Contribuenti senza proroga alla cassa entro il 30 giugno

Entro il prossimo 30 giugno, i contribuenti che non possono beneficiare della proroga al 20 luglio 2023 annunciata con il comunicato stampa ministeriale 14 giugno 2023 n. 98 devono provvedere a effettuare i versamenti del saldo 2022 e del primo acconto 2023 derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, tali versamenti possono essere effettuati, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, entro il 30° giorno successivo ai termini previsti.
Con riferimento al 2023, tale termine scadrebbe il 30 luglio 2023 che, cadendo di domenica, slitta al successivo 31 luglio.

La proroga al 20 luglio 2023 interessa i professionisti e le imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle finanze, pari a 5.164.569 euro (si veda “Slittano al 20 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari” del 16 giugno).

Pertanto, la scadenza del 30 giugno riguarda, ad esempio:
– le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;
– i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

Entro il 30 giugno i suddetti soggetti sono tenuti a versare il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto per l’anno 2023, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi IRPEF/IRES e alla dichiarazione IRAP.

In relazione ai soggetti passivi IRES non in possesso dei requisiti per beneficiare della proroga, il termine del 30 giugno deve essere rispettato dai soggetti “solari” che hanno approvato o avrebbero dovuto approvare il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2023, e dai soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. Salvo il caso di approvazione del bilancio dopo il 31 maggio 2023, l’art. 17 del DPR 435/2001 stabilisce infatti che i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.

Si ricorda che, sia per i soggetti passivi IRPEF che per i soggetti passivi IRES, i termini previsti per il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi si applicano anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono a essi collegate, ad esempio:
– le addizionali e le maggiorazioni IRPEF e IRES;
– l’addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
– la cedolare secca sulle locazioni;
– le imposte patrimoniali dovute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
– l’imposta sostitutiva sul capital gain in “regime di dichiarazione”;
– l’IVA dovuta per l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;
– il diritto annuale alle Camere di Commercio.Possibile rateizzare i versamenti

Tutti i contribuenti, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine del mese per gli altri soggetti. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Con riferimento ai soggetti non titolari di partita IVA che optano per il versamento della prima rata con la maggiorazione dello 0,4% entro il 31 luglio, poiché anche la seconda rata scade il 31 luglio 2023, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate specificano che, stante l’identità del termine di versamento, sulla seconda rata non sono dovuti interessi.

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