Con la risposta n. 348 del 14/06/2023, l’Agenzia ha affrontato il caso relativo all’ipotesi di ”annullamento” della comunicazione di ”sconto in fattura” e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso; si chiede se in tale fattispecie la sanzione da applicare:
• sia quella del credito ”non spettante’ ex art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97′;
• o, piuttosto quella del credito ”inesistente” ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97.
Richiamando la RM 36/2018 e la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 34444 e 34445 del 2021), si desume che devono ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesistente il credito, ossia:
• deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente)
• l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.
Ne deriva, a contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante (cfr. anche Cass. 7615/2022).
Nel caso di specie,
• sebbene l’errata indicazione del codice fiscale, sia nelle fatture emesse sia nelle comunicazioni inviate, rappresenti un errore sostanziale; per il quale si è resa necessaria la correzione dell’operazione ab origine e il riversamento del credito indebitamente utilizzato;
• considerato che: il credito compensato si ricollega a un intervento “reale” con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili” e la rettifica dell’operazione mediante, storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione, ha rigenerato il credito, il cui presupposto costitutivo può dirsi esistente ante compensazione.
Nella fattispecie descritta, è stata considerata applicabile la sanzione per i crediti “non spettanti” di cui all’ art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97(ossia quella del 30% e non quella dal 100% al 200% del successivo comma 5 per i casi di crediti “insistenti”), ravvedibile ex art. 13 del DLgs. 472/97.
Tale violazione – fino al 30 settembre 2023 – è sanabile anche tramite il c.d. “ravvedimento speciale”, nei termini e con le modalità disciplinate dall’art. 1 commi da 174 a 178 della L. 197/2022.