In relazione alla mancata comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022, è possibile fruire della remissione in bonis trattandosi di un adempimento di natura “formale”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 di ieri.
Si ricorda che le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).
Tale comunicazione doveva essere inviata entro lo scorso 16 marzo, secondo le modalità previste con il provv. Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2023 n. 44905 (si vedano “Ultimi giorni per la comunicazione dei tax credit energia e gas maturati nel 2022” del 9 marzo 2023 e “Comunicazione tax credit energia scartata ritrasmessa anche oltre il 16 marzo” dell’11 marzo 2023).
Nel caso di specie, viene rilevato che la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per mera dimenticanza, ma che ricorrono i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Si chiede quindi se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall’art. 2 della DL 16/2012.
Inoltre, viene chiesto cosa fare nel caso in cui il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate dovesse scartare la comunicazione per avvenuto superamento del termine ordinario di invio.
L’Agenzia afferma che, fermo restando che l’istante non precisa di quali crediti d’imposta sia esattamente titolare, non può porsi alcun dubbio di remissione in bonis in riferimento ai:
– crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022;
– crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione.
Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria osserva come l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale”, come risulta dal citato provvedimento del 16 febbraio 2023 (§ 2.6 e 3.1) e dalle circolari nn. 13/2022 e 20/2022 (con riferimento al termine iniziale di fruizione).
Quanto precisato sulla natura della comunicazione, ad avviso dell’Agenzia, rende alla stessa applicabile la previsione dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
– effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
– versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.
Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Peraltro, stante l’espressa previsione normativa, si rammenta che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.
L’Agenzia rileva inoltre che lo scarto del modello F24 recante i crediti che avrebbero dovuto formare oggetto di una tempestiva comunicazione non rientra tra le ipotesi inibitorie. Tale tipologia di scarto segnala soltanto l’anomalia del mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione.
Da ultimo, in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.