La conversione in legge del DL Anticipi, approvata definitivamente alla Camera, estende l’esenzione IVA, prevista per le prestazioni sanitarie, anche alle operazioni di chirurgia estetica, se avente la finalità di diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da attestazione medica.
Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie
L’art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72, individua, tra le varie prestazioni esenti dall’IVA, quelle sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Quanto all’esenzione in esame, essa si applica anche se la prestazione sanitaria costituisca una componente della prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), ossia da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero.
In tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.
Al riguardo, l’art. 132 Direttiva 2006/112/CE prevede che gli Stati membri dispongano alcune esenzioni a favore di attività di interesse pubblico. Tra di esse, il paragrafo 1, lett. b), contempla l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti. La lett. c) individua altresì, tra le prestazioni esenti, quelle mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato.
Estensione alle prestazioni estetiche?
La norma in esame appare finalizzate a superare, con una norma espressa di rango primario, le questioni interpretative sorte sull’effettiva applicazione dell’IVA alle prestazioni estetiche, anche alla luce della giurisprudenza unionale, della prassi dell’Ufficio e delle pronunce di Cassazione.
Nella risposta all’interrogazione a risposta orale 3-03094 del 10 marzo 2022, svoltasi presso il Senato, l’esecutivo aveva fatto presente che, come più volte chiarito dalla prassi, comprese varie risposte ad interpello, è necessario che il requisito soggettivo e quello oggettivo siano esplicitamente ed autonomamente identificabili al fine dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72. Conseguentemente, sono agevolabili le sole prestazioni che, oltre ad essere eseguite nell’ambito di una prestazione medica, siano autonomamente qualificabili come “diagnosi, cura e riabilitazione”.
Successivamente la Cassazione (26906/2022) ha precisato che in tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti da IVA nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, trauma o handicap fisico congenito, subiscono disagi psicofisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente (e non sull’ufficio) l’onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi.
Passando poi al comma 2, resta fermo il trattamento IVA applicato alle prestazioni di chirurgia estetica effettuate anteriormente all’entrata in vigore della norma, a prescindere dal verificarsi delle predette condizioni.
Operazioni di chirurgia estetica: esenzione IVA condizionata?
La conversione in legge del DL Anticipi prevede che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie – art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72 – si estende a quelle prestazioni di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. La norma risulta suscettibile di determinare effetti finanziari in termini di minori entrate tributarie, considerato che la disposizione amplia il novero delle prestazioni esenti dall’IVA anche alle operazioni di chirurgia estetica, finalizzate con fini diagnostici o di cura.