Credito d’imposta per gli impianti di compostaggio: istanze entro il 31/05/2023

C’è tempo fino al 31/05/2023 per presentare le istanze per il credito d’imposta per gli impianti di compostaggio nei centri agroalimentari del Sud.

Con il Provv. n. 84261 del 21/03/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini per l’invio delle comunicazioni delle spese sostenute nel 2022 e 2023; per l’installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ai fini della spettanza del credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 831-834 della L. 234/2021 (prorogato dall’art. 1 comma 270 della L. 197/2022).

Il credito di imposta può essere richiesto dal gestore del centro agroalimentare, purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici (art. 183, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 152/2006) prodotti.

La comunicazione deve riferirsi alle spese documentate, sostenute entro nel 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il credito d’imposta “teorico” è pari al 70% della spesa rimasta a carico del contribuente.

L’ammontare del bonus effettivamente fruibile sarà invece pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione.

Detta percentuale sarà determinata rapportando i fondi disponibili per l’anno 2023, pari a 1 milione di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti dal 20 aprile al 31 maggio 2023.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Il credito d’imposta spettante:
• è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000;
• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
• si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

La comunicazione può essere presentata direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998, utilizzando il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Fino al 31/05/2023 è possibile:
• inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
• presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, determina il superamento dei limiti massimi da tale regime, nella comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

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