IVA detratta nel quadro VF superiore a e-fatture e bollette doganali -in arrivo avvisi di anomalia

Con il Provv. del 07/07/20222, l’Agenzia delle Entrate detta le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute, ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 127/2015, e delle bollette doganali di importazione, con l’importo dell’IVA portata in detrazione nel
quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA.


Con il Provv. emanato in attuazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, in sostanza, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute (articolo 1, Dlgs n. 127/2015) e delle bollette doganali di importazione, con l’importo dell’Iva portata in detrazione. In particolare, il confronto riguarda, nella sua prima applicazione, l’anno di imposta 2019.


Nella comunicazione l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, le seguenti informazioni:
-Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
-Numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
-Codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata
-Modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel portale “Fatture e corrispettivi”
-Invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.


Nel portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva” del proprio “Cassetto fiscale”, il contribuente, oltre alle informazioni ricevute con la comunicazione via Pec, troverà:
-Il numero dei documenti trasmessi e ricevuti per l’anno di riferimento
-I dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo fattura, tipo documento, numero fattura/documento, data di emissione, identificativo cliente/fornitore, imponibile/importo, aliquota Iva e imposta, natura operazione, esigibilità Iva)
-I dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file, data di consegna della fattura).


Tutti questi elementi e informazioni forniscono al contribuente indicazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.


Tale comportamento potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.


Nel provvedimento sono, infine, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

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