Definizione liti pendenti preclusa per le liti ove le Entrate sono intervenute dopo il 1° gennaio 2023

Con la risposta 306 del 24/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito – in tema di definizione delle liti tributarie pendenti – che:
• non è possibile accedere all’istituto;
• se:
– il ricorso introduttivo della lite che l’istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione;
– e al 1° gennaio 2023 l’Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2023 (c. 186 e ss.) prevede la possibilità “di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire”.

Possono essere definite sia le controversie contro atti di natura impositiva (avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni) sia le controversie relative ad atti meramente riscossivi.

La misura si applica solo alle liti in cui l’Agenzia sia stata chiamata in giudizio non essendo incluse nell’istituto definitorio quelle controversie in cui l’Agenzia non è destinataria dell’atto di impugnazione, non sia stata chiamata in giudizio o non sia intervenuta volontariamente.

In sintesi, per identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che:
• al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 197/2022);
• l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

In riferimento al caso di specie:
• considerando che il ricorso introduttivo della lite da definire è stato notificato al solo agente della riscossione;
• e che, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né è stata chiamata per integrare il contraddittorio;
• non è possibile fruire della definizione agevolata.

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