In Gazzetta Ufficiale il decreto per le aree alluvionate

Nel c.d. decreto “Alluvioni” (DL 61/2023), pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale, che introduce misure per far fronte ai danni derivati dall’alluvione in specifiche zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, sono presenti anche disposizioni in materia di lavoro e previdenza.

Il provvedimento riconosce infatti un’indennità speciale per i lavoratori autonomi (art. 8), un trattamento di integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti (art. 7), nonché la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi (art. 1).

Nel dettaglio, la prima misura consiste in un’indennità una tantum di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000 euro, riconosciuta a determinate categorie di lavoratori autonomi e parasubordinati.

Si tratta, nello specifico, dei co.co.co., dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione.
L’indennità in questione viene erogata dall’INPS, a domanda, nei limiti delle risorse previste dal decreto e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L’altra misura di sostegno, invece, è riconosciuta ai lavoratori subordinati – anche agricoli – che risiedono o sono domiciliati al 1° maggio 2023 nelle zone alluvionate (o lavorano presso un’impresa con sede legale o operativa nei predetti territori), nonché impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa a seguito degli eventi alluvionali.

Si tratta di un’indennità riconosciuta dall’INPS entro il 31 agosto 2023, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per la Cassa integrazione guadagni ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 148/2015.
La medesima integrazione al reddito viene riconosciuta anche:
– ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori;
– ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

La durata massima della prestazione è pari:
– a 90 giorni per i lavoratori impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa;
– a 15 giornate per coloro che sono impossibilitati a recarsi al lavoro.
Specifiche durate sono invece previste per i lavoratori agricoli.

In termini di semplificazione, poi, la norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che presentano domanda per l’indennità in parola sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei termini temporali previsti dal DLgs. 148/2015.

Inoltre, i datori di lavoro interessati saranno completamente esentati dal pagamento della contribuzione addizionale normalmente collegata alla fruizione di periodi di integrazione salariale ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 148/2015.
La terza misura è invece in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dall’alluvione, e consiste nella sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini relativi:
– agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
– agli adempimenti e ai versamenti tributari;
– ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, operate dai soggetti ricadenti nelle aree alluvionate in qualità di sostituti d’imposta.

Nel caso in cui il soggetto interessato alla sospensione abbia già provveduto al versamento di detti importi, questi ultimi non potranno essere oggetto di rimborso.
Quanto alla ripresa dei versamenti sospesi, il decreto prevede che questi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
La sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS.

Infine, per il medesimo periodo, sono sospesi anche i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Lascia un commento