Slitta al 2024 l’invio telematico dei dati contenuti nelle schede per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille

Con il Provv. n. 155303 del 16/05/2023 – emanato in attuazione dell’art. 17 c.1 del DM 31/05/199 n. 164 – l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di trasmissione delle schede con le scelte di destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1), da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023.

Ciascun contribuente può decidere di destinare una percentuale dell’IRPEF pari al 5, all’8 e al 2 per mille, ovvero:
• l’8 per mille allo Stato o a confessioni religiose che abbiano stipulato il protocollo d’intesa (a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’8 per mille dell’IRPEF può essere destinato anche all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficienza);
• il 2 per mille a partiti politici iscritti nel registro dei partiti che hanno fatto richiesta di essere ammessi alla ripartizione ovvero ad associazioni culturali iscritte all’elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
• il 5 per mille a organizzazioni no profit.

I sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare loro assistenza fiscale provvedono a:
• controllare la regolarità formale dalla dichiarazione presentata, anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
• consegnare al sostituito, prima dell’invio della dichiarazione, copia della stessa elaborata ed il corrispondente prospetto di liquidazione;
• trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:
– il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
– il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
– il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
– il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
– il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
• comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro i termini sopra indicati, il risultato finale delle dichiarazioni.

i confermano la modalità di trasmissione previste per le schede trasmesse l’anno scorso (modelli 730-1 relativi al periodo d’imposta 2021), di cui al Provv. 11185 del 14/01/2022.
Pertanto:
• i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale;
• trasmettono le schede con le scelte di destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) all’Agenzia delle Entrate tramite un ufficio postale o un soggetto incaricato della trasmissione telematica (art. 3, c. 3, DPR 322/1998).

Si ricorda che l’art. 2 del DL 73/2022, modificando l’art. 37 c. 2-bis lett. c-bis) del DLgs. 241/97, aveva previsto la dematerializzazione, vale a dire la trasmissione telematica, delle schede relative alle scelte di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, in relazione ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, che sarebbe dovuta decorrere da quest’anno in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022.

Rinvio al 2024 – La dematerializzazione prevista dall’art. 2 del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) è stata rinviata al 2024 dall’art. 4 comma 2 del DL 51/2023.

I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un intermediario le schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modelli 730-1, contenute nell’apposita busta di cui all’Allegato 2 al provvedimento del 06/02/2023, pubblicato in pari dati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, di approvazione del modello 730/2023 e delle relative istruzioni, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel punto 10.5 del provvedimento del 06/02/2023.

In alternativa, è possibile utilizzare una normale busta di corrispondenza, nella quale si indicano le seguenti informazioni:
• la dicitura “Scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”;
• il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta, i due modelli 730-1 devono essere inseriti in due distinte buste, sulle quali devono essere riportate le suddette indicazioni riferite, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.

In entrambi i casi, le buste devono essere debitamente sigillate e contrassegnate sui lembi di chiusura dal contribuente.

In caso di consegna delle buste a un intermediario, i sostituti d’imposta utilizzano la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al provvedimento 34545/2023, nella quale si riportano i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta.

Qualora le buste vengano consegnate a un ufficio postale, non è necessario indicare nella suddetta bolla i codici fiscali. In questo caso, i sostituti d’imposta devono però raggruppare le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

Gli uffici postali e gli intermediari sono tenuti a trasmettere tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti.

In ogni caso, gli intermediari devono inviare i dati entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15/07/2023 ed entro il 15/10/2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2023.

Lascia un commento