Decreto Italia – San Marino: no “vendita” a distanza se il fornitore non interviene nel trasporto

Con la risposta a interpello 300 del 21/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla “qualificazione” di operazione a distanza, ai sensi del DM Italia – San Marino 21/06/2012.

Con la risposta a interpello 300 del 21/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla “qualificazione” di operazione a distanza, ai sensi del DM Italia – San Marino 21/06/201.

IL CASO
Nel caso di specie, un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica di San Marino, intende cedere parte dei suoi beni per un importo annuo presumibilmente superiore a €. 28.000 ad acquirenti, residenti in Italia, che non agiscono nell’esercizio di imprese arti o professioni.

Le vendite avverranno grazie all’intervento di terzo soggetto – Agente – che raccoglierà le richieste dei clienti e si occuperà di concludere i contratti avvalendosi dell’ausilio di un call center.

Gli acquirenti potranno ritirare i prodotti, alternativamente, recandosi presso il fornitore, inviando un corriere o incaricando un terzo soggetto, suggerito dall’Agente, che concorderà i termini di consegna direttamente con il cliente.

In relazione a tale fattispecie, si chiede se tale modalità di compravendita dei beni possa essere ritenuta una “vendita a distanza”, ai sensi dell’articolo 15 del DM 21/06/2021 (decreto “Italia- – San Marino”).

L’Agenzia premette che gli articoli 13 e 15 del decreto da ultimo citato disciplinano rispettivamente la territorialità dell’Iva delle cessioni nei confronti di privati e le “vendite a distanza”, ossia le cessioni a privati di beni (diversi dai mezzi di trasporto nuovi) spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto (risposta n. 498/2022).
In particolare, per l’articolo 15, primo comma, del citato Dm, sono cessioni a distanza “le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni”.

Di conseguenza, alla luce delle clausole contrattuali dichiarate dall’istante, in base alle quali quest’ultimo non interverrebbe in alcun modo nel trasporto o spedizione dei beni; si ritiene che le transazioni dallo stesso descritte siano disciplinate dall’articolo 13 anziché dall’articolo 15 del DM.
Infatti, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore (anche ove quest’ultimo agisca indirettamente), l’operazione non può qualificarsi come vendita a distanza ai sensi dell’articolo 15 del decreto, e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto, che disciplina le “cessioni nei confronti di privati”, con conseguente assoggettamento a Iva nella Repubblica di San Marino (risposta n. 498/2022).

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