In questi giorni stanno giungendo ai contribuenti le lettere di compliance emesse sulla base dell’incrocio dei dati con le comunicazioni ex art. 22 comma 5 del DL 124/2019. L’Erario, grazie a ciò, conosce l’ammontare degli incassi telematici giornalieri e li può confrontare con i corrispettivi telematici (si veda il provv. Agenzia delle Entrate 3 ottobre 2023 n. 352652).
Dalle lettere di compliance emergono indicazioni molto utili per il ravvedimento operoso:
– implicitamente si specifica che il contribuente può ravvedersi ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, salvo abbia ricevuto un verbale entro il 31 ottobre 2023, nel qual caso opera l’art. 4 del DL 131/2023;
– ai fini del computo della sanzione sull’omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi, rimane il minimo di 500 euro per ogni violazione;
– non è necessario trasmettere ora i corrispettivi omessi o trasmessi in modo infedele (cosa che sarebbe comunque difficile da attuare);
– bisogna pagare anche la sanzione fissa di 500 euro ridotta per la infedele comunicazione della liquidazione periodica;
– la sanzione dell’art. 5 comma 4 da infedele dichiarazione IVA assorbe quella sui versamenti.
Quest’ultimo è il chiarimento più importante, viene confermato quanto parte della dottrina aveva già desunto dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate nella videoconferenza del 15 giugno 2022, ovvero la “camaleontica” interpretazione secondo cui ad assorbire la sanzione sui versamenti non è la omessa/infedele fatturazione (lo stesso dicasi per la trasmissione telematica dei corrispettivi), ma la dichiarazione infedele.
Almeno, così sembra dalle note alle lettere, che, quando parlano dell’assorbimento, richiamano l’art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 e non anche l’art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97.
Sembra pertanto che:
– se la violazione riguarda l’anno 2022, occorra pagare la sanzione del 90% ridotta a 1/7 sui corrispettivi (art. 6 comma 2-bis) e una sanzione per dichiarazione infedele del 90% ridotta a 1/8 (art. 5 comma 4), non anche la sanzione da omesso versamento dell’IVA periodica;
– se la violazione riguarda l’anno 2023, occorra pagare la sanzione del 90% ridotta a 1/8 sui corrispettivi (art. 6 comma 2-bis) e anche la sanzione da omesso versamento dell’IVA periodica (del 30% o del 15% ridotta a seconda di quando ci si ravvede).
La violazione sui corrispettivi, ben più grave, si pone a monte dei versamenti e non può che assorbirli. Le sanzioni sui corrispettivi, sulle fatture e sull’infedele dichiarazione puniscono condotte che nulla hanno a che vedere con i versamenti. L’art. 13 del DLgs. 471/97 entra in gioco solo quando i corrispettivi vengono trasmessi ma l’IVA non viene poi pagata.
Appare importante la specificazione inerente al fatto che il ravvedimento avviene ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, salvo ci sia un verbale entro il 31 ottobre 2023, caso in cui ci si ravvede ex DL 131/2023. Onde non cadere in errore è bene distinguere gli scenari.
Se c’è un verbale, il ravvedimento è inibito per le violazioni in tema di infedele/omessa trasmissione dei corrispettivi, e questo lo dice l’art. 13 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97. Ecco che il legislatore è “corso ai ripari” ammettendo il ravvedimento, alla presenza di tre condizioni:
– deve trattarsi di violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
– il verbale deve essere stato consegnato/notificato entro il 31 ottobre 2023;
– il ravvedimento deve intervenire entro il 15 dicembre 2023.
Se non c’è constatazione della violazione, il ravvedimento può avvenire secondo le modalità ordinarie, poco importa che la violazione sia successiva al 30 giugno 2023 o antecedente al 1° gennaio 2022. Nemmeno serve che ci si ravveda entro il 15 dicembre.
Il verbale consegnato/notificato dal 1° novembre 2023 in poi continua ad ostare al ravvedimento; nello stesso tempo, l’eventuale notifica dell’atto di contestazione inibisce il ravvedimento in ogni caso.
Se c’è il PVC la riduzione è a 1/5 del minimo
Sebbene nelle lettere non se ne parli, il ravvedimento può sì avvenire se c’è stato un verbale consegnato entro il 31 ottobre 2023, ma la sanzione dovrà, per ogni violazione, essere ridotta a 1/5 del minimo e non a 1/7 o 1/8.
Volendo essere precisi, se il verbale riguarda la sola violazione sui corrispettivi, questa (art. 6 comma 2-bis) deve essere ridotta a 1/5, mentre la dichiarazione infedele (art. 5 comma 4) potrebbe continuare a beneficiare della riduzione a 1/8.
Bisogna fare attenzione alla dichiarazione dei redditi: laddove l’errore fosse ivi recepito, bisognerebbe ravvedere anche il modello REDDITI infedele.
Le lettere non menzionano il ravvedimento sul saldo imposte sui redditi 2022 e sul primo acconto 2023, che andrebbero tuttavia ravveduti (in caso contrario, il contribuente verrebbe raggiunto da un avviso bonario).