Con le risposte a interpello n. 302 e n. 303 del 26/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di esenzione delle sopravvenienze attive da esdebitamento.
L’art. 88, comma 4-ter), TUIR dispone, tra l’altro, che, nel caso di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84, senza considerare il limite dell’80%, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.
In proposito, si osserva che la disposizione richiede la presenza di un piano di risanamento attestato ma non prevede limitazioni di applicazione dal punto di vista soggettivo.
Inoltre, l’art. 88, comma 4-ter TUIR introduce un regime di detassazione delle sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi d’impresa.
L’art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare individua, in particolare, come non soggetti all’azione revocatoria in caso di successivo fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, in quanto attuati nell’ambito di un piano attestato con funzione di riordino degli squilibri finanziari dell’impresa e di prevenzione dello stato di insolvenza. Sul piano fiscale, il legislatore è
intervenuto prevedendo l’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze generate dallo stralcio dei debiti, nell’ambito delle procedure di risanamento espressamente indicate, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire più agevolmente il ritorno in bonis dell’imprenditore.
Il beneficio fiscale è, tuttavia, limitato alla quota di sopravvenienza attiva che residua dopo aver scomputato le perdite di periodo e pregresse, senza considerare, per queste ultime, il limite dell’ottanta per cento, la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e oneri assimilati.
Relativamente agli effetti fiscali della prima iscrizione dei crediti, in virtù del principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 TUIR, l’Agenzia precisa che:
-il differenziale (negativo) emerso non deve sottostare ai limiti di deducibilità imposti dall’art. 106 TUIR;
-eventuali componenti positivi o negativi di prima iscrizione partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo.
Ai fini fiscali, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, l’art. 83, comma 1, secondo periodo, TUIR dispone che valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.
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