Con il DM 03/03/2023 (pubbl. in GU dell’11/04/2023) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, il DM in esame prevede che:
• per i consumi effettuati dal 01/10/2022 al 31/03/2023;
• fatturati entro il 30/09/2023;
i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:
• rateizzare, qualora richiesto dalle imprese l’importo eccedente della bolletta;
• riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
Procedure operative – Per ottenere la rateizzazione delle bollette l’impresa, entro 15gg dall’emissione della bolletta, deve presentare istanza all’attuale fornitore per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore.
Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del presente decreto, il termine di quindici giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento il periodo di cui si richiede la rateizzazione, è cura del fornitore attuale verificare l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato.
In ogni caso l’impresa è tenuta ad allegare all’istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
• una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE;
• una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall’accoglimento dell’istanza.
Entro 30gg dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, propone all’impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell’istanza:
• un piano di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti,
• l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata,
• le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.
L’adesione dell’impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, previa presentazione della seguente documentazione:
• contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE;
• attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.
Decadenza – In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione l’impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato; ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.