Lo schema di decreto legislativo relativo alla modifica di alcuni adempimenti tributari approvato dal Consiglio dei Ministri – sul quale ora dovranno rendere parere le Commissioni parlamentari competenti – attua quella razionalizzazione e revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, i cui criteri direttivi sono indicati nella legge delega per la riforma fiscale (art. 16 della L. 111/2023).
Stando alla bozza circolata, attraverso l’intervento sono inseriti nuovi commi all’art. 9-bis del DL 50/2017, istitutivo degli ISA.
L’azione del Governo per raggiungere tali obiettivi si esplica attraverso:
– il rafforzamento dell’attività di revisione degli ISA finalizzata a garantire una più adeguata rappresentazione delle realtà economiche cui si riferiscono (art. 5 dello schema di decreto);
– la messa a disposizione del contribuente dei dati allo stesso riferibili, l’eliminazione dai modelli dichiarativi delle informazioni superflue ai fini del calcolo e l’implementazione dei dati precalcolati che l’Agenzia rende disponibili nel Cassetto fiscale (art. 6 dello schema di decreto);
– l’anticipazione del programma informatico per la compilazione della modulistica (art. 7 dello schema di decreto);
– il rafforzamento del regime premiale, con specifico riguardo al beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità (art. 14 dello schema di decreto).
Con riguardo al primo aspetto, si prevede che, nell’ambito delle revisioni periodiche degli ISA, siano anche svolte attività finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici per garantirne la capacità di rappresentazione dei diversi comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
Nell’ottica di ridurre e semplificare la compilazione dei modelli ISA, l’Agenzia delle Entrate agevolerà l’attività di acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, rendendo disponibili ai contribuenti e ai loro intermediari – secondo modalità che dovranno essere definite con apposito DM – gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi. Tale azione si accompagna:
– alla progressiva riduzione dei dati richiesti nei modelli ISA, eliminando quelli non indispensabili per il calcolo del punteggio e per l’elaborazione o l’aggiornamento degli indici;
– all’implementazione delle variabili che l’Agenzia annualmente trasmette ai contribuenti e agli intermediari con i dati delle precompilate ISA.
L’art. 7 dello schema di decreto anticipa i termini per la messa a disposizione del programma per la compilazione dei modelli ISA, che è previsto:
– entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024;
– entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025.
L’anticipazione è in linea con quella prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi e sembrerebbe strumentale al reperimento delle informazioni necessarie all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
In relazione al rafforzamento del regime premiale ISA, lo schema di decreto stabilisce l’incremento:
– da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA;
– da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA;
– da 20.000 a 50.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.
La Relazione illustrativa allo schema di decreto dovrebbe precisare al riguardo che, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9).