In arrivo la sospensione feriale dei termini processuali

Si avvicina, anche per il processo tributario, la sospensione feriale dei termini processuali, che opera ogni anno per tutto il mese di agosto, per effetto dell’art. 1 della L. 742/69.
In sostanza, c’è una parentesi di 31 giorni che non deve essere considerata per qualsiasi termine, a condizione che abbia natura processuale.

Quindi, se l’avviso di accertamento, la cartella di pagamento o altro atto impositivo è stato notificato il 20 luglio 2023, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 19 ottobre 2023.
Oltre al termine per il ricorso, sono sospesi per 31 giorni, tra gli altri, i seguenti termini:
– i trenta giorni per la costituzione in giudizio;
– i novanta giorni dalla notifica del ricorso utili per l’eventuale stipula della mediazione tributaria;
– i sei mesi dal deposito per appellare la sentenza (termine lungo), o i sessanta giorni nel caso di notifica della sentenza (termine breve);
– i sei mesi per la riassunzione in rinvio del processo;
– i sei mesi per la ripresa del processo sospeso oppure interrotto;
– i trenta giorni per reclamare i decreti presidenziali.

Se si tratta di termini a mesi, bisogna aggiungere al termine i 31 giorni della pausa estiva. Così, in caso di deposito della sentenza in data 15 luglio, il termine lungo di 6 mesi per l’appello scade il 15 febbraio 2024.
L’art. 1 della L. 742/69 prevede che se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine della sospensione stessa.
In sostanza se l’atto impositivo è notificato ad agosto, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 30 ottobre 2023.

La sospensione opera anche per i termini a ritroso, quindi per il deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica, che ai sensi dell’art. 32 del DLgs. 546/92 deve avvenire, rispettivamente, entro venti, dieci o cinque giorni liberi prima dell’udienza.
In questa fattispecie la pausa estiva rappresenta una parentesi a ritroso da non contare, che di fatto comprime i termini a difesa. Bisogna poi considerare che, trattandosi di termini liberi, sono esclusi dal calcolo sia il giorno iniziale sia il giorno finale.
Pertanto, se l’udienza è stata fissata il 5 settembre, il termine ultimo per depositare le memorie è il 25 luglio mentre per i documenti è il 14 luglio.

Quest’anno ci sono due forme di sospensione ulteriori (circoscritte a determinati soggetti) che si intrecciano per forza di cose con la sospensione feriale.
Una prima sospensione è data dall’art. 1 comma 199 della L. 197/2022: per le impugnazioni anche incidentali delle sentenze e le riassunzioni in rinvio che scadono dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, i termini sono sospesi per 11 mesi. Secondo la prevalente giurisprudenza, tale sospensione assorbe la feriale dunque i 31 giorni non si cumulano agli 11 mesi (Cass. 6 febbraio 2023 n. 3598, Cass. 9 novembre 2022 n. 33069).

La sospensione degli 11 mesi opera solo per le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pendenti al 1° gennaio 2023, escluse le liti di rimborso o su dinieghi di agevolazione. Non c’è sospensione per le liti avverso i Comuni o avverso l’Agente della riscossione.
Tale sospensione riguarda solo le impugnazioni delle sentenze e le riassunzioni, non i termini per il ricorso e per i depositi.

ATTENZIONE ALL’INTRECCIO CON LA DEFINIZIONE DELLE LITI

Oltre a ciò, bisogna considerare l’art. 3 del DL 61/2023: per i soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori individuati nell’allegato 1 al decreto, interessati dall’alluvione verificatasi nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, i termini processuali (relativi a qualsiasi atto e a qualsiasi deposito) sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio.
In sostanza, sembra potersi sostenere che per questi soggetti la sospensione termina a fine agosto, in quanto finita la sospensione ex DL 61/2023 comincia la sospensione feriale.

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