Nell’ambito della legge delega di riforma fiscale, uno degli interventi di maggiore portata consiste nella revisione della disciplina relativa alla detrazione dell’IVA (art. 7 comma 1 lett. d) della L. 111/2023).
La volontà del legislatore è quella di rendere il diritto alla detrazione “maggiormente aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all’imposta”.
Con l’intento di allinearsi alla disciplina unionale, potrebbe recepirsi a livello normativo il principio giurisprudenziale per cui il diritto alla detrazione dell’IVA può essere riconosciuto al soggetto passivo “anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce” (tra le ultime, Cass. n. 14975/2023; Corte di Giustizia Ue causa C-42/19, Sonaecom; causa C-405/19, Vos Aannemingen; causa C-528/19, Hartstein; causa C-153/17, Volkswagen).
Il principio riguarda, ad esempio, la possibilità di riconoscere il diritto alla detrazione per le holding “miste” che hanno acquistato beni e servizi finalizzati a operazioni imponibili, così come il riconoscimento del diritto alla detrazione qualora il soggetto passivo abbia acquistato beni e servizi destinati all’effettuazione di operazioni attive che non si sono potute realizzare per cause indipendenti dalla volontà di tale soggetto.
Sulla base dei criteri di effettività sin qui descritti, il legislatore intende anche rinnovare le modalità di esercizio del diritto alla detrazione per i soggetti passivi che pongono in essere, in via non esclusiva, operazioni esenti.
Una delle modifiche principali in tema di detrazione, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. d) della L. 111/2023, consiste infatti nell’introdurre “la facoltà di applicare il pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per le operazioni che danno diritto a detrazione sia per le operazioni che non danno luogo a tale diritto”.
Si tratta di un elemento innovativo rispetto all’attuale meccanismo del pro rata “generale” disciplinato dall’art. 19 comma 5 e dall’art. 19-bis del DPR 633/72, tale per cui – nel rapporto mediante il quale è determinata l’IVA detraibile – si tiene conto della totalità degli acquisti di beni e servizi effettuati, a prescindere dal loro impiego “a valle”.
La nuova metodologia di calcolo intende, invece, permettere ai soggetti passivi di limitare l’applicazione del pro rata ai soli beni e servizi a “uso promiscuo” (destinati, quindi, sia per porre in essere operazioni esenti sia operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione “a monte”).
Il criterio del pro rata c.d. “generale”, seppure non più obbligatorio, resterebbe comunque adottabile su base facoltativa da parte dei soggetti passivi che lo ritengano preferibile perché più favorevole (tale aspetto è specificato nella Relazione illustrativa al disegno di legge).
Di fatto, accanto all’attuale meccanismo di determinazione del “pro rata”, se ne affiancherebbe uno di tipo “analitico”, il cui approccio si articola in due fasi:
– dapprima, individuando gli acquisti di beni e servizi e le importazioni dedicati solo a operazioni esenti ovvero solo a operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione (es. operazioni imponibili) e, da ciò che al momento si comprende, esercitando di fatto il diritto alla detrazione secondo il criterio di diretta afferenza dei beni e dei servizi acquistati rispetto alle singole operazioni attive poste in essere (art. 19 comma 2 del DPR 633/72);
– in un secondo tempo, selezionando i beni e servizi e le importazioni che sono destinati a un utilizzo “promiscuo” ed applicando il criterio del pro rata al fine di esercitare il diritto alla detrazione.
Si osserva, peraltro, che, sul piano letterale, la legge delega – in merito al nuovo metodo di calcolo del “pro rata” – impiega il termine “operazioni” (“che danno diritto alla detrazione” versus ”che non danno tale diritto”), diversamente da quanto dispone attualmente l’art. 19 comma 5 del DPR 633/72, riferito alle “attività” (“che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione” versus “attività che danno luogo ad operazioni esenti”). Ragionevolmente la nuova formulazione dipende dal fatto che, a livello sistematico, il legislatore intende promuovere l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA in modo sempre più puntuale. Sarà il legislatore delegato a definire i criteri di frequenza di tali “operazioni”.
Rivista anche la disciplina dei rimborsi
Nell’ottica di rendere più efficace il diritto alla detrazione e agevolarne il relativo esercizio, nell’ambito della delega fiscale si evidenzia anche la revisione della disciplina dei rimborsi IVA (art. 18 comma 1 lett. i) della L. 111/2023). Il legislatore richiede, infatti, al Governo – mediante i decreti delegati – di “rivedere la disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione”.
A livello più generale, l’art. 18 della L. 111/2023, in materia di riscossione, contempla la necessità di “semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi”.