Con la risposta 367 del 07/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il legatario non può presentare la dichiarazione dei redditi per conto della de cuius.
L’art. 65, D.P.R. n. 600/1973 (rubricato “Eredi del contribuente”) prevede che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.
I soggetti incaricati dagli eredi devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.
Ciò premesso, considerato che in base alla norma citata, solo l’erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, l’Agenzia ritiene, in linea con quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, che il legatario non possa presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius