Calcolo tax credit imprese energivore: non rientra tra i sussidi l’analogo credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente

Con la risposta a interpello 355 del 20/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al calcolo dei crediti d’imposta per le imprese energivore, con particolare riferimento all’inclusione o meno del sussidio ottenuto nel trimestre precedente.

La questione posta riguardava, in sostanza, l’incidenza del credito d’imposta riconosciuto per il 2° trimestre 2022 su quello spettante per il 3° trimestre, nonché la rilevanza di eventuali sussidi in relazione al credito per l’autoconsumo fruito.

Ai sensi dell’art. 6, co. 1, DL 115/2022, le imprese “a forte consumo di energia elettrica” (come definite dal DM 21/12/2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 2° trimestre 2022 al netto delle imposte e di “eventuali sussidi”, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al 2° trimestre 2019, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata (ed effettivamente utilizzata) nel 3° trimestre 2022.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel 3° trimestre 2022. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al 3° trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (cd. PUN”).

Nel documento di prassi viene evidenziato che il perdurare della situazione che ha giustificato l’originario intervento normativo ha spinto il legislatore a prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve comunque considerarsi “unitario” in quanto collegato a una unitaria situazione di crisi che si è prolungata ben oltre l’originario orizzonte temporale.

Valutate sotto il profilo della loro ratio, infatti, le disposizioni hanno inteso introdurre un beneficio unico “a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti” dalle predette imprese per tutto il 2022 e per parte del 2023.

Ciò detto, in relazione al caso descritto, si richiamano i chiarimenti forniti con la CM 13/E/2022, in base alla quale:
• si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce ”spesa per la materia energia”. Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica
• per ”sussidio” si intende qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa ”energivora”, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.

Quanto detto vale anche in relazione al credito d’imposta relativo all’energia autoconsumata; ciò è confermato dal tenore letterale della citata disposizione che, ai fini del test di accesso, considera come incremento la mera variazione del prezzo “unitario” del combustibile.

In conclusione, secondo l’Amministrazione finanziaria i crediti d’imposta energivori relativi al 2° trimestre del 2022, di cui all’art. 4, co. 1, DL 17/2022, non rientrano tra i “sussidi” ai fini della determinazione del credito relativo al 3° trimestre 2022 (art. 6, DL 115/2022).

Del pari, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata deve essere calcolato dalla società, nel caso di specie, con riferimento alla variazione del prezzo unitario del gas acquistato e utilizzato per la produzione della medesima energia elettrica, senza tenere conto del credito energivori autoconsumo relativo al 2° trimestre 2022 (ex art. 4, co. 2, DL 17/2022).
I medesimi concetti trovano, naturalmente, applicazione anche per quanto riguarda i crediti d’imposta spettanti sui trimestri successivi.

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