Chiusa la fase di consultazione, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 18 che definisce l’ambito applicativo e le modalità di determinazione della flat tax incrementale al 15%, introdotta dall’art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Viene confermata la platea dei soggetti ammessi alla misura, ossia le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un’arte o una professione in forma individuale. Rispetto alla bozza, sono stati espressamente ammessi all’agevolazione anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli artt. 56 comma 5 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
Le persone fisiche che applicano, nel 2023, il regime forfetario sono escluse dall’agevolazione, fatta salva l’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.
Sono inoltre esclusi dalla flat tax i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata. Ciò tuttavia non significa che siano esclusi dalla tassazione agevolata gli imprenditori individuali e i professionisti che possiedono partecipazioni nei predetti enti societari; in tal caso, l’agevolazione opera con esclusivo riferimento al reddito derivante dall’esercizio dell’impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR.
Diversa l’ipotesi in cui la partecipazione nella società di persone o di capitali sia detenuta in regime d’impresa (previa iscrizione della medesima nei registri contabili); in tal caso, il reddito conseguito costituisce componente del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale, senza esclusioni.
Vengono confermate le modalità di calcolo della tassa piatta, che si applica sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000 euro. In sostanza, occorre:
– effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
– applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%.
I redditi da considerare per l’applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF, RG e RD.
Nessun ostacolo all’applicazione della tassa piatta determina l’aver utilizzato il regime forfetario, oppure il regime di vantaggio (riferimento aggiunto rispetto alla bozza di circolare) in uno degli anni del triennio 2020-2021-2022; conseguentemente, anche i redditi assoggettati a tali regimi, dichiarati nel quadro LM, sono utilizzabili per determinare l’incremento del 2023.
L’ulteriore quota di reddito, non assoggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
Ai fini della progressività, non si considera la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale (art. 3 comma 3 lett. a) del TUIR).
La “flat tax incrementale” non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023, in quanto per essi non è possibile determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.
La misura invece può essere applicata dai soggetti che hanno svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento; è quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.
Ferma la condizione per cui l’attività deve essere svolta per almeno un’intera annualità, il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento è effettuato:
– ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
– confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.
Ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale” (art. 1 comma 57 della L. 197/2022). Per il periodo d’imposta 2024, quindi, l’importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF. Restano ferme, invece, le modalità ordinarie di determinazione degli acconti in relazione al periodo d’imposta 2023.