Con la circolare n. 68/2023, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per consentire ai datori di lavoro una corretta gestione degli adempimenti connessi alla fruizione dell’incentivo per le assunzioni di giovani “NEET” previsto dall’art. 27 del DL 48/2023 (c.d. decreto “Lavoro”).
L’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (ridotto al 20% in caso di cumulo con altra agevolazione) e viene riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o in apprendistato professionalizzante, effettuate a decorrere dal 1° giugno scorso fino al 31 dicembre 2023, di giovani che alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentesimo anno di età, non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”) e sono registrati al Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani.
L’incentivo, di durata pari a 12 mesi, è riconoscibile dietro presentazione di una domanda all’INPS ed è fruibile mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Ciò premesso, nella circolare in commento si precisa innanzitutto che l’incentivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Per quanto riguarda invece i rapporti di lavoro incentivati, che devono essere a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione o in apprendistato professionalizzante), l’INPS chiarisce che l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a part time.
Nel merito, si precisa che in caso di assunzione a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione.
Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale.
Inoltre, l’agevolazione non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di “NEET”.
Per quanto concerne invece le condizioni di spettanza, l’INPS ricorda che, trattandosi di un incentivo all’assunzione, l’accesso è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del DLgs. 150/2015, al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 1 commi 1175 e 1176 della L. 296/2006, alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione e, infine, al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno previste dal Regolamento (Ue) n. 651/2014.
Ancora, l’incentivo in oggetto è cumulabile sia con l’esonero per l’occupazione giovanile ex art. 1 comma 297 della L. 197/2022, sia con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra agevolazione, come anticipato, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Sotto il profilo operativo, nella circolare in commento si precisa che il datore interessato dovrà presentare una domanda preliminare con il modulo di istanza on line “NEET23”, disponibile dal 31 luglio 2023 all’interno del “Portale delle Agevolazioni”, sul sito www.inps.it.
Entro 5 giorni, l’INPS informerà il datore di lavoro dell’eventuale prenotazione positiva dell’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.
Entro i successivi 14 giorni di calendario, il datore di lavoro dovrà quindi comunicare l’avvenuta stipula del contratto di lavoro, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
I termini previsti per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione – con contestuale domanda di ammissione all’incentivo – sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà in seguito disposta dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Infine, nella circolare vengono illustrate le modalità di gestione dell’incentivo nel flusso UniEmens, evidenziando, tra le varie, che per esporre il beneficio spettante, dal periodo di competenza di settembre 2023, nell’elemento “CodiceCausale” presente all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi” e “InfoAggcausaliContrib”, dovrà essere utilizzato il nuovo valore “NE23”.