie, si tratta di buoni spesa emessi da una società di grande distribuzione nell’ambito della propria attività promozionale a favore dei propri soci e clienti. Detti buoni danno il diritto del portatore a una riduzione del prezzo complessivo della spesa, pari all’importo indicato sul buono, da cui consegue la riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell’IVA.

Sulla questione, l’Agenzia richiama:
• la sentenza dalla Corte di giustizia (Causa C128.88, Boots Company) secondo cui “i ribassi e le riduzioni, che secondo l’art. 11, A, n. 3 lett. b) della sesta direttiva non vanno inclusi nella base imponibile, costituiscono una riduzione del prezzo al quale una merce è legittimamente offerta dal cliente, poiché il venditore accetta di fare a meno d’incassare la somma che il ribasso rappresenta al fine, per l’appunto, di incitare il cliente ad acquistare la merce”;
• la CM 204/E/2008 – posizione condivisa dal MEF con le risoluzioni n. 110/1995 e n. 82/1998 – in base alla quale lo sconto praticato agli acquirenti dei beni e servizi dall’operatore commerciale non costituiva base imponibile ai fini Iva, non potendosi considerare corrispettivo.

L’Agenzia evidenzia la differenza dei buoni in questione, rispetto ai “voucher”, che, diversamente, hanno i seguenti elementi essenziali:
• l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
• l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.

Nella fattispecie in esame, i buoni emessi dall’impresa della grande distribuzione hanno la caratteristica dei “buoni sconto”, il cui esito è la riduzione del prezzo di acquisto.

Detti strumenti, difatti, consentono essenzialmente di ottenere uno “sconto” (in misura percentuale o per un importo nominale prefissato) oppure, conferiscono al possessore il diritto di ottenere una riduzione del prezzo di vendita di specifici prodotti o di una generalità di beni individuati solo al momento del successivo acquisto.

Trattandosi di “buoni sconto”:
• i beneficiari – al momento dell’utilizzo dei buoni e dell’acquisto dei beni commercializzati dall’impresa – otterranno una riduzione del corrispettivo dovuto relativamente all’ammontare dello sconto;
• anche la base imponibile IVA dovrà essere ridotta in ragione dell’importo dello sconto previsto nel buono, così che detto sconto sia applicato direttamente in fattura al beneficiario (RM n. 204/2008).

Lo studio associato paga l’IRAP per l’attività di sindaco degli associati

Con la risposta a interpello n. 338 di ieri, l’Agenzia delle Entrate affronta, a quanto ci risulta per la prima volta, il tema dell’assoggettamento a IRAP dei compensi per l’attività di sindaco e amministratore svolta dai professionisti associati e corrisposti allo studio professionale.

Innanzitutto, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L. 234/2021, dal 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali (ex art. 3 comma 1 lett. b) del DLgs. 446/97) o arti e professioni (ex art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
In assenza di specifiche previsioni esentative, restano, invece, soggetti al tributo gli studi associati e le associazioni professionali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2022, § 3).

Ciò posto, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, i compensi per incarichi di sindaco e amministratore svolti da un professionista che partecipa a un’associazione professionale possono essere esclusi dalla base imponibile dell’associazione medesima solo qualora tali attività siano esercitate, nel contempo:
– in modo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate all’interno dell’associazione professionale;
– senza fruire, con onere della prova a carico del contribuente, dei benefici organizzativi recati dalla titolarità dello studio o dall’adesione all’associazione.

Nel caso oggetto di interpello, gli incarichi di sindaco o amministratore ricoperti dagli associati appaiono svolti non in modo “individuale e separato” rispetto al complesso dell’attività svolta dagli stessi associati nel contesto associativo, ma avvalendosi altresì dell’organizzazione messa a disposizione dallo studio associato. Inoltre, l’affidamento al professionista dell’incarico di amministratore o sindaco sembra avvenire anche in ragione dell’appartenenza all’associazione professionale.

Sulla base del regolamento associativo, poi, i compensi afferenti agli incarichi in oggetto sono fatturati direttamente ed esclusivamente dall’associazione.

Infine, il riconoscimento al professionista, che assume l’incarico di sindaco e amministratore, di un “premio” conferma che i compensi percepiti per tali incarichi siano intesi dall’associazione come “proventi della propria organizzazione” e non come remunerazioni riferibili esclusivamente al singolo professionista.

Pertanto, secondo la risposta n. 338, nel caso di specie i compensi percepiti e fatturati, direttamente ed esclusivamente, dall’associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dell’associazione stessa.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria ricalca quella di una parte della Cassazione: ad esempio, l’ordinanza n. 32272/2022 (espressamente citata) ha affermato che, per ottenere l’esclusione da IRAP dei compensi per l’attività di sindaco svolta dai professionisti associati e corrisposti allo studio, occorre dimostrare che l’attività individualmente svolta dagli associati è “funzionalmente scollegata” da quella dello studio professionale. Nel caso di specie, in assenza di tale prova, il rimborso d’imposta è stato negato.

Inoltre, secondo i giudici di legittimità, ai fini probatori non possono essere utilizzate le Certificazioni Uniche rilasciate dalle società clienti, atteso che tale circostanza non esclude che i professionisti, nell’espletamento del loro incarico, si siano avvalsi in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato.

Secondo l’ordinanza n. 12495/2019 e la norma di comportamento AIDC n. 215, affinché i compensi spettanti per le attività di amministratore, sindaco e revisore di società svolte dai singoli associati siano esclusi da IRAP è necessario che:
– la fattura emessa dall’associazione professionale rechi l’indicazione del nome dell’associato e della carica di sindaco (o amministratore) ricoperta, per distinguere tale attività dalle altre rese dall’associazione;
– sia possibile scorporare il compenso (al netto dei costi di diretta imputazione), ascrivibile alla carica di sindaco (o amministratore), dalle restanti attività fatturate dall’associazione, verificando l’esistenza dei requisiti impositivi delle differenti fattispecie;
– il professionista sia in grado di dimostrare di non fruire, per la carica di sindaco (o amministratore), dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione all’associazione.

Alla luce delle considerazioni sopra formulate, il vigente quadro normativo e la posizione dell’Agenzia suggeriscono, ove possibile, di far fatturare direttamente agli associati gli incarichi di sindaco e amministratore di società, onde ottenere ex lege l’esclusione dal tributo di tali proventi ed evitare, a monte, probabili contenziosi.

“DECRETO BOLLETTE” CONVERTITO – PRINCIPALI MISURE

Sulla G.U. 29/05/2023, n. 124, è stata pubblicata la Legge n. 56/2023 di conversione del DL n. 34/2022 (cd. “Decreto Bollette”).
Di seguito si riepilogano le principali misure, confermate o introdotte.

BONUS ENERGETICI IMPRESE PER IL 2° TRIM. 2023 (art. 4, co. 1-10) – CONFERMA

E’ confermata l’estensione alle spese sostenute nel 2° trimestre 2023 del credito d’imposta a favore delle imprese :
✓ energivore: per il 20% della spesa
✓ non energivore: per il 10% della spesa
✓ gasivore e non gasivore: per il 20% della spesa
La RM 20/2023 ha istituito i codici tributo per consentine l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA NEL SETTORE SPORTIVO (art. 4-bis) – NEW

Il co. 1, art. 7, del D.L. 144/2022, prevede che, per far fronte alla crisi economica determinatasi in
ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all’art. 1, c. 369, L. 205/2017), siano incrementate di € 60 milioni per il 2022 e di € 25 milioni per il 2023, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per altri enti, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Ora, al fine di sostenere il settore sportivo, si interviene sul citato co. 1 prevedendo quanto segue:
risorse per il 2023: vengono incrementate di € 10 milioni
una quota delle risorse, pari ad almeno € 10 milioni (che pare siano annue), è destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al D.lgs. 39/2021, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

TASSAZIONE DELLE “AGROENERGIE” (ART. 6) – CONFERMA

Viene confermata la deroga alla disciplina vigente, di cui al co. 423, art. 1, L. 266/2005:
▪️ applicabile al solo periodo d’imposta in corsa al 31/12/2022
▪️ riferita alla determinazione del reddito correlato alla produzione di energia eccedente:
– la soglia di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali
– la soglia di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche
quale attività “connessa” a quelle agricole (la deroga si sostanzia nell’applicazione di un valore forfettario, pari a 0,12 €/Kwh, in luogo del prezzo di cessione effettivo dell’energia elettrica).

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (ART. 7) – MODIFICATO

Sono confermate le seguenti disposizioni che si applicano ai contributi pubblici istituiti alla data del 31/03/2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024:
▪️ ai fini della determinazione dell’ammontare delle spese su cui calcolare la detrazione per interventi di risparmio energetico si considera ammessa anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle Regioni, purché tale contributo sia cumulabile (ai sensi di quanto previsto dalle norme regionali) con l’agevolazione fiscale
▪️ la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile alla detrazione e/o al contributo regionale.

In sede di conversione viene specificato che gli interventi di risparmio energetico considerati riguardano:
– quelli di cui all’art. 16-bis, TUIR (si ritiene si faccia riferimento alla lett. h) del comma 1, come nel caso di installazione di impianti fotovoltaici per autoconsumo)
– quelli di efficienza energetica ex art. 1, co. 344-347, della L. 296/2006
– quelli rientranti nell’ecobonus ex art. 14, DL n. 63/2013.

BONUS PER START-UP INNOVATIVE (art. 7-quater) – NEW

L’art. 7-quater prevede la concessione (nel limite complessivo di € 2 milioni per l’anno 2023):
▪️ alle start-up innovative,
costituite a decorrere dall’1/01/2020
operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità
▪️ di un credito d’imposta (aiuto di stato rientrante nel regime “de minimis”)
– in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di Ricerca e sviluppo
– volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale/riduzione dei consumi
– il credito d’imposta non può superare l’importo di €. 200.000.

TREGUA FISCALE EX L. 197/2022 (artt. 17, 18, 19, 20 e 21) – CONFERMA/MODIFICA

Sono confermate le seguenti disposizioni relative alla “tregua fiscale” istituita dalla Legge di bilancio 2023:
▪️ definizione violazioni formali: proroga del termine per aderire al 31/10/2023
▪️ ravvedimento speciale: proroga del termine per aderire al 31/10/2023 (entro il 30/09/2023 va inviata la dichiarazione integrativa); modifica del piano di dilazione da trimestrale a mensile; interpretazioni autentiche circa l’ambito applicativo
▪️ definizione agevolata degli atti dell’accertamento: definibilità entro il 30/04/2023 degli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione entro il 15/02/2023; statuizione che la definizione rimane “rafforzata” (sanzioni ridotte a 1/18) anche per l’accertamento con adesione relativo ad avvisi di accertamento notificati post 31/03/2023 sulla base delle risultanze dei citati PVC
▪️ definizione dei giudizi tributari pendenti in Cassazione: la rinuncia potrà essere perfezionata entro il 30/09/2023
▪️ definizione agevolata delle liti pendenti: è confermato il differimento al 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023) del termine per la trasmissione della domanda di definizione e per il pagamento in soluzione unica o della 1° rata (è confermata anche la modifica del termine della 2° rata)
Sono altresì confermate le modifiche dei termini in materia di conciliazione agevolata e di omessi
pagamenti di rate degli istituti deflattivi.

Definizione agevolata delle liti pendenti: in relazione alla definizione di cui ai co. da 194 a 200, dell’art. 1, L. 197/2022, l’art. 20 della legge di conversione, oltre alle conferme dei differimenti dei termini indicate sopra, dispone che, in presenza di dilazione di pagamento, il contribuente può decidere se versare secondo il precedente piano di rateazione o
✓ per le rate successive alle prime 3
✓ versare in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024 (salva la rata di dicembre, il cui termine cade al 20 del mese).
In sostanza il contribuente potrà scegliere tra le due seguenti alternative di rateizzazione:

DEFINIZIONE AGEVOLATA PER GLI ENTI TERRITORIALI (art. 17-bis) – NEW

La legge di bilancio 2023 ha circoscritto gli istituti:
✓ della Rottamazione-quater (ex art. 1, c. 231, L. 197/2022)
✓ e dello stralcio automatico dei debiti fino a €. 1.000 (ex art. 1, c. 227 e 229-bis, L. 197/2022)
ai casi di carichi “tramite ruolo” affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ora, in sede di conversione tali istituti sono estesi anche agli enti territoriali che:
provvedono direttamente
➔ o affidano il recupero a soggetti iscritti ad apposito Albo ex art. 53, D.Lgs. n. 446/97 (società concessionarie che riscuotono tramite “ingiunzione di pagamento”).
In tal caso gli enti possono stabilire l’applicazione di tali istituti con propria deliberazione:
– da assumere entro il 29/07/2023 (60 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione)
– che dovrà, contestualmente, definirne il “regolamento”.

DISPOSIZIONI INDEROGABILI: ove l’ente territoriale intenda accedere ai citati istituti, dovrà adeguarsi alle seguenti disposizioni già previste per la riscossione “tramite ruolo”:
▪️ termini di prescrizione/decadenza: sono sospesi a seguito di presentazione dell’istanza
▪️ omesso/insufficiente/tardivo versamento di una rata in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme: in tal caso:
– la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme
– i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto
▪️ ulteriori disposizioni applicabili, ove compatibili:

Atti regolamentari degli Enti
In deroga alle norme generali in materia di tributi locali, le delibere acquisteranno efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale (sono trasmessi al MEF ai soli fini statistici entro il entro il 31/07/2023 nel caso di riscossione diretta ed antro il 30/06/2023 nel caso di affidamento ai concessionari)
Le Regioni/province a statuto speciale attuano le disposizioni in conformità e compatibilmente con le forme/condizioni di speciale autonomia dei rispettivi statuti

CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ DI ALCUNI REATI TRIBUTARI (art. 23) – CONFERMA

Sono confermate le disposizioni dell’art. 23 che:
✓ ha introdotto la causa di non punibilità per alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento dell’IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti)
✓ laddove le violazioni siano state definite tramite integrale pagamento delle somme dovute secondo le modalità e i termini previsti nell’ambito della tregua fiscale (definizione agevolata degli avvisi bonari, rottamazione-quater, ecc.) prima della pronuncia della sentenza di appello.

ULTERIORI MISURE

Tra le ulteriori misure contenute nella legge di conversione si evidenzia quanto segue.

BONUS SOCIALE PER ELETTRICITÀ E GAS (art. 1) – CONFERMA

Sono confermate le seguenti disposizioni:
per il 2° trimestre del 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, sulla base del valore ISEE fino a € 15.000, sono rideterminate dall’ARERA nel limite di € 400 milioni;
dal 2° trimestre 2023 e fino al 31/12/2023, le agevolazioni relative alle tariffe ex art. 3, co. 9-bis, D.L. 185/2008, per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, sono rideterminate sulla base dell’ISEE pari a € 30.000 valido per il 2023 nel limite di € 5 milioni.

RIDUZIONE IVA NEL SETTORE GAS PER IL 2° TRIM. 2023 (art. 2, co. 1 E 2) – CONFERMA

Sono confermate le seguenti disposizioni:
l’assoggettamento all’aliquota IVA del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26, co. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;
aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
applicazione delle suddette disposizioni: anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’art. 16, co. 4, del D.lgs. 115/2008.

CONTRIBUTO CONTRO IL CARO GAS (art. 3) – CONFERMA

Nelle more di definire misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, è confermato il riconoscimento (nel limite di spesa di € 1.000 milioni per il 2023):
– a decorrere dall’1/10 e fino al 31/12/2023
– di un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riguardo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh
– a favore dei clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale

Ulteriori disposizioni confermate:
rilevazione relativa al mese di novembre: si applica anche per il mese di dicembre;
attuazione: i criteri per l’assegnazione del contributo sono definiti con DM; l’ARERA, sulla base delle indicazioni di cui al detto decreto, definisce le modalità applicative e la misura del contributo, considerando i consumi medi di gas naturale nelle suddette zone climatiche.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LE STRUTTURE TURISTICHE

Fino al 30 giugno 2024 saranno realizzabili previa dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) nelle strutture turistiche o termali anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l’autoconsumo.
Nei centri storici e nelle aree a tutela paesaggistica, è richiesta l’attestazione che non siano visibili dagli spazi esterni e che i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.

GARANZIA ISMEA SU FINANZIAMENTI A PMI AGRICOLE (art. 4, co. 10-bis e 10-ter) – NEW

Il co. 10-bis aggiunto all’art. 4 del D.L. 34/2023 prevede che
▪️ sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall’ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 100% del valore del finanziamento, comunque nel limite di € 250.000,
▪️ i nuovi finanziamenti,
– a condizione che prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall’erogazione e abbiano durata fino a 96 mesi,
concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito,
▪️ in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca
▪️ e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Nota: l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

Il successivo co. 10-ter stabilisce che all’attuazione del co. 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul c/c di tesoreria, intestato all’ISMEA, istituito ai sensi dell’art. 20 del D.L. 50/2022, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

FONDO PER L’AGROALIMENTARE (art. 24, CO. 4) – CONFERMA

Viene confermato l’incremento di € 200.000 per il 2023 del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano di cui all’art. 1, co. 868, L. 234/2021.

Svalutazioni e perdite su crediti con vista sul modello REDDITI

Nella redazione del modello REDDITI 2023 occorre come sempre porre particolare attenzione alla gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti. Infatti, nonostante per le imprese industriali, mercantili e di servizi (diverse da banche e assicurazioni) la materia non presenti novità rispetto allo scorso anno, le indicazioni da fornire in dichiarazione sono numerose.

Innanzitutto, se nel 2022 sono state effettuate contabilmente svalutazioni eccedenti il limite di deducibilità (ex art. 106 comma 1 del TUIR), all’interno del quadro RF occorre effettuare una variazione in aumento pari all’importo indeducibile.

Nei modelli REDDITI SP e PF 2023 il rigo deputato all’accoglimento di tale variazione rimane dubbio. Infatti, stando alle istruzioni, sembra che società di persone e imprenditori individuali possano riportare la variazione in aumento relativa alla suddetta eccedenza, in alternativa:
– nel rigo “residuale” RF31, con codice 41;
– nel rigo RF25, colonna 2.
Il difetto di coordinamento permane ormai da tempo e sarebbe auspicabile che a esso venisse finalmente posto rimedio in occasione di uno dei prossimi provvedimenti correttivi.

Ciò posto, nel quadro RS occorre poi compilare il prospetto dei crediti, al fine di riportare i dati necessari per “raccordare” le svalutazioni operate in bilancio con quelle riconosciute fiscalmente.

Si supponga che, per una srl:
– il valore nominale o di acquisizione dei crediti inclusi nel plafond di deducibilità ammonti a 75.000 euro;
– il fondo svalutazione crediti “contabile” al 31 dicembre 2021 (cioè, l’importo complessivo delle svalutazioni contabili a tale data) sia pari a 1.000 euro;
– il fondo svalutazione crediti “fiscale” al 31 dicembre 2021 (vale a dire, le svalutazioni complessivamente dedotte a tale data) risulti di 750 euro (con un fondo “tassato”, quindi, di 250 euro).

Se, nell’esercizio 2022, è emersa una perdita su crediti pari a 1.000 euro e sono state stanziate ulteriori svalutazioni di ammontare pari a 1.000 euro, l’importo deducibile nel 2022 a titolo di svalutazione (ex art. 106 comma 1 del TUIR) non può eccedere 370 euro (= 74.000 × 0,5%). Come chiarito dalla circ. n. 26/2013, infatti, la quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni deve essere calcolata sull’ammontare dei crediti al netto della perdita, vale a dire 74.000 euro, anziché 75.000.

A fronte di tale situazione, nel rigo RF31 occorre apportare una variazione in aumento di importo pari a 630 euro (1.000 euro stanziati a Conto economico meno 370 euro deducibili), indicando il codice 41. Bisogna, altresì, effettuare una variazione in diminuzione pari all’importo della perdita imputata al fondo svalutazione crediti “tassato”, cioè 250 euro (si ritiene, in assenza di ulteriori indicazioni, all’interno del rigo RF55 con codice 99).

Nel prospetto dei crediti, occorrerà “raccordare” i dati contabili e quelli fiscali, riportando:
– nel rigo RS64, l’ammontare complessivo delle svalutazioni risultanti al termine dell’esercizio precedente (2021), per quanto riguarda sia il valore contabile (1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia quello fiscalmente dedotto (750 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS65, l’ammontare contabile (1.000 in colonna 1) e fiscale (1.000 in colonna 2) delle perdite su crediti (ex art. 101 comma 5 del TUIR) rilevate nel 2022;
– nel rigo RS66, la differenza tra le svalutazioni complessivamente dedotte al termine dell’esercizio precedente, cioè il 2021 (750 euro) e le perdite su crediti dedotte nel 2022 (nel caso di specie, 1.000); essendo la differenza negativa (- 250), il rigo non viene compilato;
– nel rigo RS67, le svalutazioni dell’esercizio 2022, per quanto riguarda sia il valore contabile (1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia quello fiscalmente deducibile (370 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS68, l’ammontare complessivo delle svalutazioni risultanti al termine dell’esercizio (2022), con riferimento al valore contabile (c.d. fondo svalutazione crediti “contabile”, pari a 1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia a quello fiscale (c.d. fondo svalutazione crediti “dedotto”, pari a 370 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS69, il valore contabile (73.000, da esporre in colonna 1) e quello nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni (74.000, da indicare nella colonna 2).

Le indicazioni di cui agli ultimi due punti sono finalizzate a verificare che le svalutazioni complessivamente dedotte al termine del 2022 non eccedano il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dello stesso esercizio (ex art. 106 comma 2 del TUIR). Nel nostro caso, il limite fiscalmente ammesso, pari a 3.700 euro (74.000 × 5%), è rispettato.

Anche gli infermieri pediatrici inviano i dati delle spese sanitarie al Sistema TS

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2023 n. 128, modificando il decreto ministeriale 1° settembre 2016, ha esteso agli infermieri pediatrici, il cui profilo professionale è individuato dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 70, l’obbligo di trasmettere in via telematica al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni erogate.

Tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e REDDITI PF).
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, il Sistema TS mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini.

La platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, in attuazione del comma 4 del citato art. 3 del DLgs. 175/2014, è stata ampliata da alcuni decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze, tra i quali il DM 1° settembre 2016, il DM 22 novembre 2019 e il DM 16 luglio 2021.

Con particolare riferimento alla figura professionale degli infermieri, l’art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, che ha previsto il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, ha trasformato i Collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

L’Albo degli infermieri professionali ha assunto quindi la denominazione di Albo degli infermieri e l’Albo delle vigilatrici d’infanzia ha assunto la denominazione di Albo degli infermieri pediatrici.
Si tratta pertanto di due diversi Albi:
– l’Albo di cui al DM 14 settembre 1994 n. 739, i cui soggetti iscritti (infermieri) sono già tenuti a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie ai sensi del DM 1° settembre 2016;
– l’Albo di cui al DM 17 gennaio 1997 n. 70, che individua il profilo dell’infermiere pediatrico, i cui soggetti iscritti sono inclusi nel perimetro soggettivo dell’obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Come previsto dall’art. 3 comma 3 lett. b) del DM 1° settembre 2016, modificato dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DM 22 maggio 2023 in esame, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi degli infermieri pediatrici, così come fanno le Federazioni o i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali degli altri soggetti obbligati a trasmettere i dati delle spese sanitarie.

Il nuovo obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria da parte degli infermieri pediatrici si applica alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2023: si tratta quindi di una decorrenza retroattiva che potrebbe comportare alcune difficoltà nella gestione, da parte dei nuovi soggetti obbligati, dei dati richiesti, considerando che la novità interviene quasi a metà del primo anno di applicazione.Unica scadenza per il primo anno di obbligo

Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’intero anno 2023, la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio 2024.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, come previsto per gli altri soggetti dall’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, la trasmissione dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo alla data di pagamento delle spese di cui al documento fiscale. A tal proposito, si ricorda che la periodicità mensile di trasmissione delle spese è stata più volte modificata: da ultimo, il DM 27 dicembre 2022 ha ulteriormente modificato il DM 19 ottobre 2020, stabilendo, anche per il 2023, una periodicità semestrale per la trasmissione dei dati, invece che mensile.

In particolare, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2023, la trasmissione deve avvenire entro:
– il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre 2023;
– il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre 2023.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro 5 giorni successivi alla scadenza. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla suddetta scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.
Le descritte sanzioni, come stabilito dal comma 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, non si applicano nel primo anno di trasmissione dei dati, in caso di lieve ritardo nell’adempimento e quando l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.