L’esistenza di un collegamento e/o rapporto societario tra la parte venditrice e la parte acquirente non esclude la possibilità per l’acquirente delle unità immobiliari antisismiche di beneficiare del sismabonus acquisti di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013:
– sia nel caso in cui i soci della società acquirente siano gli stessi della società venditrice;
– sia nel caso in cui la società acquirente sia collegata ex art. 2359 comma 3 c.c. con la società venditrice;
– sia ancora nel caso in cui solo alcuni dei soci della società acquirente siano i medesimi di quelli della società istante, pur non essendo le due società collegate ex art. 2359 comma 3 c.c.
È questo il passaggio più interessante della risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 398 pubblicata ieri, concernente il caso di un edificio in zona sismica demolito e ricostruito con riduzione di classe di rischio sismico da una impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare che cede le 51 unità immobiliari abitative risultanti, con destinazione a uso turistico, ad altra società rientrante in una delle predette casistiche.
Il comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 stabilisce, infatti, che spetta la detrazione IRPEF/IRES anche all’acquirente di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell’ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006 n. 3519 che siano stati per intero oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all’alienazione dell’unità immobiliare entro 30 mesi dalla data di termine dei lavori (la risposta n. 398/2023 contiene peraltro il precedente termine di 18 mesi dalla fine lavori entro cui cedere le unità immobiliari che è stato modificato dall’art. 119 comma 10-quater del DL n. 34/2020).
L’Agenzia delle Entrate perviene alla predetta conclusione evidenziando che la norma in commento, oltre a non individuare particolari caratteristiche che deve avere il soggetto acquirente, “sotto il profilo della ratio […] essendo finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità di tutti gli edifici, sia utilizzati come abitazioni che adibiti a sede di attività produttive, professionali, o commerciali, deve avere un’applicazione più ampia possibile, purché coerentemente al dettato normativo”.
Proprio questo tipo di motivazione, direttamente agganciata alla ratio della norma, che ne impone “un’applicazione più ampia possibile, purché coerentemente al dettato normativo”, rende a questo punto lecito supporre che per l’Agenzia delle Entrate, una volta rispettato quanto previsto dal dettato normativo (relativamente a tempistiche, tipologia degli interventi effettuati, ubicazione degli immobili e riduzione della classe di rischio sismico), nessun altro tipo di “sindacato fiscale” debba essere esperito, con esclusione quindi di valutazioni afferenti, magari, possibili abusi del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 (che, in effetti, non vengono richiamate nella risposta, come sovente accade invece nell’ambito di risposte su altre tematiche che, pur accogliendo la tesi favorevole al contribuente, esplicitano la subordinazione di tali risposte al fatto che non si rinvengano in sede accertativa profili di abuso del diritto).
In verità, la questione rimane molto scivolosa, in quanto soltanto un intervento interpretativo di carattere generale (quale una circolare o una risoluzione), recante una esclusione esplicita e inequivoca della possibilità di contestare l’abuso del diritto in relazione a fattispecie che rispettano il dettato normativo del comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, potrebbe davvero far sentire i contribuenti adeguatamente al riparo da possibili iniziative in questo senso da parte dei singoli uffici territoriali in sede accertativa.
Bene quindi la risposta data dall’Agenzia delle Entrate (che del resto, norme alla mano, non avrebbe potuto essere diversa) e certamente interessante l’aggancio della motivazione di tale risposta non solo al dettato normativo, ma anche alla ratio della norma, ma, per non incorrere nel rischio di futuri bruschi risvegli, pare francamente rimanere opportuna una attenta valutazione caso per caso, da parte dei contribuenti, del più ampio contesto operativo in cui si sviluppano compravendite assistite da sismabonus acquisti tra soggetti correlati.