Con il Provv. del 18/05/2022 sono state disciplinate le modalità e fissati i termini di presentazione – dal 6 al 20 giugno 2022 – delle istanze da parte delle imprese che al 27 gennaio 2022 svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia.
Il “Sostegni ter” (Dl n. 4/2022) ha disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse previsto dal “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021).
Con riguardo a beneficiari, ammontare del contributo e modalità di erogazione, restano valide le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021.
Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del Dl n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’articolo 6, comma 2, del Dl n.221/2021.
L’art. 1 comma 1 del DL 4/2022 ha disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse ex art. 2 del DL 73/2021, ai fini dell’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”. Tali imprese, alla data del 27 gennaio 2022 dovevano essere chiuse per le misure di prevenzione della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Restano valide le disposizioni stabilite dal decreto interministeriale 9 settembre 2021.
Per la richiesta del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sono tenuti ad inviare un’istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
L’istanza contiene, tra le varie informazioni:
– Il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
– La dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 3 dell’art. 4 del decreto interministeriale 9 settembre 2021, ovvero enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162- is del TUIR;
– L’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
– Le dichiarazioni in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza.
La domanda viene predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o mediante procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il provvedimento in commento, mentre la trasmissione è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022. Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima domanda sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
INVIO ISTANZA
La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito.
La trasmissione può essere effettuata a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.
Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di 25.000 euro per ciascuno, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione UE del Temporary Framework. L’Agenzia comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato
direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.