Sintesi: numerosi esportatori abituali stanno predisponendo le lettere di intento da inviare telematicamente al fine di acquistare senza applicazione di Iva a decorrere dal 2023, anno che andrà indicato nell’apposita casella. I fornitori dell’esportatore abituale troveranno annotata sul proprio Cassetto fiscale la lettera di intento trasmessa dall’esportatore abituale; tramite accesso al Cassetto fiscale l’esportatore potrà effettuare il cd. “riscontro telematico”, recuperando il numero di protocollo assegnato dall’Agenzia delle entrate alla lettera di intento e la data di trasmissione, da riportare nell’apposito blocco della fattura elettronica. |
TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTI |
La disciplina attualmente applicabile alle dichiarazioni d’intento prevede i seguenti adempimenti:
La dichiarazione d’intento può essere emessa dall’esportatore abituale:
▪ per ogni singola operazione (cioè per singolo ordine di acquisto o singola bolletta d’importazione)
▪ con riferimento ad un determinato importo massimo
che, in ogni caso, esaurisce la sua validità alla fine dell’anno solare di riferimento.
La compilazione della dichiarazione d’intento può riferirsi
✓ a una singola operazione
✓ oppure riguardare più operazioni fino ad un dato importo del plafond disponibile.
VARIAZIONI DELLE LETTERE DI INTENTI
L’esportatore abituale può sempre procedere a rettificare
a) in diminuzione: l’importo di una lettera di intenti precedentemente trasmessa (es: riducendo il plafond da 100.000 € a 20.000 €) o procedere a revocarla (assenza di utilizzo da parte del fornitore): in tal caso non va effettuata alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate, trattandosi di un’operazione “interna” tra le parti; allo stesso modo è possibile procedere a “sospendere” temporaneamente la lettera di intento, con successiva riattivazione in un secondo periodo
b) in aumento: qualora l’esportatore abituale, nel medesimo anno di riferimento, intenda acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata:
▪ ne deve produrre una nuova (che non sostituisce la prima, ma si aggiunge ad essa)
▪ indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad acquistare senza Iva
▪ i dati del quadro A (motivo della formazione del plafond) vanno compilati obbligatoriamente solo nella prima lettera di intento inviata dall’esportatore abituale (sono facoltativi in quelle successive)