Efficacia delle dimissioni dei neo-genitori condizionata alla convalida

Per legge, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza nonché dai lavoratori neo-genitori durante i primi tre anni di vita del bambino (o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54 comma 9 del DLgs. 151/2001) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali competente per territorio (art. 55 comma 4 del DLgs. 151/2001).

Attualmente, la convalida delle dimissioni dei lavoratori neo-genitori presuppone il colloquio diretto della lavoratrice o del lavoratore interessato con il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL), il quale rappresenta un efficace strumento per valutare e accertare la genuinità della volontà di risolvere il rapporto di lavoro.
È comunque anche ammessa, su richiesta della lavoratrice o del lavoratore interessato, l’effettuazione del colloquio da remoto mediante l’utilizzo della piattaforma Microsoft teams (cfr. nota INL n. 2897/2022).

A tal fine sul sito istituzionale dell’Ispettorato del Lavoro risulta scaricabile il relativo modulo di richiesta nella sezione “Modulistica”, da trasmettere all’indirizzo e-mail dell’ITL competente – individuato in base alla Provincia corrispondente al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice –, con indicazione della casella di posta elettronica del lavoratore padre o della lavoratrice madre alla quale dovrà essere inviato il link per il collegamento alla piattaforma Microsoft teams e con allegazione della documentazione richiesta (quindi, fotocopia non autenticata del documento di identità e lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente datata e firmata).

Si evidenzia che la convalida, in tali ipotesi, è fondamentale, in quanto le dimissioni in questione devono essere convalidate a pena di inefficacia.
L’ultima parte del comma 4 dell’art. 55 del DLgs. 151/2001 dispone infatti espressamente che l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro sia sospensivamente condizionata alla convalida da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5598/2023, è intervenuta chiarendo che l’inefficacia delle dimissioni non convalidate non è limitata al solo periodo “protetto” dalla norma – vale a dire la gravidanza e i primi tre anni di vita del bambino, seppur la pronuncia si sia riferita alla precedente versione della disposizione in argomento, che faceva riferimento al primo anno di vita del minore –, per cui una volta trascorso detto periodo, le dimissioni non producono in ogni caso l’estinzione del rapporto di lavoro.

In mancanza della convalida da parte dei servizi ispettivi, le dimissioni non producono quindi effetti, ciò in quanto “la cessazione del periodo protetto costituisce un fattore neutro”, inidoneo, in quanto tale, a incidere “sulla modalità di formazione della volontà dismissiva espressa dal dipendente”.

Nel caso di specie, in primo grado, il giudice aveva condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e del TFR maturati dalla data nella quale la lavoratrice, assente per maternità, aveva rassegnato le dimissioni – le quali non erano state convalidate – alla data in cui terminava il periodo protetto, mentre la Corte di Appello, con una statuizione poi confermata dalla Cassazione, ha dichiarato l’inefficacia delle dimissioni rassegnate per non essere mai intervenuto il prescritto provvedimento di convalida da parte dei servizi ispettivi, con diritto della dipendente al pagamento degli importi corrispondenti alle retribuzioni mensili percepite fino alla data di deposito del ricorso di primo grado, detratto l’aliunde perceptum.

Sospeso anche il termine triennale per ultimare la prima casa

Secondo la Corte di Giustizia tributaria I di Lecce (sentenza 11 luglio 2023 n. 1174/2/23), la sospensione dei termini di prima casa, che opera dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 (per effetto dell’art. 24 del DL 23/2020) e dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023 (grazie all’art. 3 comma 10-quinquies del DL 198/2022), sospende anche il termine di 3 anni per la costruzione dell’immobile, quando si compra “in corso di costruzione”.

In senso opposto si era espressamente pronunciata l’Agenzia delle Entrate, nella riposta ad interpello 12 gennaio 2021 n. 39, la quale aveva escluso che la sospensione potesse operare anche per il termine triennale da applicare in caso di acquisto in costruzione, in quanto tale termine non è contemplato dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

In effetti, il termine triennale è stato introdotto dalla prassi e dalla giurisprudenza per sopperire all’assenza di un termine normativo per l’ultimazione della costruzione

Si ricorda, infatti, che l’agevolazione prima casa spetta anche per l’acquisto degli immobili in corso di costruzione, sebbene la norma in materia di imposta di registro (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) non lo preveda espressamente (mentre la norma IVA, collocata al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, fa espressa menzione di tale possibilità).

Sia la giurisprudenza (tra le tante, si vedano Cass. 12 dicembre 2018 n. 32121, 10 settembre 2004 n. 18300 e 29 aprile 2009 n. 10011) che l’Amministrazione finanziaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2014 n. 2, § 1.3), infatti, consentono l’applicazione dell’agevolazione prima casa anche per acquisti da ultimare o in costruzione.
Tanto la prassi che la giurisprudenza, però, dopo aver ammesso tale possibilità, hanno dovuto stabilire un termine entro il quale il contribuente deve ultimare l’immobile, in modo da consentire la verifica della sussistenza delle condizioni agevolative. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 38/2005, § 5.1), appurato che la norma agevolativa non prevede un termine per l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’immobile, resta l’esigenza di fissare un termine per la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione, termine che non può essere differito sine die.

In proposito, la giurisprudenza (Cass. nn. 28577/2020 e 5180/2022) ha evidenziato che, in assenza di un termine normativamente fissato per realizzare una condizione richiesta per un beneficio, tale termine non può superare quello attribuito all’Amministrazione finanziaria per esercitare i propri controlli sulla spettanza del beneficio medesimo (fissato, nell’imposta di registro, dall’art. 76 del DPR 131/86).
Infatti, in base all’art. 2964 e seguenti c.c., il termine di decadenza stabilito dalla legge non può che farsi decorrere “… a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l’atto od il comportamento accertativo”.

Pertanto, secondo la ricostruzione operata dalla C.G.T. di Lecce, “in caso di acquisto agevolato di un’abitazione in costruzione, il contribuente deve ultimare la costruzione del fabbricato, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, entro 3 anni dalla registrazione dell’atto, scaduto questo termine, decorre un ulteriore triennio entro il quale l’ufficio può contestare la spettanza dell’agevolazione «prima casa»”.

Alla luce di questa consolidato orientamento di prassi e di giurisprudenza, quindi, la Corte ritiene che anche il termine di tre anni per l’ultimazione dell’edificio rientri tra i termini relativi alle agevolazioni prima casa che risultano sospesi per effetto dell’art. 24 del DL 23/2020 e dell’art. 3 comma 10-quinquies del DL 198/2022.
Infatti, seppur sia vero che la norma sulla sospensione richiama solo i termini “previsti dalla Nota II-bis”, non è possibile escludere dalla sospensione il termine di tre anni che è stato “estrapolato” interpretativamente dalla giurisprudenza, proprio in ragione della lacuna normativa.

Quindi – rileva la Corte leccese – non sarebbe corretto interpretare letteralmente il rinvio normativo operato dalla norma sulla sospensione: il rinvio alla Nota II-bis contenuto nell’art. 24 del DL 23/2020 e nell’art. 3 comma 10-quinquies del DL 198/2022 non può, infatti, che riguardare la “complessiva interpretazione che nel passato i Giudici hanno dato della Nota II-bis”.

Sarebbe paradossale che, proprio nel momento in cui la nota II-bis viene richiamata da un’altra norma, “perdesse” tutti gli “attributi” interpretativi che la giurisprudenza gli ha riconosciuto nel tempo.
D’altronde, anche se si ragiona sulla ratio della sospensione dei termini, si comprende subito come essa non possa non operare anche per il termine triennale relativo all’ultimazione della prima casa acquistata in corso di costruzione.

Revisione dell’IRPEF secondo il principio di progressività

Nella legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, viene confermata, con qualche modifica rispetto al testo originario del Ddl., la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, che mira a una graduale riduzione dell’IRPEF.
In particolare, l’art. 5 stabilisce i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema impositivo sui redditi delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica.

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso il riordino delle aliquote di imposta, degli scaglioni di reddito, nonché delle deduzioni dalla base imponibile, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità principali.
Tra queste si sottolineano la composizione del nucleo familiare (con specifico riferimento a quelli in cui sia presente una persona con disabilità) e i costi per la crescita dei figli, la tutela del bene casa (in proprietà o in locazione), la salute, l’istruzione, la previdenza complementare, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età.

Si ricorda che gli scaglioni di reddito imponibile e le relative aliquote applicabili di cui all’art. 11 del TUIR sono già diminuiti da cinque a quattro per effetto della modifica introdotta dall’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Tali aliquote, stando a quanto annunciato dal Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, nel suo intervento all’Assemblea del 4 agosto, dovrebbero ulteriormente ridursi a tre, per poi arrivare gradualmente verso la flat tax.

Il secondo obiettivo della riforma dell’IRPEF è il perseguimento dell’equità orizzontale. A tal proposito, l’art. 5 della legge delega prevede l’attuazione di alcune misure, tra le quali la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”) e del medesimo carico impositivo nell’ambito dell’IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Attualmente l’area di esenzione fiscale, con la disciplina delle detrazioni IRPEF per tipologie reddituali di cui all’art. 13 del TUIR, è pari a:
– 8.173 euro, per i redditi di lavoro dipendente, in quanto la detrazione di 1.880 euro corrisponde all’imposta lorda dovuta su tale reddito (23%), annullando quindi il relativo carico fiscale;
– 8.500 euro, con riferimento ai redditi di pensione, per le stesse ragioni di cui sopra, in quanto spetta una detrazione di 1.955 euro.

Un’altra misura prevista dalla legge delega è l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riferibili alla percezione della tredicesima mensilità.
Il medesimo regime di imposizione sostitutiva si applica, per espressa disposizione, anche sui premi di produttività.

Sul punto, si rileva che il disegno di legge originario presentato dal Governo, stando alle bozze che erano circolate, prevedeva che la suddetta imposta sostitutiva si dovesse applicare in via generalizzata, su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d’imposta e il reddito più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, al fine di agevolare l’incremento reddituale su base annuale.
In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, per effetto delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare, l’applicazione di tale imposta sostitutiva è stata pertanto limitata (cfr. dossier n. 38/1).

Tra le altre misure previste dalla legge delega in relazione all’imposizione sui redditi delle persone fisiche si evidenzia:
– la possibilità di dedurre le spese sostenute per la produzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata;
– la possibilità di detrarre, per i contribuenti, i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l’eccedenza del reddito complessivo;
– l’inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo d’imposta in relazione all’IRPEF.

Con riferimento a tale ultimo punto, infatti, la disciplina attuale che fa riferimento al “reddito complessivo” ai fini IRPEF comporta che rilevino solo i redditi soggetti a tassazione ordinaria. In deroga a tale principio, sono previste apposite disposizioni che considerano rilevanti anche redditi esenti o soggetti a un diverso regime impositivo: l’obiettivo della riforma è quindi di prevedere una nuova disciplina di carattere generale.

Crediti da bonus edilizi inutilizzabili da comunicare all’Agenzia pena sanzione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 di ieri il DL 10 agosto 2023 n. 104 (c.d. “Omnibus”) che contiene novità in materia di detrazioni “edilizie”.
La principale novità è contenuta nell’art. 24 e, come già evidenziato su Eutekne.info, riguarda la proroga sino al 31 dicembre 2023 del termine di cui all’art. 119 comma 8-bis secondo periodo del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% (si veda “Altri tre mesi per i lavori già avviati nelle «villette» con superbonus del 110%” del 9 agosto 2023).

Il superbonus nella misura del 110%, quindi, si continua ad applicare sulle spese sostenute fino alla fine del 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Un’altra novità riguarda poi un neo introdotto adempimento in relazione alle opzioni di cessione dei crediti relativi alla detrazione spettante e al c.d. sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
L’art. 25 comma 1 del DL stabilisce, infatti, che “Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024”.

A regime, quindi, i cessionari finali che si trovano in una situazione di inutilizzabilità, diversa da quella dell’avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo in compensazione, dovranno segnalarlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che l’ha determinata. Se detto evento è avvenuto prima del 1° dicembre 2023, tuttavia, la comunicazione deve essere trasmessa, con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, entro il 2 gennaio 2024.
La mancata comunicazione entro i termini stabiliti dal DL 104/2023 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Si evidenzia, infine, che con l’art. 26 del DL 104/2023 viene introdotta una imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche per l’anno 2023 (si veda “Arriva la tassa una tantum sugli extraprofitti delle banche” del 9 agosto 2023).

Confermata la tassa una tantum sugli extraprofitti delle banche

L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:
– l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
– l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto Conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
In ogni caso, l’ammontare dell’imposta straordinaria non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

L’imposta straordinaria, inoltre:
– è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, mentre termini ad hoc sono previsti per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare);
– non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Superbonus 110%: proroga al 31 dicembre 2023 per le unifamiliari

Edifici unifamiliari

Come precisato dal Fisco, per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Di recente la definizione di edificio unifamiliare è divenuta rilevante per individuare gli interventi soggetti o meno al Superbonus relativi ad alcune particolari tipologie di intervento normalmente rientranti in Ecobonus e Sismabonus

A tal proposito, soprattutto per le finalità della maxi detrazione, è stato sottolineato che una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso autonomo ed elusivo) e la presenza di un accesso autonomo dall’esterno presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso da una strada o da cortile o giardino di proprietà e esclusiva.

Quadro generale degli aspetti temporali

Il termine per i lavori per le unifamiliari è stato oggetto di molteplici rinvii. Attualmente, dal punto di vista normativo, occorre considerare le seguenti scadenze:

  • Caso “A”: detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023. Per questi lavori è necessario rispettare il requisito di essere arrivati almeno al 30% dell’avanzamento dei lavori alla data del 30 settembre 2022;
  • Caso “B”: detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 solo se gli interventi stessi sono effettuati su unità immobiliari che si trovano nei territori interessati dall’alluvione;
  • Caso “C”: detrazione del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al il 31 dicembre 2023. Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni: il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; la stessa unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale; il contribuente deve avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 119 c. 8-bis.1 DL 34/2020, non superiore a € 15.000.

Nuova scadenza per le unifamiliari con Superbonus 110%

Con il decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2023, è stato prorogato dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 (Caso “A”), il termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. Dunque, in attesa della Gazzetta ufficiale, il Governo ha previsto altri tre mesi per poter beneficiare del Superbonus con aliquota del 110% per i lavori, già avviati nel 2022, effettuati nelle c.d. villette.

Poste riapre alla cessione dei crediti per i privati

In argomento, si osserva che sulla scia degli altri cessionari (banche, istituti di credito, ecc.) anche Poste aveva deciso di dire stop alle nuove pratiche.

A seguito di tutte le problematiche, difatti, Poste era giunta ad una decisione, ossia la chiusura della propria piattaforma di acquisizione. Difatti, ad oggi, il messaggio che appare sul sito istituzionale nella sezione dedicata alle operazioni di cessione credito evidenzia: «Gentili clienti, il servizio di acquisto di crediti d’imposta ai sensi del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77 e s.m.i., è sospeso per l’apertura di nuove pratiche. È possibile seguire l’avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare la documentazione per quelle da completare».

Premesso ciò, con un comunicato stampa datato 8 agosto 2023, l’ente ha annunciato la riapertura del servizio di acquisto dei crediti d’imposta. Da quanto appreso, la riapertura del servizio di acquisto dei crediti d’imposta avverrà a partire dai primi giorni di ottobre. Un’iniziativa in linea con le indicazioni del Governo che conferma il sostegno costante di Poste Italiane alle famiglie e al sistema Paese. L’acquisizione dei crediti sarà:

  • rivolta esclusivamente alle persone fisiche;
  • limitata alle cosiddette prime cessioni per un ammontare massimo di 50mila euro.

In definitiva, se tutto sarà confermato, deve trattarsi solo di prime cessioni. Inoltre, non si potranno fare cessioni verso Poste da parte di soggetti diversi da persone fisiche e di importi oltre 50.000 euro.

Cripto-attività – pronti i codici tributo per la regolarizzazione

Con la RM 50/E del 09/08/2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per effettuare il pagamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività.

L’istituzione dei codici tributo segue il Provvedimento che ha definito la procedura che consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia, che detengono cripto-attività al 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente istanza e versando un importo parametrato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.

I “nuovi” codici tributo sono i seguenti:
“1718” denominato “Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”
“1719” denominato “Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

Questi vanno indicati nel modello “F24 Elide”, in corrispondenza delle somme della colonna “importi a debito versati”, indicando: nella sezione “contribuente”
• nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento del soggetto tenuto al versamento

nella sezione “erario ed altro”
• nel campo “tipo”, la lettera “R”;
• nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
• nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente
• risoluzione;
• nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il
• versamento, nel formato “AAAA”.
• nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

TORNA LA PROPOSTA DI ABROGARE L’IRAP

Esattamente 20 anni dopo il primo tentativo rimasto inattuato (cfr. l’art. 8 della L. 80/2003), torna la proposta di abolire l’IRAP.
Infatti, con la legge delega di riforma fiscale definitivamente approvata dalla Camera il 4 agosto 2023 (attualmente in attesa di pubblicazione in G.U. dopo la firma del Presidente della Repubblica Mattarella), il Governo è delegato a disporre una revisione organica del tributo volta alla relativa abrogazione, con priorità per:
– le società di persone;
– le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Si ricorda che, indipendentemente dall’organizzazione della quale si avvalgono, dal 2022 l’IRAP non è già più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 1 comma 8 della L. 234/2021):
– attività commerciali (ex art. 3 comma 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
– arti e professioni (ex art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
Fino al 2021, invece, l’esclusione dal tributo di tali soggetti era subordinato alla verifica dell’insussistenza di un’attività autonomamente organizzata.

Peraltro, anche con riferimento alle associazioni tra professionisti e agli studi associati, la giurisprudenza di legittimità ha ultimamente mostrato alcune “aperture”.

Ad esempio, con l’ordinanza n. 13129/2022, è stato affermato che va esclusa l’applicazione del tributo regionale sulla base della mera esistenza dello studio associato, se in concreto è stato accertato che i singoli professionisti hanno esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto dell’eventuale imposizione.

Nel caso oggetto di giudizio, è stata confermata la sentenza di secondo grado che aveva escluso l’applicazione dell’IRAP in capo all’associazione professionale essendo stato dimostrato come il reddito da essa prodotto fosse “esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati tale da escludere l’assoggettabilità all’imposta”. In pratica, il valore della produzione netta accertato è stato generato unicamente dal lavoro personale degli associati (nello stesso senso, già l’ordinanza n. 39578/2021).

Tornando alle previsioni della legge delega, la soppressione andrà attuata nella prospettiva di istituire una sovraimposta, che assicuri un gettito in misura equivalente:
– determinata con le medesime regole dell’IRES, con l’esclusione del riporto delle perdite ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali;
– da ripartire tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.

L’ABOLIZIONE DOVRÀ GARANTIRE L’INVARIANZA DI GETTITO

Detto intervento dovrà comunque garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l’applicazione, anche automatica, di aliquote IRAP maggiori di quelle minime.

La revisione e il graduale superamento dell’IRAP devono avvenire senza impatto sul carico fiscale gravante sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Infine, anche nella fase transitoria del graduale superamento dell’imposta, le garanzie di cui all’art. 2 comma 1 lett. f) della legge delega di riforma fiscale (in base al quale, nell’esercizio della delega medesima, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all’art. 2 comma 2 lett. t) della L. 42/2009 e dei principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli artt. 7 e 12 della medesima legge) dovranno essere fatte valere in favore di tutte le Regioni (non solo, quindi, con riferimento a quelle in squilibrio di bilancio sanitario o sottoposte a piano di rientro).

Assunzione donne: come fruire dell’agevolazione e recuperare gli arretrati

Dal mese di luglio 2023 occorre cominciare ad utilizzare l’esonero contributivo a favore dell’assunzione di donne svantaggiate e giovani previsto dall’art. 1, c. da 10 a 19, Legge 178/2020 (secondo semestre 2022) e commi da 297 a 299, Legge 197/2022 (primo semestre 2023).

Il recupero delle quote arretrate, infatti, per i datori diversi da quelli agricoli, potrà essere effettuato nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023, esclusivamente per richiedere gli esoneri spettati per i periodi fino al mese di giugno 2023.

Dal mese di luglio 2023, infatti, i periodi sono da considerare correnti con applicazione delle ordinarie modalità di compilazione delle denunce contributive mensili.

Tali indicazioni sono contenute nel messaggio 10 luglio 2023 n. 2598 in cui l’INPS ha fornito precisazioni rispetto a quanto indicato nelle circolari n. 57 e 58 del 22 e 23 giugno 2023.

Le disposizioni della Legge Fornero

In questa sede ci si soffermerà sulle agevolazioni relative alle assunzioni di donne svantaggiate i cui requisiti sono quelli previsti dall’art. 4, c. da 8 a 11, Legge 92/2012.

Tale legge, come noto, prevede sin dal 1° gennaio 2013, la riduzione al 50% dei contributi dovuti dai datori di lavoro in relazione alle assunzioni di donne che versino in condizioni soggettive di svantaggio (v. tabella infra).

La riduzione contributiva si applica per un periodo di 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato e di 18 mesi se il contratto di lavoro è stato stipulato a tempo indeterminato; nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato l’esonero ha una durata complessiva di diciotto mesi tenendo conto anche del periodo di agevolazione già fruita durante il rapporto a termine.

Le novità delle Leggi di Bilancio 2021 e 2023

Con la Legge di Bilancio 2021 il legislatore ha introdotto per un limitato periodo temporale l’innalzamento delle agevolazioni previste dalla Legge 92/2012 prevedendone l’esonero totale in luogo della riduzione parziale.

Invero, la Legge 92/2012 si applica anche ai lavoratori cinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi ma l’esonero totale introdotto dal 2021 riguarda esclusivamente le assunzioni di donne svantaggiate.

Più specificamente, l’art. 1, c. da 16 a 19, Legge 178/2020 ha previsto l’esonero contributivo fino ad un massimo di 6 mila euro annui, da riparametrare ed applicare su base mensile, limitatamente alle assunzioni di donne svantaggiate nel biennio 2021/2022.

L’articolo 1, commi 298 e 299, Legge 197/2022 ha prorogato l’esonero contributivo anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 elevando il massimale annuo per il suddetto periodo a 8 mila euro annui.

Le autorizzazioni comunitarie

Tutte le agevolazioni in parola costituiscono aiuti di Stato.

La Legge 92/2012 ne prevede l’applicazione nel rispetto del Reg. UE 651/2014

L’agevolazione di cui alla Legge 178/2020 è stata invece riconosciuta, fino al 30 giugno 2022, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a seguito della cessazione del suddetto quadro temporaneo di aiuti, al fine di poter fruire delle agevolazioni in relazione alle assunzioni effettuate nel suddetto arco temporale, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura agevolativa subordinandone la concessione al rispetto delle Condizioni previste dalla Comunicazione C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023, recante  « Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina » (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF).

La medesima notifica ha riguardato le agevolazioni relative alle assunzioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ai sensi della Legge 197/2022.

La concedibilità dell’agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023.

Gli aspetti relativi alle norme unionali applicabili assumono evidentemente estrema rilevanza in quanto il datore di lavoro ha l’onere di verificare il rispetto delle differenti condizioni comunitarie per l’applicazione dell’incentivo.

Indicazioni INPS sul recupero delle quote pregresse

L’INPS, come anticipato, ha fornito istruzioni ai datori di lavoro con la Circ. INPS 23 giugno 2023 n. 58 nonché col Mess. INPS 10 luglio 2023 n. 2598.

In particolare, l’istituto ha chiarito che il recupero delle agevolazioni relative alle quote pregresse è consentito con le denunce Uniemens dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 ed ottobre 2023.

Occorre tuttavia tenere conto che per quote pregresse si intendono quelle che riguardano i periodi da luglio 2022 nel caso di assunzioni per le quali il datore di lavoro intende fruire, avendone diritto, alle agevolazioni previste dalla Legge 178/2020 nonché di quelle dal 1° gennaio 2023 nel caso di esonero contributivo ai sensi della Legge 197/2022.

Dal mese di luglio 2023, invece, le quote contributive debbono intendersi correnti e pertanto non potranno essere richieste quali arretrati con le denunce dei mesi da luglio ad ottobre 2023 mediante l’utilizzo del codice “L580”, fermo restando le ordinarie regole relative alle variazioni delle denunce Uniemens.

Recupero degli arretrati ed avvio dell’utilizzo dell’agevolazioni non debbono evidentemente avere la stessa decorrenza in quanto il datore di lavoro potrà avviare l’utilizzo per i periodi correnti ed attendere i mesi successivi (entro il mese di ottobre) per il recupero degli arretrati.

A tal fine, i conguagli debbono tenere conto dell’eventuale utilizzo nei periodi pregressi di altre agevolazioni.

Considerando la sovrapponibilità delle agevolazioni con altre presenti nel nostro ordinamento, nelle more della decisione della Commissione europea, il datore di lavoro potrebbe aver applicato la riduzione contributiva del 50% prevista dalla Legge 92/2012 (i cui requisiti soggettivi dei lavoratori sono analoghi) ovvero dalla Legge 205/2017 per l’assunzione di giovani under 30, nonché, per i datori di lavoro con sede di lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, della c.d. Decontribuzione sud.

In tal caso, considerato che l’esonero da conguagliare previsto dalla Legge 178/2020 e dalla Legge197/2022 è totale, occorre procedere alla restituzione delle altre agevolazioni applicate sulle medesime aliquote di finanziamento.

A tal fine, l’INPS non ha previsto la possibilità di restituzione delle quote arretrate di agevolazioni già godute.

La Circ. INPS 23 giugno 2023 n. 58 ha infatti chiarito che il datore di lavoro che abbia fruito, per la medesima lavoratrice dell’incentivo previsto dalla Legge 205/2017 o di altra agevolazione non cumulabile con l’esonero al 100%, deve inviare l’elemento V1, Causale 5, per ciascuno dei mesi pregressi interessati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l’elemento <Recuperosgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.

È utile ricordare, infine, che analoga procedura di recupero mediante intervento sui flussi dei periodi pregressi deve essere adottata dai datori di lavoro che avessero sospeso o cessato l’attività nei mesi in cui è possibile procedere ai conguagli delle quote pregresse.

Schema riassuntivo

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 01/05/2023 – 31/08/2023 – indicazioni INPS

Con il messaggio n. 2900 del 07/08/2023, l’INPS interviene in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 01/05/2023 – 31/08/2023 a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a a partire dal 01/05/2023.

La sospensione degli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali riguarda:
• gli artigiani e gli esercenti attività commerciale;
• i datori di lavoro domestico;
• e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Artigiani ed esercenti attività commerciale – Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale sono ricomprese nell’ambito di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023, dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023 e dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2023.

Il contribuente può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” del sito istituzionale, indicando nel campo “Titolo” l’oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.

Datori di lavoro domestico – Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese nell’ambito di applicazione della sospensione le scadenze dei contributi per lavoro domestico relativi al II trimestre 2023 e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 agosto 2023.

Il datore di lavoro domestico può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione dedicata presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)”, selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”. È necessario allegare il modulo di domanda denominato “SC101” presente sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”.

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata – Per i liberi professionisti sono compresi nell’ambito di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono reddito e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023.

L’istanza di sospensione è presentata dai soggetti direttamente dal “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” – “Domande Telematiche” – “Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna”.

Nuove agevolazioni per le PMI per programmi di investimento per la tutela ambientale

Con il DM 15/05/2023 (in GU del 07/08/2023) il MIMIT ha definito le modalità e le condizioni per la concessione e l’erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 400.000.000,00(quattrocentomilioni/00) a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 – 2027. Una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

I programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:
sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l’applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;
promozione dell’efficienza energetica delle PMI.

Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
• non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
• trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società’ di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
• aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Le agevolazioni di cui al presente decreto saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.