BONUS ACQUA POTABILE – PROCEDURE OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

A partire dal 01/02/2023 (e fino al 28/02/2023) è possibile inviare la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, per beneficiare del previsto credito d’imposta.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022.

Per effetto di tale disposizione normativa, l’Agenzia delle Entrate ha riaperto il canale telematico per l’invio delle domande.

Si ricorda che il credito di imposta, istituito dall’art. 1, c. da 1087 a 1089, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e prorogato al 2023 dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 713, legge n. 234/2021), è riconosciuto ai seguenti soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo:
• persone fisiche;
• soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
• enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di • filtraggio
• mineralizzazione
• raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.

La comunicazione per accedere al bonus va trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta entrati all’area riservata, il servizio si trova all’interno della sezione “Servizi”, nella categoria “Agevolazioni”, alla voce “Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile”.

In alternativa, è possibile inviare la comunicazione dopo averla predisposta in un file conforme alle specifiche tecniche presenti nella scheda informativa disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Prima del definitivo invio, i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate (i file non controllati saranno scartati e le comunicazioni in essi contenute non saranno acquisite).

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro il 28 febbraio 2023 sarà possibile:
• inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
• rinunciare al credito d’imposta precedentemente richiesto.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

A seguito della presentazione della comunicazione:
• è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico
• ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Con riferimento a ciò, il provv. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2022 n. 28334 ha modificato il precedente provv. 16 giugno 2021 n. 153000, aumentando da cinque a dieci giorni il termine massimo per rilasciare la ricevuta, al fine di consentire all’Agenzia di verificare l’esistenza nelle banche dati catastali delle unità immobiliari i cui dati identificativi sono riportati nella comunicazione.

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

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