BONUS EDILIZI – CHIARIMENTI SU OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE SOA

Con una FAQ del 17/02/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, per la prima volta, chiarimenti sulla cd. “condizione SOA” richiesta dall’art. 10-bis del DL 21/2022, per poter beneficiare dei bonus edilizi.

In particolare è stato chiarito che:
• per i contratti di appalto o subappalto stipulati tra il 21/05/2022 ed il 31/12/2022
• la “condizione Soa” (necessaria, ai fini del “Superbonus”, dal 1° gennaio 2023 per lavori affidati superiori a 516.000 euro) può risultare acquisita:
◦ anche dopo la sottoscrizione del contratto
◦ ma comunque entro il 1/01/2023.

In tal modo, l’Agenzia delle Entrate accoglie l’interpretazione del CNDCEC in materia di decorrenza del requisito SOA nell’ambito di interventi da Superbonus, proposta nei giorni scorsi in una lettera al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al Viceministro Maurizio Leo e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

“Condizione SOA”: l’art. 10-bis del DL 21/2022 dispone che:
• per il riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”:
• a decorrere dal 01/01/2023 al 30/06/2023
• l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto:
– siano già provviste della certificazione Soa
o documentino al committente/impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto (con uno degli organismi previsti dall’art. 84, Dlgs 50/2016) finalizzato al rilascio di tale certificazione.

L’Agenzia precisa, ora, che “Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto”.

La faq specifica, inoltre, che secondo quanto previsto dal co. 2 del citato art. 10-bis:
dal 1° luglio 2023
• per usufruire del Superbonus
• l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata necessariamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto, della suddetta certificazione Soa.

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