Nel corso dell’iter di conversione del DL Ucraina (DL 21/2022), sono state introdotte disposizioni riguardanti la definizione degli avvisi bonari derivanti da liquidazione automatizzata.
Il testo si deve ritenere definitivo (a meno di decadenza del decreto-legge) in quanto va convertito entro il prossimo 20/05/2022 ed anche nel passaggio parlamentare alla Camera (come già avvenuto al Senato) sarà certamente posta la questione di fiducia. In via generale, ove il contribuente ritenga fondata la pretesa dell’Erario, può definire detti avvisi bonari:
-Entro 30 giorni dalla notifica;
-Pagando gli importi dovuti (o la 1° rata, in caso di accesso alla dilazione);
-Fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/3 (dal 30% al 10%)
NOVITA’
Nell’iter di conversione del DL Ucraina è stato inserito un nuovo articolo 37-bis, che dispone quanto segue:
“Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in sessanta giorni”.
In sostanza, si dispone che: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione in GU della legge di conversione del DL 21/2022 e fino il 31/08/2022; sarà possibile di definire gli avvisi bonari derivanti dalla “liquidazione automatica” delle dichiarazioni, ex artt. 36-is del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72; nel maggior termine di 60 giorni (in luogo di 30 giorni).
N.B.: rimangono esclusi gli avvisi bonari scaturenti dal controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73).
DUBBI APPLICATIVI
Circa la definizione del perimetro applicativo della norma, andranno chiariti alcuni aspetti:
– Decorrenza del termine per computo 60gg: non è chiaro se debba farsi riferimento alla data di notifica o alla data di scadenza dei 30gg
– Importi: non è chiaro se il maggior termine si possa applicare solo alla totalità delle somme dovute o anche all’eventuale 1° rata, in presenza di accesso alla dilazione.
N.B.: In merito a tale ultima questione, l’interpretazione fornita dalla Relazione tecnica del maxiemendamento depone per il maggior termine solo per chi paga per intero le somme richieste.
Infatti, secondo la Relazione, posto che l’art. 37-quater (inserito in sede di conversione) fa riferimento al solo art. 2, co 2, DLgs. 462/97, “l’estensione del termine interessa solo coloro che effettuano il pagamento integrale delle somme dovute (con sanzioni ridotte a un terzo) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, e non anche coloro che optano per il pagamento rateale”, disciplinato dal successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97.