Con un comunicato stampa del 21/04/2023, il MEF ha reso noto che:
▪ con un prossimo provvedimento normativo ad hoc (che verrà inserito o nell’iter di conversione del DL bollette o sarà inserito all’interno di un apposito DL che dovrà essere approvato dal CDM);
▪ il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli verrà posticipato dal 30/04/2023 al 30/06/2023.
Di conseguenza, slitteranno i seguenti termini:
▪ per comunicare la liquidazione delle somme al contribuente (adempimento a cura dell’Agente della riscossione) dal 30/06/2023 al 30/09/2023;
▪ il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata slitta dal 31/07/2023 al 31/10/2023.
Casse di Previdenza – Possono beneficiare della rottamazione solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso (ad esempio la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri possono beneficiare della rottamazione).
Da più parti era arrivata la richiesta di “prorogare” i termini per l’adesione alla rottamazione – quater.
Con un recente comunicato, l’ANC ha richiesto con urgenza l’adozione di un provvedimento che prolungasse i termini di scadenza, per permettere a tutti di usufruire del beneficio, e non rischiare che qualcuno sia escluso a causa dell’inefficienza del sistema di Ade Riscossione.
La richiesta di differimento dei termini trovava fondamento anche nel fatto che l’Agenzia non ha rispettato il termine del 31 marzo per la cancellazione delle cartelle sotto i 1.000 euro, e si è data ulteriori 30 giorni di tempo, ponendo così i contribuenti in una situazione di confusione nel trovare ancora cartelle che invece non dovrebbero neanche apparire.
Altra necessità da affrontare con urgenza indifferibile era quella di sanare un’evidente disparità.
I Contribuenti diversi da quelli meno abbienti (Isee Inf. Ad € 20.000) avevano potuto aderire solamente alla Definizione Agevolata, c.d. “Rottamazione-Ter”, in forza di quanto previsto dall’Art. 3, D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, e non anche alla “Definizione per estinzione dei debiti di cui all’Art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018”, riservata, questa, alle ‘Persone Fisiche’ in situazione di “Grave e Comprovata difficoltà economica” (Saldo e Stralcio), che potevano sanare la loro posizione versando il 35% della quota capitale.
Ora con la Rottamazione – Quater i primi vengono rimessi in bonis, anche se non avevano onorato numerose rate delle diverse scadenze, addirittura con un piccolo vantaggio rispetto alla precedente misura e con 5 anni di tempo per onorare il tutto.
Diversamente i soggetti che avevano potuto accedere al c.d. “Saldo e Stralcio”, pagando in linea capitale il 35% su 100, ora vengono rimessi anch’essi in bonis. Tuttavia se non hanno onorato anche la sola rata di luglio 2022, decadono dal beneficio. Anche per questo motivo si dovrebbe attuare lo slittamento del termine della presentazione della Nuova Domanda della Rottamazione – Quater, che permetterebbe anche al Governo di avere il tempo necessario per sanare l’ingiusta discriminazione.
Procedure per l’adesione – le novità – L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche. Infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile un apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:
• in area riservata;
• in area pubblica.
Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.
Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.
Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).
Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:
• se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
• se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:
1. riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
2. dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
3. se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
L’Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare – secondo la normativa vigente – all’interessato, entro il 30/06/2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.
NEW – Con il provvedimento annunciato dal MEF, per la comunicazione dell’Agenzia ci sarà tempo fino al 30/09/2023.
Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.
L’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
• unica soluzione, che slitterà – secondo il comunicato del MEF – dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
• numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
1. il pagamento della prima rata – secondo il comunicato del MEF slitterà dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
2. la seconda con scadenza 30/11/2023 (conferma); pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;
3. (conferma) le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• sito istituzionale dell’Agenzia delle EntrateRiscossione;
• app EquiClick;
• domiciliazione sul conto corrente;
• moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
• sportelli di Agenzia delle EntrateRiscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.