Modello comunicazione crediti energetici – disposizioni attuative

Con il Provv. del 17/02/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (con le relative istruzioni) per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei crediti d’imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici.

Il modello deve essere presentato entro il 16/03/2023.
La presentazione del modello riguarda i seguenti bonus:

Le disposizioni del presente provvedimento potranno essere estese ad altri crediti d’imposta, ove compatibili ai sensi della legislazione vigente.

Il Modello è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3, c. 3, DPR 322/1998, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

A seguito dell’invio del Modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Eventuali aggiornamenti del Modello e delle relative istruzioni di compilazione saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa.

Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

Considerato che:
• i crediti d’imposta in questione possono essere ceduti solo per intero;
• la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa;
• a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore

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