Come noto, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti “privati” la dichiarazione dei redditi precompilata 730 e Modello Redditi PF, predisposta con l’utilizzo dei dati trasmessi dai sostituti d’imposta (mod. CU) e dai soggetti tenuti alle apposite comunicazioni telematiche annuali, nonché dai dati in Anagrafe tributaria.
La dichiarazione va resa disponibile entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Con il Provv. del 17/04/2023 (pubblicato il 18/05/2023), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la messa a disposizione dei contributi privati della dichiarazione precompilata a partire dal prossimo 02/05/2023 (visto che il 30/04/2023 cade di domenica e il 01/05/2023 è un giorno festivo).
Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dall’11/05/2023.
L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
• la data di presentazione della dichiarazione;
• il riepilogo dei principali dati contabili.
DESTINATARI DELLA PRE-COMPILATA: sono coloro che:
• hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente, comprese le pensioni/redditi assimilati, a prescindere dal modello presentato nell’anno precedente;
• sono in possesso dei requisiti per presentare il modello 730 congiunto (art. 13, co. 4, DM n. 164/1999), cioè sono coniugi non legalmente ed effettivamente separati, che non possiedono redditi professionali/d’impresa e di cui almeno uno sia in possesso precedenti redditi.
Ove la precompilata non risulti predisposta dall’Agenzia è possibile “generare” autonomamente la dichiarazione ed inviarla (ai fini dei controlli, si tratterà di una dichiarazione “modificata”).
SCELTA TRA IL MOD. 730 O IL MOD. REDDITI PF: l’Agenzia predispone sia il mod. 730 che il mod. Redditi PF in presenza dei relativi requisiti presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria. Nel caso in cui il contribuente utilizzi:
• il mod. 730: può essere accettato come proposto o essere modificato/integrato prima dell’invio;
• al mod. Redditi PF: è solo possibile modificarlo/integrarlo ed inviarlo.
Procedure operative – Il contribuente accede direttamente alle dichiarazioni “precompilate” attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’art. 64 del Codice dell’amministrazione Digitale;
• Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’art. 66, c. 1, del Codice dell’amministrazione Digitale;
• Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle;
• Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS (per i soggetti individuati nella circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021).
Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:
• visualizzazione e stampa;
• accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio
• annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;
• versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
• indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
• consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
• consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria area riservata.
Abilitazione di una persona di “fiducia” – Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia, per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia. A tal fine la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica.
Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone.
Il modulo per la richiesta dell’abilitazione (ovvero della disabilitazione) della persona di “fiducia” è allegato al Provv. del 17/04/2023 e può essere presentato:
1. dal soggetto interessato:
1. mediante una specifica funzionalità web messa a disposizione, a partire dal 20 aprile 2023, all’interno dell’area riservata, nella sezione “Profilo utente/Autorizzazione soggetti terzi”;
2. in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) dalla casella assegnata all’interessato o alla persona di fiducia (a ciò appositamente autorizzato), inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate; in tal caso il modulo è sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine corredata della copia del documento di identità dell’interessato;
3. presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, con copia del documento di identità dell’interessato;
4. tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell’interessato. A conclusione dell’appuntamento, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato, o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del documento analogico corredata della copia del proprio documento di identità.
2. dalla persona di fiducia, se l’interessato è impossibilitato a operare come indicato precedentemente a causa di patologie, presentando il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, esclusivamente recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, allegando copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché un’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di famiglia dell’interessato o suoi sostituti). Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa. Le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac simile disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Intermediari abilitati – Per l’accesso alle dichiarazioni “precompilate”, i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di cui all’art. 3, c. 2-bis e 3, del DPR 322/1998.
I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10/06/2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposito servizio reso disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.
Rispetto allo scorso anno è stata introdotta una c.d. “delega digitale”, per delegare il CAF.
La citata “delega digitale”, documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata, proposta dal CAF, è prevista per quest’anno in via sperimentale.
Si tratta di una procedura, dettagliata nella convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia delle Entrate, all’interno della quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su un servizio web reso disponibile dall’Agenzia.
Tale soluzione permette all’Amministrazione finanziaria di acquisire notizia della delega contestualmente al momento del conferimento.