Il decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), in vigore dal 1° settembre, disciplina il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al DLgs. 102/2004, ai sensi del regolamento Ue 2022/2472.
Possono beneficiare degli aiuti le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, a eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento Ue 1379/2013, colpite dall’evento climatico avverso, che soddisfino le condizioni previste dal decreto. Per la verifica delle dimensioni dell’impresa il riferimento è dall’allegato I al regolamento Ue 2022/2472.
Le Regioni e le Province autonome provvedono entro 60 giorni (elevabile a 90 in caso di eccezionali difficoltà) a delimitare i territori interessati e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità. Il Ministro dell’Agricoltura emette formale provvedimento di riconoscimento dell’evento climatico avverso. Il regime di aiuto deve essere attivato entro 3 anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro 4 anni a decorrere da tale data.
Per quanto riguarda gli aiuti sui premi assicurativi, sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2 del DLgs. 102/2004, che possono coprire:
– le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (lett. a);
– i danni a strutture aziendali e a impianti di produzioni arboree e arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (lett. b);
– il costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (lett. c).
L’intensità massima di aiuto sulle polizze è stabilita nella misura del:
– 70% del costo del premio assicurativo sulle polizze di cui alla lettera a) che prevedono un indennizzo qualora il danno sia superiore al 30% della produzione;
– 50% del costo del premio assicurativo, sulle polizze di cui alle lettere b) e c).
In relazione agli aiuti compensativi, è previsto l’indennizzo, mediante la concessione di contributi, dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e agli impianti produttivi (non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura), che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione.
Gli aiuti sono concessi nel limite dell’importo dei danni subiti, previa valutazione dell’autorità regionale competente designata per l’istruttoria. I danni includono:
– la perdita di reddito per distruzione completa o parziale della produzione agricola, calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificato l’evento atmosferico per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei 3 anni precedenti l’avversità o da una media triennale basata sui 5 anni precedenti l’avversità atmosferica, escludendo il valore più basso e quello più elevato per il prezzo medio di vendita;
– i danni materiali subiti dalle strutture aziendali (immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione), calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico degli stessi prima del verificarsi dell’evento atmosferico.
Gli aiuti compensativi concessi sono ridotti al 50%, salvo il caso di beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista la copertura assicurativa.
Gli aiuti e gli eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite sono limitati all’80% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del reg. Ue 1305/2013 ai sensi dell’art. 154 del reg. Ue 2021/2115.
Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi (art. 2 del DM) sono concessi dopo la presentazione della domanda da parte del beneficiario, che deve contenere: nome dell’impresa; descrizione dei rischi coperti; le date di inizio e fine copertura; ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione; premio assicurativo e relativa percentuale di aiuto.
La presentazione delle domande di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche (art. 3) deve avvenire a seguito dell’adozione del provvedimento regionale e dell’emissione del provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, con le modalità previste dalla Regione territorialmente competente ed entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella G.U. e di individuazione delle zone interessate (art. 5 del DLgs. 102/2004).