L’art. 9 c.4 del DL 176/2022 – c.d. DL Aiuti – quater – in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 121 comma 3 terzo periodo del DL 34/2020, ha introdotto la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate
Per poter optare per l’utilizzo dei crediti d’imposta in 10 rate, quindi:
• le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura devono essere inviate entro il 31 ottobre 2022;
• i crediti d’imposta devono essere non ancora utilizzati.
Il fatto che i crediti non debbano essere stati ancora utilizzati circoscrive la portata della disposizione a quelli che non solo non sono stati ancora utilizzati in compensazione nel modello F24, ma anche a quelli che non sono stati oggetto di altra cessione.
A seguito delle novità introdotte dall’art. 9 comma 4 in argomento, con riguardo al superbonus è necessario distinguere quindi i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate:
• entro il 31 ottobre 2022; in tal caso si continuano ad utilizzare:
◦ i codici tributo istituiti con la RM 83/2020 per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022
◦ RM 12/E/2020 per i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022 al 31 ottobre 2022;
• dal 1° novembre 2022; in questo caso devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dalla RM 71/E/2022.
Si è reso, dunque, necessario, come già detto, istituire due codici tributi ad hoc per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022 e, cioè dal 1° novembre 2022, perché fuori dalla novella disciplina.
Con la risoluzione odierna debuttano, pertanto, i codici:
• “7708” denominato “Cessione credito – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”
• “7718” denominato “Sconto – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”.
Nel modello F24, che deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 7 dicembre 2022 n. 71: • sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati” (in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni di opzione e delle successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del
modello F24. In tal caso lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
• nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.