Remissione in bonis per comunicazioni di opzione con asseverazione predisposta

In relazione alle detrazioni legate agli interventi “edilizi”, l’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, è pacificamente utilizzabile per sanare:
– l’omesso invio nei termini della comunicazione dovuta all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi di efficienza energetica agevolati con l’ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013;
– l’omesso deposito nei termini dell’asseverazione “preventiva”, da predisporre su modello conforme all’Allegato B del DM 58/2017, prima dell’avvio degli interventi di riduzione del rischio sismico agevolati con il sismabonus di cui all’art. 16 comma 1 e ss. del DL 63/2013 o con il superbonus di cui all’art. 119 comma 4 del DL 34/2020;
– l’omesso invio nei termini della comunicazione dovuta all’Agenzia delle Entrate per rendere opponibile all’Erario le opzioni di sconto sul corrispettivo e di cessione del credito esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020 (si veda “Remissione in bonis delle comunicazioni di opzione con sanzione non cumulabile” del 13 giugno 2023).

Nel caso di interventi di efficienza energetica agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020, la comunicazione dovuta all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi viene a essere sostituita dall’invio all’ENEA dell’“asseverazione superbonus” di cui alla lett. a) del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020, la quale deve anch’essa avere luogo entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi, ex art. 3 comma 2 del DM “Asseverazioni” 6 agosto 2020.

Questa “asseverazione superbonus” deve peraltro essere predisposta e anche inviata all’ENEA pure in relazione ai SAL di lavori non ancora ultimati, relativamente alle cui spese vengono esercitate le opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020, essendo detta asseverazione condizione essenziale per poter avere diritto a esercitare tali opzioni.

Per l’“asseverazione superbonus” relativa alla fine lavori (Allegato 1 del DM 6 agosto 2020) non vi è alcun valido motivo per dubitare della possibilità di avvalersi della remissione in bonis, in caso di sua omessa presentazione entro il termine di cui all’art. 3 comma 2 del DM 6 agosto 2020.

Per la “asseverazione superbonus” relativa ai SAL (Allegato 2 del DM 6 agosto 2020) non vi è invece necessità di per sé di avvalersi della remissione in bonis, perché relativamente a essa non risulta previsto alcun termine finale per il suo invio all’ENEA, essendo semmai un puro interesse del contribuente a procedervi quanto prima, posto che, fino a quando non sono trascorsi almeno 5 giorni dalla sua presentazione, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate può scartare la comunicazione delle opzioni di sconto o cessione relative alle spese di quel dato SAL.

Quanto precede mette già in adeguata evidenza la considerevole confusione fatta dalla risposta n. 406/2023, pur in un contesto di indicazioni parzialmente condivisibili, una volta rimesso un po’ d’ordine (si veda “Remissione in bonis esclusa per la comunicazione ENEA senza i requisiti sostanziali” del 1° agosto 2023).
È per il resto condivisibile, infatti, affermare che, se, alla data ultima per l’invio all’Agenzia della comunicazione delle opzioni di sconto o cessione per spese “superbonus efficienza energetica”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, non risulta predispostatimbrata e firmata l’asseverazione (SAL o fine lavori che sia), non risulta possibile invocare la remissione in bonis della comunicazione di opzione medesima per mancanza, alla data ultima di sua presentazione, di tutti i presupposti sostanziali per poterla tempestivamente esercitare.

Giova sottolineare che ciò che conta è che essa risulti predisposta, timbrata e firmata, non che risulti anche trasmessa all’ENEA entro tale data ultima.
In altre parole, anche dalla non best performing risposta n. 406/2023 emerge che, se l’asseverazione è stata predisposta, timbrata e firmata entro il termine ultimo per il tempestivo invio della comunicazione di opzione, quest’ultima può essere presentata con remissione in bonis, ovviamente non prima (pena lo scarto informatico della comunicazione) dell’invio all’ENEA dell’asseverazione tempestivamente predisposta (con autonoma remissione in bonis di detto invio se l’asseverazione per fine lavori è inviata oltre 90 giorni, mentre nessuna autonoma remissione in bonis serve per le asseverazioni relative a SAL).

Ecco quindi che, se si è in grado di produrre una tempestiva asseverazione timbrata, firmata e conforme agli Allegati 1 e 2 del DM 6 agosto 2020, ancorché non compilata direttamente sul sito dell’ENEA (a causa magari di documentabili disservizi informatici), la possibilità di procedere alla remissione in bonis della comunicazione di opzione non dovrebbe potersi considerare preclusa, come viene invece a esserlo ove alla data ultima per il suo tempestivo invio il contribuente dichiari (come nel caso oggetto della richiamata risposta) che l’asseverazione non solo non era stata ancora inviata, ma nemmeno era stata predisposta.

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