Con la risposta a interpello 265 del 17/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, di cui all’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015, se i criteri e le modalità di attribuzione dei premi sono definiti mediante un regolamento aziendale e non da un accordo collettivo aziendale o territoriale.
NORMATIVA
L’imposta sostitutiva del 10% dell’IRPEF e delle addizionali può essere applicata ai premi di risultato la cui corresponsione sia legata da contratti collettivi di secondo livello (ex art. 51 del DLgs. 81/2015) ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina fiscale agevolativa è necessario il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla
normativa e che, tra l’altro:
– Il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio;
– Il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto;
– I criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
IL CASO
S’intende sottoscrivere un accordo integrativo aziendale con le rappresentanze sindacali che regolamenti l’erogazione del premio di risultato ai propri dipendenti (operai, impiegati e quadri).
Nello specifico, l’accordo subordinerebbe l’erogazione del premio (quantificato in base alla politica retributiva del gruppo) al raggiungimento del risultato incrementale del margine operativo lordo (EBITDA) del gruppo. La società si propone quindi di verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi di gruppo e di applicare la disciplina fiscale di favore in caso di raggiungimento del proprio ed effettivo incremento di produttività.
CHIARIMENTO AGENZIA
Considerato che i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di produttività a livello di gruppo siano definiti mediante un regolamento aziendale, strumento diverso dal contratto collettivo di secondo livello previsto dalla normativa, non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, di cui all’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015.
24