Il DL Semplificazioni (DL 73/2022) interviene sulla disciplina dettata dal D.L. n. 167/1990, in materia di monitoraggio fiscale dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, valori e titoli. Il primo comma dell’art. 1 viene, difatti, novellato prevendendo due variazioni sostanziali:
–Da un lato, una riduzione dell’importo a partire dal quale le operazioni poste in essere a favore o per conto dei soggetti individuati dalla norma devono essere segnalate, che scende a 5.000 euro;
–Dall’altro, l’eliminazione del riferimento alle operazioni artefattamente frazionate.
La prima novità incide, dunque, sulla soglia di allerta, raggiunta la quale scatta per l’intermediario l’obbligo di segnalare l’operazione.
La platea dei destinatari di tale adempimento è piuttosto ampia. Sono, infatti, obbligati alla segnalazione gli intermediari bancari e finanziari, così come individuati nell’art. 3, commi 2 e 3, lettere a) e d), insieme agli altri operatori non finanziari, di cui all’ art. 3, comma 5, lettera i), D.Lgs. n. 231/2007. La segnalazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate e deve contenere i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a 5.000 euro.
Sarà necessario comunicare i dati di cui all’art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, e quindi come dati numerici la data, l’importo e la causale dell’operazione, i mezzi di pagamento utilizzati, cui dovranno essere aggiunte le informazioni acquisite al momento della adeguata verifica: la tipologia di rapporto istaurato e i dati del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore delle operazioni poste in essere.
I dati raccolti andranno comunicati utilizzando l’infrastruttura SID, il sistema di interscambio flussi dati. L’Agenzia delle Entrate, in fase di controllo, potrà utilizzarli anche raffrontandoli con i dati indicati nel quadro RW dai soggetti monitorati. La sanzione in caso di inadempimento è fissata dall’art. 5 del D.L. n. 167/1990. In caso di mancata segnalazione, infatti, agli intermediari verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata.
La seconda novità introdotta dal decreto Semplificazioni ha ad oggetto lo stralcio del riferimento alle operazioni simulatamente frazionate.
L’art. 1 del D.L. n. 167/1990, prima della novella, rubricava “[…] operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro (rectius 5.000 euro), indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata”.
Da segnalare, infine, che l’ultimo comma dell’art. 16 del decreto Semplificazioni 2022 prevede l’estensione dell’obbligo di monitoraggio e segnalazione anche alle operazioni poste in essere nell’anno 2021.
Dunque, la previsione avrà effetto retroattivo e potranno finire del mirino dell’Amministrazione finanziaria tutte quelle operazioni sotto la soglia di 15.000 euro, ma superiori a 5.000, che i soggetti destinatari della norma hanno posto in essere nella convinzione di non essere monitorati.
Sarebbe interessante conoscere la numerosità delle operazioni comprese tra il vecchio e il nuovo limite di legge, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 20 giugno 2022, per confrontarle con quelle effettuate dopo l’entrata in vigore della nuova soglia.