Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la L. 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del DL 34/2023 (decreto “Bollette”), che entra in vigore oggi.
Sono confermati rispetto al DL originario il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il II trimestre 2023, riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (art. 1) e l’introduzione di un contributo per i clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari del bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso di elevati prezzi del gas (art. 3). Confermata, altresì, la previsione dell’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas a uso civile e industriale, con riferimento al II trimestre 2023 (art. 2).
All’art. 6 è presente una deroga alla disciplina sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (2022, per i soggetti “solari”).
Riproposta la proroga al II trimestre 2023 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas (art. 4) mediante il riconoscimento:
– per le imprese energivore, di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2023;
– per le imprese non gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel II trimestre 2023.
I crediti sono utilizzabili in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2023, ferma restando la facoltà di cessione per intero.
Un’importante novità riguarda lo scorporo dell’IVA sui versamenti cui sono tenute le aziende di dispositivi medici relativi al superamento del tetto di spesa stabilito a carico del Servizio sanitario nazionale (c.d. “payback”). L’art. 9, nella sua stesura definitiva, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano obbligate a comunicare l’ammontare dell’imposta sull’importo oggetto di versamento, calcolato in base alle fatture emesse dalle aziende fornitrici al SSN, tenendo conto delle diverse aliquote applicabili ai beni acquistati.
Sul fronte tributario, trovano conferma la riscrittura del calendario delle definizioni agevolate ex L. 197/2022 e l’introduzione di cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari in caso di definizione della violazione e pagamento delle somme ex L. 197/2022. Con riferimento alle prime, fra i diversi ricordiamo i rinvii:
– al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale (art. 17);
– al 31 ottobre 2023 per le violazioni formali (art. 17);
– al 30 settembre 2023 per la conciliazione agevolata e rinuncia in Cassazione e per la definizione delle liti pendenti (art. 20).
Sempre in tema di definizione delle liti pendenti, grazie alle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che il contribuente può versare le rate successive alle prime tre in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.
Un’altra novità è prevista all’art. 17-bis e riguarda gli enti territoriali che si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati; tali enti possono ora applicare la disciplina dell’annullamento dei ruoli sino a 1.000 euro (art. 1 commi 222-230 della L. 197/2022) e della rottamazione dei ruoli (art. 1 comma 231 della L. 197/2022).
In sede di conversione è poi stato introdotto l’art. 4-ter, che incrementa il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.
In relazione agli interventi volti al risparmio energetico, invece, l’art. 7 autorizza il cumulo tra detrazione fiscale e il contributo regionale (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) a determinate condizioni.
Da segnalare, infine, il nuovo art. 7-quater, che riconosce alle start up innovative costituite a partire dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.