STRUTTURE SANITARIE PRIVATE – MODELLO SSP ENTRO IL 2 MAGGIO

La Legge Finanziaria 2007 (art. 1 c. da 38 a 42 L. 296/2006) ha introdotto il cd. “accentramento della
riscossione dei corrispettivi” dovuti ai medici, obbligando le strutture sanitarie private
incassare i compensi in nome e per conto del medico/paramedico, riversandoli poi a quest’ultimo
annotare i compensi incassati per ciascuna prestazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie (o in un apposito registro) dove indicare:
– data del pagamento e estremi della fattura emessa dal professionista
– generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso
– ammontare del corrispettivo riscosso e le modalità di pagamento
comunicare, entro il 30/04 di ciascun anno, l’ammontare complessivo dei compensi riscossi nell’anno precedente per conto di ciascun professionista.

La procedura di riscossione si applica limitatamente:
⇨ ai compensi per le prestazioni sanitarie rese dal professionista
⇨ in relazione ad un rapporto intrattenuto da questi direttamente con il paziente (e non intrattenuto con la struttura sanitaria).

N.B.: in sostanza, il paziente deve essere “cliente” del medico, non della Struttura sanitaria.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Provv. 13/12/2007 ha individuato le “strutture sanitarie private” obbligate all’”accentramento”:
➔ le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto
privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari nonché ogni altra struttura, in qualsiasi forma organizzata
Nota: dal punto di vista soggettivo la disposizione è “omnicomprensiva”, rimanendo esclusa la sola persona che opera quale “privato” nel mettere a disposizione la “struttura organizzata” ai medici/paramedici
che:
metta a disposizione a qualunque titolo (locazione o comodato) locali ad uso sanitario
forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica.
Nota: si deve trattare di locali “attrezzati” (non riguarda, pertanto, i soli “muri”) per l’esercizio dell’attività medica/paramedica svolta in forma autonoma

MEDICI CONVENZIONATI CON SSN

Per i medici di medicina generale operanti in strutture sanitarie (es.: più studi medici nello stesso locale, con spese condivise di segreteria), l’accentramento dei corrispettivi (RM 304/2008):
✓ è escluso: per le prestazioni effettuate nell’ambito dell’attività convenzionata con il SSN
si applica: per le prestazioni estranee alla convenzione con il SSN (es: visite specialistiche a pagamento).

LA COMUNICAZIONE ANNUALE(MOD. SSP)

La comunicazione dei compensi riscossi nel 2022 per conto di ciascun medico/paramedico, va effettuata esclusivamente in via telematica utilizzando l’apposito mod. SSP entro il 30 aprile di ciascun anno, relativamente ai compensi riscossi l’anno precedente.

N.B.: il 30/04/2023 cade di domenica, mentre il 1/05/2023 è festivo: l’invio è pertanto differito al 2 maggio.

ASPETTI SANZIONATORI

Per gli obblighi evidenziati, possono trovare applicazione le seguenti sanzioni:
a) mod. SSD: ove la trasmissione telematica sia omessa/incompleta o infedele: si applica la sanzione amministrativa da €. 250 a €. 2.000 (art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 471/97)
b) adempimenti: la violazione all’obbligo di accentramento degli incassi e/o di annotazione degli stessi, è sanzionato da € 1.000 a € 8.000 (art. 9 D.Lgs. 471/97)

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