Con la circolare n. 64 del 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Nelle ipotesi in cui la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 agosto 2022.
Entro la medesima data del 31 agosto 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022.
Datori di lavoro con dipendenti
Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l’inserimento del codice “N979” all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”.
Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi entro il 31 agosto 2022 in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
I committenti che devono versare il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestioneseparata, devono riportare nell’elemento “CodCalamita” il valore “38”.