ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota direttoriale n. 9663 del 30 giugno 2022 fornisce chiarimenti in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione al RUNTS per gli Enti di protezione civile.
In particolare sono pervenuti al Ministero alcuni quesiti relativamente alle condizioni di iscrivibilità nel RUNTS dei gruppi comunali di protezione civile disciplinati dall’articolo 35 del d.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile), nonché delle altre forme di volontario organizzato di protezione civile previste dal successivo articolo 36.
Il Ministero ricorda innanzi tutto che la normativa che ha previsto l’esclusione dal perimetro del Terzo settore dei soggetti sottoposti a direzione, controllo e coordinamento da parte di pubbliche amministrazioni non si applica ai soggetti operanti nel settore della protezione civile.
Il Codice della protezione civile tratta del tema nel Capo V, dedicato alla partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile.
L’articolo 35 del d.lgs. n. 1/2018 contiene la disciplina dei gruppi comunali di protezione civile, che vengono definiti quali ETS costituiti in forma specifica stabilendo che a tali gruppi, caratterizzati da un significativo legame con l’ente locale, si applica la deroga al divieto di direzione, controllo e coordinamento da parte delle PP.AA.
Inoltre l’articolo 35 del d.lgs. n. 1/ 2018 assicura l’uniforme organizzazione di detti gruppi, prevedendone la costituzione con delibera del Consiglio comunale, sulla base di uno schema tipo approvato con apposita direttiva della Presidenza del Consiglio e improntato ai due seguenti principi:
–Affidamento al Comune, come unico responsabile, tramite i propri uffici di tutti gli aspetti di gestione amministrativa;
–Affidamento degli aspetti operativi ad un coordinatore dell’attività dei volontari, individuato secondo principi di democraticità all’interno del gruppo, per il quale sono definiti anche durata dell’incarico e modalità di revoca.
Quindi, gli aspetti gestionali sono rimessi, nella loro totalità, alla sfera pubblica, nel quadro dell’articolazione comunale. La componente volontaria assicura l’individuazione del proprio coordinatore operativo in modo democratico, coerentemente con la generale disciplina delle altre realtà di volontariato oggetto del citato D. Lgs. n. 117/2017. È salvaguardata la possibilità di costituire anche gruppi intercomunali e provinciali. Se i profili genetici e gestionali del gruppo comunale di protezione civile sono riconducibili al perimetro pubblico, il gruppo comunale si distingue dal Comune in termini di alterità funzionale: proprio quest’ultimo profilo deve portare ad escludere la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile.
L’articolo 36, infine, contempla la possibilità di prevedere altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile, diverse dagli ETS e dai gruppi comunali, che possono acquisire la qualifica di ETS, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, rinviando anche in tal caso al successivo D.M .106/2020 la disciplina di dettaglio.
Detta disciplina si compendia nella previsione dell’articolo 11 del citato D.M. n. 106/2020: il comma 1 stabilisce che gli enti possono indicare, in sede di iscrizione al RUNTS, tra le attività effettivamente esercitate, quella di protezione civile solo se previamente iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile. Parallelamente, gli enti già iscritti al RUNTS che conseguono successivamente l’iscrizione al predetto elenco, provvederanno ad aggiornare le informazioni sul RUNTS integrando l’elenco delle
attività di interesse generale svolte con l’attività di protezione civile qualora la stessa, pur presente tra quelle statutarie, non fosse inizialmente tra quelle effettivamente esercitate.
I gruppi comunali sono iscritti nella sezione “Altri enti del terzo settore”: per questi soggetti la condizione per l’iscrizione nel RUNTS è data dal rispetto della disciplina specifica prevista ai fini della loro costituzione nonché dall’iscrizione nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 1/2018.
Alla luce di quanto esposto, il Ministero ritiene dunque che gli uffici del RUNTS saranno chiamati ad accertare esclusivamente la regolarità formale dell’istanza di iscrizione del gruppo comunale di protezione civile, vale a dire la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata, senza svolgere alcun sindacato sui contenuti dello statuto del gruppo comunale di protezione civile. Difatti, in questo caso, la natura amministrativa dell’atto di adozione dello statuto e le garanzie procedurali della formazione della volontà dell’ente locale sono atte ad assicurare la sussistenza dei profili di legittimità sostanziale, che si traduce nella conformità dello statuto del gruppo allo schema – tipo contenuto nell’emananda direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 1/2018; la centralità della funzione regolatoria
assegnata alla direttiva medesima costituisce altresì la corretta chiave di lettura per gli adempimenti posti in essere da parte degli uffici del RUNTS nella fase temporale che precede la finalizzazione del predetto atto di indirizzo.
Pertanto, nel caso di gruppi comunali coinvolti nel processo di trasmigrazione, in quanto provenienti dai pregressi registri regionali del volontariato, gli uffici in indirizzo procederanno, nelle more dell’adozione della direttiva, all’adozione di un provvedimento di iscrizione nel RUNTS, immediatamente efficace, ma in cui sia menzionata la necessità di un successivo adeguamento dello statuto del gruppo ai contenuti della direttiva medesima, da effettuarsi secondo i termini e le modalità che saranno indicati nella direttiva stessa, a pena di cancellazione dal RUNTS in caso di inadempimento.
I restanti gruppi comunali di protezione civile, diversi da quelli cd. “trasmigrati”, avranno cura di provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS a seguito del recepimento nei propri statuti delle indicazioni contenute nell’emananda direttiva.
Diversamente è a dirsi per le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, di cui all’articolo 36 del Codice della protezione civile, le quali potranno conseguire l’iscrizione al RUNTS a condizione che i rispettivi statuti siano conformi al Codice del Terzo settore, non essendo di per sé sufficiente l’atto presupposto dell’iscrizione nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile per determinarne il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione come enti del terzo settore. Nei confronti di tali soggetti, gli uffici del RUNTS opereranno, oltre al controllo di regolarità formale, anche l’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dal Codice del Terzo settore ai fini dell’iscrizione, salva beninteso l’ipotesi di una richiesta di iscrizione al RUNTS presentata ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. n.117/2017, in cui il controllo di legalità è demandato dal legislatore al notaio.