L’articolo 107, comma 2 del DDl di bilancio 2023 dispone la proroga, anche per l’anno d’imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
L’articolo 107, comma 3 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.
In dettaglio, la disposizione di cui all’articolo 107, comma 2 proroga per tutto il periodo d’imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta (cd. Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato, in prima battuta, dall’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Il comma 2 precisa, altresì, che l’istituto si applica, per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 623, della menzionata legge di bilancio 2019.
Il citato comma specifica, infine, che per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2019.
Il comma 3 dell’articolo in esame è finalizzato a incentivare le imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
Il comma modifica, nello specifico, l’articolo 9, comma 1, del DL 4/2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’articolo 81 del DL 104/2020 anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
Il comma specifica, altresì, che per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro.
L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La Relazione illustrativa sottolinea, inoltre, che l’incentivo è adottato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e che la misura di esso è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell’ordinamento.
Per quanto concerne il finanziamento della misura, la lettera b) del comma 3, intervenendo sul citato articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2022, autorizza la spesa per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023. La cifra costituisce un tetto di spesa.